Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
È legittima la confisca disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motivi adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato, e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato. Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2002, n. 28750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28750 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 21/03/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 419
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 008711/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH AR N. IL 22/12/1971
avverso SENTENZA del 28/02/1998 TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore Avv. Antonio Pileggi del foro di Roma La Corte rileva.
1. Con sentenza del 28 febbraio 1998 a AR CH (imputato del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish) è stata applicata la pena, dallo stesso concordata con il p.m., di un anno di reclusione e L.
5.000.000 di multa con confisca e distruzione dello stupefacente e di un bilancino e, inoltre, con confisca della somma di lire 21.570.000 in giudiziale sequestro in riferimento alla disposizione di cui all'art. 12 sexies d.l. 306/1992 convertito nella l. 356/1992, oltre ad accessori di rito.
2. Avverso detta sentenza il CH ricorre per cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge quanto alla confisca della somma di denaro, mancando, a suo dire, le condizioni di legge sia in relazione alla disposizione di cui all'art. 240 cpv. c.p. (non essendo stato neppure ipotizzato che si trattasse di "prezzo del reato" e stante la specialità del rito adottato), ne' con riferimento alla citata disposizione di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 convertito in l. 356/1992, stante la carenza dei requisiti della ingiustificatezza del possesso e della sproporzione rispetto al reddito dell'imputato, avendo il ricorrente fornito adeguata giustificazione circa la provenienza della somma (indennizzo assicurativo in conseguenza di infortunio della strada).
3. Osserva il collegio che il ricorso è fondato.
Per giustificare l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma a suo tempo sequestrata all'imputato, il Tribunale ha fatto semplicemente riferimento alla disposizione di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con l. 7 agosto 1992, n. 356, con ciò escludendo l'ipotesi di cui all'art. 240 comma 2 c.p., l'unica, tra quelle contemplate dal codice penale, consentita in esito al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt 444 s. c.p.p.).
La disposizione speciale citata dal Tribunale, per quanto qui riguarda, dispone al comma 1, che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli
(...) 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. (...).
I presupposti legittimanti la misura di sicurezza, quanto alla confisca di somme di denaro o di altri beni o utilità non direttamente strumentali alla consumazione del reato in addebito, sono pertanto: (a) la mancanza di giustificazione circa la provenienza del danaro (o beni o altra utilità); (b) la sproporzione tra il valore dei beni (somme di danaro o altre utilità) di cui risulti titolare o possessore (anche per interposta persona) e il proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.
4. Sulla dimostrazione dell'esistenza di tali presupposti legittimanti la confisca il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione anche in ipotesi di definizione del giudizio con patteggiamento, poiché la sommarietà motivazionale propria del rito alternativo, giustificata dalla congiunta richiesta di pena, non può estendersi anche alla misura di sicurezza patrimoniale, specie laddove l'interessato esplicitamente, come nel caso di specie, si opponga all'applicazione della stessa misura. E, invero, il ricorrente aveva dedotto elementi di giudizio idonei, in linea astratta e salva la valutazione di merito, a giustificare il possesso della cospicua somma di danaro che pur potrebbe costituire il frutto dell'attività di spaccio o il mezzo per procurarsi sostanza da smerciare, come potrebbe provenire dall'indennizzo, risarcitorio, o da altre lecite fonti, cui il prevenuto aveva fatto riferimento. Su tale punto essenziale della decisione spettava al decidente fornire motivazione a sostegno della decisione di confisca;
motivazione che, invece, non è stata neppure accennata.
5. Nè potrebbe soccorrere l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite (27 settembre 1995, Serafino), secondo cui il condannato non ha interesse a dedurre la illegittimità della confisca del danaro speso dall'acquirente la sostanza stupefacente, perché presupposto di quella decisione è che sia stata provata (o sia data per provata) la qualità di corrispettivo della somma rispetto alla cessione.
Al contrario va invece sottolineata altra decisione (SS. UU. 3 luglio 1996, Chabrui), la quale ha bene spiegato quando e come il giudice del patteggiamento debba, o possa, disporre la confisca di somme di denaro in sequestro. Detta decisione ha, infatti, precisato che, con la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato, con la conseguenza che, quanto al sequestro di una somma di denaro eseguito in occasione della cessione di sostanza stupefacente, e sempre qualora il giudizio sia definito con il rito alternativo di cui si sta parlando, possono presentarsi le seguenti ipotesi: (a) se il giudice ha, sulla base di un accertamento di fatto. affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce "prezzo" del reato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento la confisca;
(b) se il giudice ha provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca della somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, "prodotto" o "profitto" del reato, qualora l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato, si applica il principio enunciato da SS. UU. 27/9/1995, Serano, confermando così la carenza di interesse in capo all'imputato parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, difettando il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione;
(c) se il giudice, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, ha disposto la confisca della somma di denaro, qualora il prevenuto abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero contesti con i motivi di ricorso, l'esistenza di un nesso tra il reato e il danaro, la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata senza rinvio.
Tuttavia, discostandosi dalla regola conclusiva enunciata dalla predetta decisione delle SS.UU. 3/7/1996, Chabrui, ritiene il collegio che, costituendo la decisione sulla misura di sicurezza patrimoniale un capo autonomo della sentenza (anche di applicazione di pena su richiesta delle parti), appare più conforme ai principi generali del giudizio di cassazione disporre l'annullamento della sentenza con rinvio, piuttosto che senza rinvio con rimessione della decisione, perché il giudice, ferma la decisione sul capo relativo all'applicazione di pena, fornisca adeguata motivazione al riguardo, sia che ritenga di poter confermare la prima decisione, sia che ritenga di andare in diverso avviso.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con rinvio, per nuovo esame sul punto della confisca della somma di denaro in sequestro, al Tribunale di Roma, altra sezione.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 615 e 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002