Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2018, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
01027-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez. 4138/2018 Giacomo Rocchi -CC 31/10/2018 Teresa Liuni Aldo Esposito R.G.N. 21518/18 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GE NA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di AL in data 29/7/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di AL per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29/7/2017, il Tribunale di sorveglianza di AL aveva rigettato, nei confronti di NA GE, l'appello dalla stessa proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 20/4/2017, con la quale era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, disposta con sentenza della Corte di assise di appello di AL del 27/5/2014. Secondo il Tribunale di sorveglianza, la GE, condannata per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi sino al 2012, per avere, dopo l'arresto del marito, assunto le redini dell'associazione sotto le direttive di costui, era stata correttamente sottoposta, da parte del Magistrato di sorveglianza, alla misura di sicurezza prevista in sentenza, al fine di non sottrarla сел a "ogni forma di controllo e di valutarne l'effettiva volontà di reinserimento nel contesto sociale" (v. ordinanza impugnata).
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa GE per mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimo Torre, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. In particolare, la difesa della ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza di AL non abbia valutato che la GE, immediatamente dopo la scarcerazione per fine pena, si era data alla sollecita ricerca di un lavoro, venendo assunta presso il bar IT CA di AL (in questo modo adempiendo alla prescrizione, impostale dal Magistrato di sorveglianza, di adoperarsi per rinvenire un'attività lavorativa) e che ella aveva anche frequentato una scuola di teatro. Del pari, sarebbe stato svalutato sia il fatto dell'incensuratezza della ricorrente e della assoluta assenza di carichi pendenti, sia quello delle positive risultanze del percorso carcerario, durante il quale ella aveva beneficiato della liberazione anticipata, asseritamente indicative dell'assenza di collegamenti "con qualsivoglia tipo di criminalità". Il Tribunale di sorveglianza di AL, in definitiva, avrebbe omesso di considerare le condotte successive al 2012, anno sino al quale si erano protratte le condotte associative e, dunque, di valutare l'attualità della pericolosità sociale della GE, limitandosi a considerare soltanto il titolo di reato per il quale ella è stata condannata.
3. In data 16/7/2018, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di AL per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. E' noto che anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. legge Gozzini), l'art. 204 cod. pen. prevedeva specifici casi nei quali la pericolosità sociale era presunta, con conseguente obbligo, per il giudice procedente, di applicare una determinata misura di sicurezza. Tale disciplina è stata progressivamente superata, dapprima attraverso i ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (ci si riferisce alle sentenze n. 139/1982, n. 249/1983 e n. 58/1995), e quindi con l'entrata in vigore dell'art. 31 della citata legge n. 663/1986, secondo il quale "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate 2 м previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". Pertanto, attualmente ora tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate soltanto dopo l'accertamento, da parte del giudice procedente, che colui il quale ha commesso il fatto di rilevanza penale è persona socialmente pericolosa;
valutazione alla quale deve fare seguito il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravita dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789). Una valutazione che deve essere compiuta alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., globalmente valutati (ex plurimis Sez. 3, n. 29407 del 17/4/2013, L., Rv. 256900).
2.1. L'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula il concreto accertamento della persistente pericolosità sociale del soggetto anche nei confronti di chi sia stato condannato per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Invero, diversamente da quanto ritenuto da altro orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023; Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, Camarda, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del 8/7/2015, Perri, Rv. 265006; Sez. 1, n. 7196 del 12/1/2011, Inzerillo, Rv. 249224), qui non condiviso, dopo la ricordata modifica introdotta dalla legge n. 663 del 1986 non può configurarsi alcuna presunzione semplice di pericolosità, ormai bandita dal microsistema delle misure di sicurezza, nemmeno in caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Dunque, persino nel caso dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., il magistrato di sorveglianza ha sempre l'onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto, la quale, come detto, deve essere oggetto di un accertamento sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo anche al comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato in ordine ai concreti elementi di fatto che avrebbero determinato l'attuale permanenza della pericolosità sociale della condannata, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa. L'ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a evidenziare la gravità dei fatti commessi dalla GE e la circostanza che dopo l'arresto del marito, VI 3 я Villacaro, ella aveva assunto le redini dell'associazione mafiosa, senza però in alcun modo considerare che ai fini della sussistenza della pericolosità sociale si deve avere riguardo anche ai comportamenti tenuti successivamente ai fatti per cui è condanna, nella specie totalmente obliterati.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di AL.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di AL. Così deciso il 31/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Carif Refoldi Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2019 IL GANGELLIERE EF IE