Sentenza 2 maggio 2012
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti è possibile disporre la confisca del denaro in sequestro, sia nelle ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa e, qualora i beni sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita, il giudice deve motivare quantomeno sulla inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla loro provenienza, senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2012, n. 27935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27935 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 02/05/2012
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco RC - Consigliere - N. 689
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 23830/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR N. IL 25/04/1968;
avverso la sentenza n. 4787/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 25/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 marzo 2011 il Tribunale di Roma applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad AN RC la pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 3000 di multa per aver ceduto a terzi un quantitativo di sostanza stupefacente. Alla condanna si accompagnava la confisca anche dei danaro caduto in sequestro.
2. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo viene dedotta la mancanza della motivazione in ordine alla disposta confisca, in quanto non sarebbe stato esplicitato con chiarezza se essa sia stata ordinata ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1 o piuttosto ai sensi del comma 2 dell'articolo menzionato, dovendosi tener conto del fatto che la somma di denaro sequestrata in sede di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato costituisce profitto dell'attività illecita contestata. Pertanto il decidente avrebbe potuto disporre la confisca solo all'esito di una valutazione adeguatamente motivata, che nel caso di specie è mancata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Come è noto, in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, T.U. stup., è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2, anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dal cit. art. 240 c.p., mentre il denaro è altresì obbligatoriamente sequestrabile (salvo che venga ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5) del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, allorquando il condannato non possa giustificarne la provenienza. Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell'imputazione, permane l'obbligo del giudice del "patteggiamento" di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca, quantomeno in ordine al parametro dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla sua provenienza, senza che la caratteristica di sinteticità della motivazione, tipica del rito, si possa estendere all'applicazione della misura di sicurezza (Cass. sez. 6, 28 maggio 2009, Gagliardi). È ovvio che lo sforzo motivazionale può essere anche sintetico vertendosi in tema di patteggiamento e non richiede un particolare sviluppo argomentativo laddove la detta riconducibilità del denaro all'attività illecita emerga in tutta evidenza dalla contestazione frutto dell'accordo patrizio.
Nella specie, il giudice non ha dato satisfattiva giustificazione della confisca, che è stata riferita alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 2 e pertanto qualificata come obbligatoria. In ragione della non immediata evidenza di tale qualificazione in relazione alla condotta come contestata nell'imputazione, ciò avrebbe imposto di motivare in ordine alla natura del denaro quale prezzo del reato o quale cosa rientrante nell'elencazione di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2). Una simile motivazione è del tutto assente, sicché
risulta corretta la censura mossa dal ricorrente.
Il ricorso deve essere quindi accolto e va disposto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla disposizione concernente la confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012