Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2004, n. 49966
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di patteggiamento, allorchè il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato deve essere rigettato. Là dove invece il giudice di merito abbia provveduto alla confisca dello stesso bene, pur qualificandolo, dopo l'accertamento di fatto, come "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo vantare costui un diritto alla restituzione di un bene acquisito sulla base di un negozio "contra legem". Nel caso infine in cui il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza motivazioni od accertamenti, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, quando costui abbia contestato nel giudizio di merito (anche solo nei motivi di ricorso), l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. In tale ultima ipotesi il giudice di legittimità, cui è precluso qualsiasi accertamento di fatto, non potendo annullare con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, deve limitarsi ad eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2004, n. 49966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49966
Data del deposito : 9 novembre 2004

Testo completo