Sentenza 15 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti ove il giudice abbia disposto la confisca del denaro in possesso dell'imputato senza motivare in ordine alla qualità di "prezzo" del reato, meramente asserita, sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione allorché il medesimo ricorrente contesti la riconducibilità di tale denaro alla attività di spaccio e la sentenza, attesa la peculiarità del rito speciale, deve essere annullata senza rinvio, eliminandosi la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/1999, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 15/10/1999
1. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SEPE PAOLO " N. 3200
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 08136/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TROVATO INNOCENZO n. il 24.11.1977
avverso sentenza del 19.01.1999 TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. BIANCHI LUISA lette le conclusioni del P.G. nel senso della dichiarazione di inammissibilità
Motivi della decisione
L'imputato, attraverso il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe deducendo:
- mancanza o difetto di motivazione della stessa in relazione alla ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cpp;
- violazione dell'art. 125 n. 3 in quanto il giudice avrebbe dovuto esaminare le ragioni del dissenso espresso dal pubblico ministero in ordine ad una precedente richiesta di patteggiamento per una pena inferiore;
- violazione di legge in relazione alla confisca del denaro da lui detenuto, assiomaticamente ritenuto prezzo del reato;
- illegittimità dell'art. 616 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la condanna dell'imputato il cui ricorso è dichiarato inammissibile al pagamento di una sanzione pecuniaria. Il terzo motivo di ricorso, attinente alla confisca del denaro in possesso del Trovato, è fondato. Secondo l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. con la sentenza prevista dall'art. 444 è possibile l'applicazione della confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, cod. pen. e cioè relativamente, per quanto qui interessa,
alle cose che costituiscono il prezzo del reato. Costituisce prezzo del reato il compenso per commettere il reato, ovverossia il denaro o altra utilità economica con la quale il soggetto è stato indotto a. commettere il reato. Tale nozione è del tutto distinta da quella di prodotto o profitto del reato (di cui al primo comma dell'art. 240 c.p.) che giustificano la confisca facoltativa. Le possibili soluzioni che, in relazione a tale dettato normativo, possono verificarsi sono state chiarite da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9149 del 1996, imp. Chabrui - rv. 205708, qui condivisa, nel seguente modo: "a) - allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato, ritenuto che la somma sequestrata costituisce 'prezzò del reato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento, la confisca, è eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato;
b) - allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca della somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, 'prodotto' o 'profitto' del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato;
c) - allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato, e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva)".
Poiché nel presente caso, da un lato, il provvedimento di confisca è assolutamente privo di motivazione in ordine alla asserita qualità del denaro, del quale ci si è limitati ad affermare che è "da ritenersi prezzo del reato", e, dall'altro il ricorrente ha contestato la riconducibilità del denaro trovato in suo possesso all'attività di spaccio, si impone sul punto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
Gli ulteriori motivi sono invece manifestamente infondati. Ed invero costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta si fonda sulla concorde volontà delle parti negozialmente espressa e che il giudice è tenuto a compiere, da un lato, l'accertamento positivo in ordine alla validità del consenso prestato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione di eventuali circostanze, alla congruità della pena ed alla concedibilità dei benefici (ove a questi l'applicazione della pena sia subordinata) e successivamente, deve accertare la non ricorrenza delle cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; che tale negativa accertamento, incidente sul merito dell'imputazione, esonera il giudice dall'obbligo di una specifica ed analitica motivazione soprattutto quando le ragioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cpp non siano state allegate dall'imputato o non risultino concretamente dagli atti;
che ai fini della motivazione è sufficiente che il giudice enunci l'esito negativo dell'indagine senza ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza dell'imputato, sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia dello stesso a contestare, mediante la richiesta di applicazione della pena, le ragioni dell'accusa. Quanto poi alla circostanza che in precedenza l'imputato avesse proposto il patteggiamento per una pena minore, trattasi di circostanza del tutto irrilevante atteso che si è trattato di proposta non accettata dal pubblico ministero e sostituita da un nuovo patto.
Da ultimo, con riferimento alla eccezione di illegittimità dell'art.616 cpp, essa è manifestamente infondata come risulta da Cass. Sez.
IV 3.12.97 n. 2812, Motta - rv.209454 che ha richiamato la sentenza n. 69 del 1964 della Corte Costituzionale in tema di responsabilità processuale, principio che legittima l'onere del pagamento di una somma alla cassa delle ammende nelle ipotesi di cui all'art. 616 cpp.
P.Q.M.
La Corte:
- annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo relativo alla confisca del denaro in sequestro.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1999