Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 2
La qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione).
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva valutato preminente l'esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore, suscettibile di proseguire anche all'estero).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Quando sussiste l’aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g) Testo unico stupefacentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2022
[Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 52137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52137 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
52137-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/10/2017 -Rel. Consigliere - 1802/17 Presidente - Sent. n. sez. PATRIZIA PICCIALLI VINCENZO PEZZELLA REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N.35022/2017 ANTONIO LEONARDO TA LO E' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AM nato il [...] AL YC nato il [...] avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso di BI AM e la declaratoria di inammissibilità di quello di FA AY. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12/7/2013 dal GIP presso il Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato gli odierni ricorrenti AL AM e AL YC, in uno con il coimputato TI LU, venivano condannati il primo alla pena di anni sedici di reclusione ed il secondo alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309/90, reati tutti commessi in varie località della Toscana tra il 2008 e il 2011 associandosi tra loro e/o con altri coimputati per compiere traffici di eroina ed effettivamente detenendo, trasportando e cedendo a terzi quantità non modeste di tale stupefacente. Il giudice riferiva gli esiti di una complessa indagine della DDA di Firenze che, attraverso intercettazioni, sequestri di numerose quantità di sostanze stupe- facenti e dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie di coimputati e di acquirenti di singole dosi di eroina, aveva accertato la sussistenza di due associazioni dedi- te al traffico d itale sostanza stupefacente mediante approvvigionamento di rile- vanti quantità di droga e smercio di essa ai singoli consumatori, associazioni composte in un caso da AL AM e da AL YC insieme a molti altri soggetti, tunisini come loro e italiani, e nell'altro caso dal TI e da tali BI LI e BI OU, insieme ad altri coimputati tunisini e italiani, e riteneva le prove sufficienti per la condanna di tutti gli imputati per le numerose imputazioni formulate, concedendo ai soli AL AM e TI le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, che era stata contestata a tutti e tre gli odierni imputati.
2. Gli imputati proponevano appello contro detta sentenza, e in data 15/10/2014 la Corte di Appello di Firenze lo accoglieva parzialmente, conce- dendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva anche a AL YC e riducendo la pena irrogata a questi ad anni otto di reclusione, quella irrogata a AL AM ad anni quattordici di reclusione e quella irrogata al TI ad anni cinque di reclusione, valutando le attenuanti come prevalenti sulla recidiva anche a lui contestata. I predetti imputati impugnavano anche tale decisione, e con sentenza 43716/2016 emessa in data 21/9/2016, la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione, respinti nel merito la maggioranza dei ricorsi, annullava la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per una nuova decisione, limitatamente a tre punti, di cui due riguardanti gli odierni ricorrenti (riguardando il terzo il coimputato TI, che oggi non ricorre):
1. la condanna di AL AM quale promotore dell'associazione criminosa e non semplice partecipe, ritenendo che non fosse stata motivata l'attribuzione di tale ruolo;
2. la sanzione della espulsione ai sensi dell'art. 86 DPR n. 309/90 commi- 2 nata a [...] avere valutato in concreto la sua pericolosità sociale, così come imposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 24.2.1995. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 16/12/2016 oggi impu- gnata pronunciando in sede di rinvio, per quello che qui interessa in relazione ai due odierni ricorrenti, provvedeva a motivare nuovamente e confermava quanto disposto con la sentenza emessa in data 15.10.2014 dalla Corte di Appello di Fi- renze.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ciascuno con proprio atto, BI AM e BI YC, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. BI AM • Inosservanza di norme processuali per violazione del divieto di cui all'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen. - Manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione attinente l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefo- niche indicate al fine di dimostrare la qualifica di BI AM quale promotore dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90 - Manifesta illogicità della motivazione nell'indicare BI AM quale promotore dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90. Il ricorrente, dopo aver ricostruito il lungo iter processuale, rileva che la sen- tenza impugnata, al fine di riconoscere il ruolo apicale del BI all'interno dell'organizzazione criminale, partiva da alcuni verbali di sommarie informazioni rilasciate da acquirenti di sostanza stupefacente, limitandosi, poi, ad analizzare solo due intercettazioni telefoniche e l'episodio relativo all'arresto in flagranza. Nessun elemento di prova, a sostegno del ruolo di promotore dell'organizzazione, ossia di colui che gestisce la genesi dell'organizzazione stes- sa e ne cura la crescita e la funzionalità, sarebbe stato esaminato, mentre l'intera motivazione si limiterebbe ad analizzare la diversa figura dell'organizzatore dell'associazione. Ancora, in relazione all'esame dei verbali di sommarie informazioni rese da acquirenti della sostanza stupefacente, il ricorrente rileva l'errata applicazione dell'art. 194, comma 3°, cod. proc. pen. e l'errata valutazione della prova. I soggetti escussi sarebbero, infatti, tossicodipendenti, i quali avrebbero rife- rito unicamente delle impressioni e valutazioni personali, non sorrette da specifi- che circostanze di fatto. 3 Inoltre, aggiunge il ricorrente, detti informatori avrebbero desunto il ruolo di supremazia del BI, unicamente nei confronti di BI NI, mentre nessun elemento vi sarebbe in relazione ad un eventuale ruolo di direzione e organizza- zione di BI AM nei confronti degli altri undici partecipanti all'associazione. In relazione, poi, alle due riportate conversazioni telefoniche, la motivazio- ne apparrebbe manifestamente illogica, in quanto, nella telefonata del 23.5.2010, laddove il BI NI affermava di non poter far nulla senza BI AM, ciò starebbe semplicemente ad indicare che se quest'ultimo non era in possesso di sostanza stupefacente, non lo era neppure il NI, con la conse- guente impossibilità di effettuare qualsiasi cessione, trattandosi di un rapporto simbiotico tra i due nell'attività di spaccio, come emerge anche dalla stessa im- putazione. Parimenti, nella telefonata del 3.5.2010, laddove, alla richiesta di acquisto del Billia, il BI AM risponde che se non c'è lui, non c'è neanche il "bimbo", BI NI, indicherebbe semplicemente che BI AM non ha disponibilità di droga e, pertanto, non ce l'ha nemmeno BI NI. Infine, il ricorrente eccepisce l'illogicità dell'aver desunto il ruolo organizzati- vo dalla commissione di due singoli reati fine, in quanto si tratterebbe di due epi- sodi del 2010 nell'arco della vita dell'associazione che va dal 2007 al 2011, du- rante il quale sono stati commessi centinaia di analoghi reati fine. Non sarebbe comprensibile, quindi, quale specificità assumerebbero i due reati fine richiamati in sentenza, rispetto agli analoghi reati commessi da altri as- sociati. BI AM rileva che l'impugnata sentenza non valuterebbe affatto il ruolo di promotore, come indicato da questa Corte, ma si limiterebbe a desumere il ruolo di organizzatore da elementi di prova del tutto inconferenti. Del resto, l'imputato avrebbe fatto parte dell'organizzazione fino al suo arre- sto avvenuto il 20.10.2010, mentre l'organizzazione sarebbe sopravvissuta al- meno fino all'ottobre 2011, quando il BI AM non poteva più esserne l'organizzatore. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. BI YC • Vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e nello specifico, manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce una violazione delle regole di giudizio al fine di accertare concreto la sussistenza di una pericolosità sociale dell'imputato per in l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 86 DPR 309/90. Tale accertamento deve essere concreto ed attuale e, nel caso di specie, non può prescindersi dalla circostanza dell'avvenuto matrimonio con una cittadina italiana e dell'avere una 4 figlia piccola. Tra l'altro, aggiunge il ricorrente, il matrimonio sarebbe indice dell'avvenuta integrazione nel tessuto sociale, della vita regolare e con dimora fissa sempre verificabile. Errato sarebbe il richiamo, operato dai giudici di appello, alla sentenza di questa Corte di legittimità n. 38336 del 5.5.2016, secondo cui il rapporto di co- niugio non incide sul giudizio di pericolosità. Nel caso di specie, infatti, sussiste un rapporto genitoriale, che riceverebbe un grado di tutela diversa, riconoscendo valore preminente al diritto del figlio minorenne di avere uno stabile rapporto con il padre. Tale diritto, costituzionalmente garantito, non potrebbe venire sa- crificato di fronte all'esigenza di tutela della collettività, soprattutto in considera- zione che entrambi i diritti possono essere tutelati, mediante la detenzione in carcere. Ancora, rileva il ricorrente, sarebbe errata la desunta interruzione dei rap- porti con la moglie e il figlio, in quanto si tratterebbe di una mera congettura fondata sull'avvenuta evasione dagli arresti domiciliari, che non può considerarsi sintomatico di una volontà di abbandonare i proprio legami familiari. Sostanzialmente, conclude il BI, il giudizio sulla pericolosità sociale sareb- be avvenuto in astratto, sulla base delle sole emergenze processuali, violando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per l'irrogazione della sanzione penale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conse- quenziale statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, i pro- posti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. La Corte territoriale ha provveduto articolatamente, con motivazione logi- ca e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune dai denun- - ciati vizi di legittimità- quale giudice del rinvio, a colmare il deficit motivazionale sui due punti oggetto dell'annullamento con rinvio operatop dalla sentenza 43716/2016. Il ricorso proposto da BI AM appare manifestamente infondato, in quanto l'impugnata sentenza motiva in maniera chiara e coerente in relazione al ruolo di preminenza nell'organizzazione dello stesso. I singoli episodi, citati, relativi a reati fine servono a supportare le dichiara- zioni rese, oltre che dagli acquirenti come indicato dal ricorrente, anche dagli al- tri coindagati alcuni giudicati separatamente. Per la Corte territoriale AL AM occupava una posizione di preminenza sugli altri componenti dell'associazione ed organizzava il lavoro altrui, sia con ri- 5 ferimento ai rifornimenti di eroina sia con riferimento alla cessione della sostanza agli acquirenti. Vengono richiamate e ritenute molto chiare, sul punto -e davvero non se ne comprende perché tali testimonianze dovrebbero essere inattendibili perché provenienti da tossicodipendenti- la testimonianza di ZI SA, se- condo cui il AL AM e il BI NI lavoravano insieme, ma BI NI era in "rapporto di totale sudditanza" verso AL AM;
quella di MA IA, secondo cui AL AM mostrava di avere una posizione dominante perché da- va disposizioni sulle modalità di spaccio ma si asteneva dal farsi vedere nei luo- ghi ove esso avveniva;
quella di EL IA secondo cui il AL AM pale- semente era sovraordinato rispetto al BI NI perché questi, che a volte si la- sciava convincere dagli acquirenti a cedere qualche dose di eroina gratuitamen- te, alla presenza di AM non si permetteva di farlo e si adeguava a quest'ulti- mo, che era più rigido. E, ancora, le testimonianze di IN RA e RI NI, secondo i quali il AL AM era palesemente in posizione di suprema- zia sul BI NI e operava quale organizzatore dell'attività di spaccio perché solo lui si occupava di acquistare le grosse quantità di stupefacente (anche un chilogrammo alla volta) che poi venivano cedute ai consumatori, mentre il BI NI si limitava ad effettuare lo spaccio al minuto. Dichiarazioni simili sono state rese anche da due coimputati: il RI MA nel suo esame affermò che AL AM era palesemente il capo dell'associazione perché gli altri aspettava- no sempre lui per assumere qualsiasi decisione ed organizzare l'attività di spac- cio, e tale AU IO, giudicato separatamente, disse esplicitamente che AL AM era il capo, riconosciuto come tale dai vari partecipi all'associazione. Infine le intercettazioni telefoniche effettuate a carico di AL AM e BI NI si legge ancora nella sentenza impugnata- mostrano in modo evidente il ruolo preminente del primo sia in rapporto al secondo sia in rapporto alle attività svolte dall'associazione atteso che, ad esempio, nelle telefonate il BI NI di- ce chiaramente che senza AM non può fare nulla (telefonata n. 1010 del 23.5.2010) e il AL AM dice che se non c'è lui stesso non può esserci nep- pure BI NI (telefonata n.371 del 3.5.2010); sempre dalle intercettazioni e dai successivi controlli si rileva senza alcun dubbio che era solo AL AM a trattare ed effettuare gli acquisti di eroina destinata alla cessione ai consumatori, come nell'episodio del 20.10.2010 in cui venne arrestato il coimputato PI LO renzo, che aveva accompagnato il AL AM ad acquistare oltre un chilo- grammo di eroina che venne sequestrata, ed era solo lui a trattare anche lè grosse vendite, come quella contestata al capo n.138 ed effettuata dal solo AL BI AM, che venne osservato dai Carabinieri mentre si incontrava con gli ac- quirenti di ben 518 grammi di eroina, nonché si rileva che era il AL AM ad organizzare il lavoro altrui, in particolare quello di BI NI, ad esempio chie- 6 dendogli di preparare i soldi o ordinandogli di andare a spacciare (telefonate n. 1882 del 21.6.2010 e n. 3753 del 12.8.2010). Gli elementi di prova, secondo i giudici del gravame del merito, sono quindi univocamente diretti a dimostrare che il AL AM ricopriva un ruolo premi- nente nell'associazione ed organizzava l'attività di spaccio in quanto era lui a prendere contatti con i fornitori, a procurare il denaro per l'acquisto e ad acqui- stare e ricevere quantitativi rilevanti di eroina che venivano poi spacciati al mi- nuto dagli altri partecipi, sotto le sue direttive. La sentenza impugnata si colloca correttamente nel solco dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo cui la qualifica di organiz- zatore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico della sostanze stu- pefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (così questa Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela ed altro, Rv. 242032 in relazione ad un caso in cui è stata riconosciuta la qualifica di organizzatore in capo al soggetto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il fornitore estero del sodalizio e con gli spacciatori reclutati nel territorio nazionale). Nel solco di quella pronuncia, anche la giurisprudenza successiva ha affer- mato che organizzatore è chi coordina l'attività degli associati ed assicura la fun- zionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruo- lo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all'associa- zione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni terri- toriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trat- tandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da do- ver coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che an- che eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, pos- sono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali. Pacifico, in altri termini, è che la condotta di organizzazione, come titolo au- tonomo di reato, differisca, quindi, dalla condotta di partecipazione perché, men- tre quest'ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costi- tuito e strutturato da altri e del quale, entrandone a far parte, l'associato si limi- ta ad accettare scopi e programmi, la prima richiede un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che devono as- sistere l'associazione per tutta la durata (cfr. sul punto Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011, Scopelliti, Rv. 249853). 7 Ancora di recente, condivisibilmente, si è affermato che la qualifica di orga- nizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupe- facenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare suf- ficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale (così Sez. 3, n. 40348 del 6/7/2016, Martiello, Rv. 267761 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualifica, ravvisata dal giudice di merito nei confronti dell'organizzato- re dello snodo italiano di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, svolto attraverso lo stabile e controllato invio di corrieri dal Sudamerica). A ben guardare, il principio è comune a quello che è stato affermato anche per l'associazione per delinquere "semplice" di cui all'art. 416 cod. pen. ove si è consolidato il dictum secondo cui la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla rea- lizzazione del programma criminoso (in tal senso vedasi Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Bianchi ed altri, Rv. 250491 in relazione ad una fattispecie relativa all'attività esercitata in seno ad un sodalizio dedito alla commissione di reati fal- limentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte).
3. Manifestamente infondato appare anche il ricorso di BI YC. Il giudice del rinvio, infatti, ha adeguatamente e logicamente motivato la pe- ricolosità sociale del ricorrente ai fini dell'applicabilità al ricorrente dell'espulsione ex art. 86 Dpr. 309/90, tenendo anche conto dei rapporti familiari dallo stesso intrattenuti nel nostro Paese. Rilevano, infatti, i giudici di appello che emerge con evidenza, dagli atti, la concreta pericolosità sociale di tale ricorrente, pericolosità peraltro già valutata positivamente dal giudice di primo grado, in quanto AL YC risulta essere sino ad oggi vissuto in Italia al solo fine di delinquere, stanti le condanne riporta- te prima del presente procedimento e non avendo egli mai dimostrato di svolge- re un'attività lavorativa lecita. E la condanna definitiva qui riportata, pari a otto anni di reclusione, dimostra la sua rilevante responsabilità anche nella complessa vicenda qui giudicata. Il giudizio complessivo sulla sua personalità e sulla condotta da lui tenuta durante il soggiorno nel nostro Paese scrivono ancora i giudici del gravame del merito- comporta quindi senza alcun dubbio una valutazione di pericolosità so- 8 ciale di questo imputato, palesemente incline a delinquere, dedito in modo esclu- sivo alla consumazione di gravi reati incidenti sulla salute e sulla sicurezza pub- blica nonché dedito a mantenersi esclusivamente con i proventi dell'attività cri- minosa. Ancora oggi, si rileva, AL YC non ha dimostrato di svolgere al- cuna attività lavorativa lecita né possiede il permesso di soggiorno, per cui le condizioni che determinano la predetta pericolosità sono tuttora presenti e legit- timano la sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Rileva ancora la Corte territoriale che il fatto che egli abbia oggi una moglie italiana e un figlio minore, in quanto nato nel 2013, non è un elemento sufficien- te per non applicare la misura in questione, perché l'esigenza di tutelare la popo- lazione dal pericolo derivante dalla permanenza in Italia di un soggetto palese- mente dedito a gravi attività criminose, esigenza sicuramente presente in questo caso stante la personalità del AL YC, superano il diritto di questi e dei suoi familiari al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale (rapporto che può peraltro proseguire in un diverso Paese). Conferente appare il richiamo che i giudici del merito operano al precedente di questa Corte di legittimità di cui alla sentenza n. 38336 del 5.5.2016; Manidi, Rv 268235, ove si è precisato e va qui ribadito- che l'espulsione, prevista - dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circo- stanza sul giudizio di pericolosità. In altra articolata pronuncia, cui si rimanda, ha ribadito che l'espulsione (in quel caso quella prevista dagli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ma, mutatis mutandis, la situazione non cambia in relazione a quella previ- sta dall'art. 86 Dpr. 309/90) può essere disposta, ricorrendone le condizioni, an- che nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (Sez. 3, n. 6707 del 12/1/2016, Caushi ed altro, Rv. 266276; conf. Sez. 1, n. 345 del 12/6/2007, Bajraktarevic, Rv. 237625). Condivisibilmente, la sentenza 6707/2016 evidenzia -e va qui ribadito- che è altrettanto pacifico che l'espulsione debba soggiacere ad un giudizio di compa- tibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione - pur es- sendo espressione del potere di sovranità dello Stato - non deve comunque pro- vocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e familiare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di 9 cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri. Tale principio deve essere condiviso e ribadito anche con riferimento all'e- spulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 Dpr. 309/90, sussistendo la mede- sima ratio (vedasi anche Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv 264804) che impone vada accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condan- nato alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. e poi che debba essere compiuta una valutazione di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU (vedasi anche questa Sez. 4 n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378, che, ribadito il principio che vada operato in tal caso eun same compa- rativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singo- lo alla vita familiare). Non è evidentemente ostativo di per ciò solo, pur dovendo essere valutato, che dal rapporto coniugale o di convivenza possano essere nati dei figli. In altri termini, non può certamente ritenersi determinante ex se la circostanza che il BI sia divenuto padre, realizzando un rapporto padre-figlio che non può rite- nersi, come pretenderebbe il ricorrente, prevalente per ciò solo rispetto all'esigenza di tutela della collettività. L'esistenza di un figlio sul territorio italiano andava valutata, anche alla luce del sopra ricordato art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e la Corte territoriale l'ha fatto compiutamente, evidenziando, peraltro, come l'attua- lità di una convivenza del ricorrente in Italia non solo non sia dimostrata, ma ri- sulti oltremodo dubbia, emergendo dagli atti che il 15.3.2016 egli si trovava agli arresti domiciliari presso la convivente AR OL, ma evase dopo avere aggredito la donna, picchiandola e rapinandola del telefono cellulare, e si recò evidentemente in Tunisia, atteso che è stato poi nuovamente arrestato in data 2.9.2016 mentre sbarcava da una nave proveniente da Tunisi. E' quindi evidente che egli aveva volontariamente interrotto i rapporti con la moglie ed il figlio, e non ha dimostrato di avere ripreso alcun interesse a convi- vere con loro.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e ciascuno a quello della somma di € 2000,00 in favore della cas- sa delle ammende Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Patrizia Piccial Vi Pezzella Vezfello Vince Depositious on fancelleAs NOVOggi 15 NW 2017 о Fanzionari Gudiziarie Paridia Cioro 11