Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, allorchè il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato deve essere rigettato. Là dove invece il giudice di merito abbia provveduto alla confisca dello stesso bene, pur qualificandolo, dopo l'accertamento di fatto, come "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo vantare costui un diritto alla restituzione di un bene acquisito sulla base di un negozio "contra legem". Nel caso infine in cui il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza motivazioni od accertamenti, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, quando costui abbia contestato nel giudizio di merito (anche solo nei motivi di ricorso), l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. In tale ultima ipotesi il giudice di legittimità, cui è precluso qualsiasi accertamento di fatto, non potendo annullare con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, deve limitarsi ad eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2004, n. 49966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49966 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 09/02/2004
Dott. DERIU Luciano Consigliere SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere N. 1786
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 1530/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AH LÌ;
avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Sanremo in data 20/10/2003 ex art. 444 c.p.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Avverso la sentenza in data 20/10/2003 con la quale il Gip presso il tribunale di Sanremo, su conforme richiesta delle parti, ex art 444 c.p.p., aveva applicato a AH LÌ la pena di mesi sei e gg.
20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 per detenzione a fine di spaccio di eroina, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al co. 5^ dell'art. 73 cit. e concesse le attenuanti generiche, oltre la diminuente per il rito, con confisca della droga e del denaro in sequestro, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi del gravame l'erronea applicazione degli artt. 240 c.p. e 262 e 445 c.p.p., nonché per assoluta carenza di motivazione, in violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro. Sul punto, il ricorrente ha segnalato che il giudice di merito non ha espletato alcuna indagine in fatto sulla qualificazione del bene confiscato, in difetto di prova che l'intera somma sequestrata fosse frutto di pregressa attività illecita e che si trattasse di un caso di confisca obbligatoria consentita dal rito come unica misura di sicurezza patrimoniale compatibile con il c.d. "patteggiamento", secondo l'inequivoca portata del disposto di cui all'art. 445 cit. senza, in ogni caso, che in merito risultasse proposta motivazione alcuna. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, vanno preliminarmente ribaditi i termini di corretta definizione dei concetti di "prodotto, profitto e prezzo" del reato, di cui all'art. 240 c.p.. È noto, infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, che il "prodotto" rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il "profitto", a sua volta, è costituito dal lucro, ossia dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il "prezzo", infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, pertanto, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.
Ciò posto, va richiamato il 1^ co. dell'art. 445 c.p.p. secondo cui, con la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il "prezzo" del reato, ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ex. co. 2^ dell'art. 240 c.p., nonché per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi applicazione di pena su richiesta delle parti, con esclusione, quindi, delle cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato. Alla stregua di tanto, possono formularsi varie ipotesi, con la relativa soluzione:
a) allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, nel senso innanzi precisato, legittimamente viene disposta, nel rito di patteggiamento, la confisca e l'venutale ricorso per CA deve essere rigettato;
b) allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca dello stesso bene, pur qualificato - dopo l'accertamento di fatto - "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per CA va dichiarato inammissibile per carenza di interesse dell'impugnate, non potendosi vantare un qualche diritto alla restituzione di una somma percepita sulla base di un negozio contra legem e, come tale, improduttivo di effetti ex art. 1418 c.c.;
c) allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazioni al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene (nella specie, denaro in sequestro), sussiste di certo l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, allorché, però costui abbia contestato nel giudizio di merito ovvero anche solo con i motivi del ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato ed il denaro;
adducendo una qualsiasi motivazione.
In tal caso (come nella specie), al giudice di legittimità cui è precluso qualsiasi accertamento in fatto e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata (il che, nella specie, non risulta), non resta che eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue eventuali ragioni in sede esecutiva, nel senso e con le modalità innanzi dette.
Nella specie, il Gip del Tribunale di Sanremo ha disposto la confisca della somma sequestrata all'imputato, omettendo una pur minima essenziale indagine circa la qualifica di "prezzo" di tale denaro, ricorrendo ad una immotivata, apodittica affermazione secondo cui "seguono come da dispositivo, le statuizioni sui corpi di reato".
Con il proposto ricorso, l'imputato ha sostanzialmente contestato l'immotivata qualificazione implicitamente data dal Gip al denaro in sequestro.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento che ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2004