Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2018, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
07630-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2876/2018 STEFANO MOGINI -Presidente - CC 19/12/2018- ANDREA TRONCI MIRELLA AGLIASTRO R.G.N. 29734/2018 ANGELO CAPOZZI Relatore LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MB nato il [...] avverso la sentenza del 08/06/2018 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a AL MB la pena concordata tra le parti in relazione ai reati ascritti di cui ai capi a)(art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione di 52 piccoli ovuli contenenti stupefacente) e b) (artt. 81 cpv., 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla plurima cessione, con cadenza settimanale, di sostanza stupefacente a soggetto individuato), riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con confisca e distruzione dello stupefacente e confisca del denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce mancanza di motivazione in relazione alla confisca della somma superiore ai venti euro, questa soltanto, costituendo il prezzo della cessione effettuata in data 16.3.2018: della maggior somma, invero, non v'è certezza della pertinenzialità alle condotte in assenza di osservazioni pregresse ne fornissero il riscontro.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2. Il Giudice di merito, nell'applicare la pena concordata tra le parti in ordine ai reati così come qualificati, ha sottoposto a confisca sia la somma di 20 euro integrante il prezzo della cessione di stupefacente accertata il giorno dell'arresto che quella di 440 euro trovata nella Я disponibilità dell'imputato motivando in ordine alla sua pertinenzialità con le ulteriori condotte di cessione sub b) in quanto compatibile con il relativo profitto. Ha, infine, annotato che la libera disponibilità di una tale somma,in rapporto alla condizione dell'imputato - privo di fonti di - può costituire un incentivo alla reiterazione della reddito lecite condotta criminosa. 3. È inammissibile, perché non consentito nel giudizio di cassazione, il motivo con il quale si denuncia la nullità dell'impugnata sentenza di patteggiamento>> nella parte in cui, riqualificate le fattispecie nei termini di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice avrebbe disposto la confisca del denaro senza motivare adeguatamente sulla sua diretta provenienza da reato.
4. Convergenti ragioni d'indole testuale, sistematica e logica escludono l'ammissibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento> per il predetto motivo. Tali ragioni sono coerenti con i rilevanti parametri costituzionali e convenzionali.
4.1. Orbene, non solo, come si è già rilevato, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia specifica e non apparente giustificazione circa la ritenuta provenienza del denaro oggetto di confisca dal delitto contestato, ma, di più, la novella di cui alla legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 50, attraverso l'inserimento del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non consente il motivo proposto.
4.2. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce infatti che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti. all'illegalità ... della misura di sicurezza». Resta pertanto testualmente estraneo al sindacato di legittimità ristretto ai profili di illegalità della misura la diversa fattispecie della - misura di sicurezza la cui applicazione sia denunciata per vizio di motivazione, nella differente riconducibilità delle descritte ipotesi al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. 4.3. La chiara formulazione della norma in esame trova del resto una coerente collocazione all'interno del sistema delle impugnazioni. Torna utile a tale riguardo riferirsi alla previgente regolamentazione della impugnabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento. Viene in considerazione, sul punto, l'art. 448 cod. proc. pen. che, al G comma 2, nel disciplinare puntualmente l'impugnazione della sentenza di "patteggiamento", stabilendo, con concisa previsione, che «in caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello» e che «negli altri casi la sentenza è inappellabile», per effetto del comma 2 dell'art. 606, consentiva il ricorso in cassazione in applicazione del generale regime previsto dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. 2 Quest'ultimo restava dunque declinato nei casi ivi descritti, da leggersi in combinato con le peculiarità proprie della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e, quindi, con la pregnante incidenza, quanto al novero delle censure denunciabili, dell'atto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, cit.). Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, nel dare, per la prima volta, specifica disciplina al ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento>>, definisce per tale tipo di sentenza un regime ad hoc, nel quale i casi di ricorso sono individuati in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali, anche in riferimento a punti della decisione, quale quello relativo all'applicazione di misure di sicurezza (espressamente ricorribile solo in caso di illegalità della disposta misura), certamente estranei all'accordo delle parti. Tale dato normativo rappresenta chiara conferma che la disciplina dei casi di ricorso dettata dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la sentenza di patteggiamento>> descrive un regime specifico di impugnazione per questo tipo di sentenza e proprio a tutte le statuizioni in essa espresse e contenute, rientrino meno nel perimetro dell'accordo sulla pena. Disciplina, dunque, che, proprio in ragione del suo carattere speciale, del resto giustificato dall'origine concordata del provvedimento impugnato (e dalla conseguente preclusione della possibilità di contestare i termini fattuali dell'imputazione e la valutazione di merito sulle prove), prevale su quella generale di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., escludendone l'applicazione.
5. Il Collegio ritiene, pertanto, non condivisibile il principio, già affermato in un precedente arresto di legittimità in tema di sentenza di patteggiamento, là dove, segnatamente, si è ritenuta, nell'intervenuta novella e quindi all'esito dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., l'ammissibilità di un ricorso in cassazione con cui si Я denunci il difetto di idonea motivazione in punto di confisca, riguardando siffatto profilo una statuizione estranea all'accordo sull'applicazione della pena, con conseguente "recupero" dei motivi di ricorso previsti in via generale dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830 - 01; conforme Sez. 4 del 17/4/2018 n. 22824, Daouk, n.m.). Valga in proposito l'ulteriore rilievo che l'interpretazione qui avversata si traduce in una interpretatio abrogans della norma, 3 rievocando obblighi di motivazione e correlati mezzi di ricorso vigenti precedentemente alla riforma, che invece ha voluto accomunare l'illegalità della pena a quella della confisca limitando espressamente il ricorso per cassazione a dette ipotesi, nell'ambito di una tassatività già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 45559 del 07/03/2018, P., Rv. 273950 – 01).- 6. A tali argomentazioni, d'indole testuale e sistematica, si coniuga il dato esegetico fondato sui lavori preparatori. La «Relazione governativa di accompagno del d.d.l.» (A.C. 2798 - XVII Legislatura) indica invero la ratio dell'art. 14 dell'originario d.d.l., poi confluito nell'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, introduttivo del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., nell'espresso giudizio di non «meritevolezza» dell'«attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione», per il verificato largo esito di inammissibilità dei relativi ricorsi, con il conseguente apprezzamento dell'«inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi». L'indicata ragione sostiene pertanto la ragionevolezza di una limitazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi espressamente indicati nella norma in esame, nel dichiarato intento del legislatore di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, per altro verso, di «accelerare la formazione del giudicato» (Rel. cit.).
7. Inoltre, il principio di legalità, enunciato per le misure di sicurezza dall'art. 199 cod. pen. e sistematicamente composto con quello della legalità della pena, di cui all'art. 1 cod. pen., nella previsione di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e vieta che abbia esecuzione, con la pena illegale, anche una misura di sicurezza illegale, ovverosia che non abbia fondamento, nel caso concreto oggetto di giudizio, in una norma di legge. G mutuando definizioni maturate nellaSull'indicata premessa, giurisprudenza di legittimità in materia di pena illegale (sulla definizione di pena illegale, tra le altre: Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, in motivazione p. 12; Sez. U., n. 33040 del 2015, Jazouli), può ben concludersi nel senso che la misura di sicurezza illegale è categoria destinata a ricomprendere, in riferimento al rito prescelto, sia quella non prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto oggetto di 4 giudizio, sia, ancora, quella eccedente, per specie e quantità, i relativi limiti legali. -Resta pertanto estraneo al sindacato di legittimità ristretto ai profili di illegalità della misura la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia esclusivamente denunciata per vizio di motivazione da mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e sua insufficienza, nella differente riconducibilità delle descritte ipotesi al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Non solo, infatti, l'illegalità è categoria che predica la radicale estraneità a sistema della misura di sicurezza, come già della pena, per mancanza di elementi di struttura rispetto al modello tipico applicabile al caso concreto, mentre, al contrario, la fattispecie della motivazione viziata per le sintomatiche declinazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cit. evoca una causa di illegittimità della sentenza di merito, emendabile nel rapporto tra giudizio rescindente di legittimità e rescissorio del giudice di rinvio, sicché quest'ultima tradisce, nel suo diverso ambito operativo, una tendenziale eterogeneità rispetto alla illegalità, categoria, robusta, che si caratterizza per l'irrimediabile deviazione della misura di sicurezza applicata dal rilevante modello tipico. Ma, soprattutto, i vizi di motivazione ed anche la sua totale mancanza, che nelle sue possibili declinazioni è stata talvolta ricondotta alla categoria della violazione di legge non sono autonomamente deducibili col ricorso per cassazione, allorché la loro proposizione non si accompagni alla plausibile prospettazione di quella specifica violazione di legge penale sostanziale evocata nel comma 2-bis dell'art. 448 e sopra descritta rappresentata dalla illegalità dell'applicata misura di sicurezza. -L'illegalità di tale misura è infatti il necessario corollario anzi, il vero e proprio presupposto logico di ogni censura della motivazione della sentenza di patteggiamento sul relativo punto della decisione: il primo vizio contiene in sé il secondo, che il primo presuppone e nel primo risulta necessariamente assorbito. Sarebbe del resto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che lamentasse un vizio di motivazione in punto di misura di sicurezza senza prefigurare l'inosservanza o l'erronea applicazione delle rilevanti norme sostanziali 5 in materia, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878 – 01).
8. Infine, il Collegio ritiene che tale complessiva ricostruzione interpretativa dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. sia conforme ai rilevanti parametri costituzionali e convenzionali. Osserva a tale riguardo che la scelta del rito alternativo, che sia immune da vizi per quanto concerne l'espressione della volontà dell'imputato (vizi che, significativamente e opportunamente, legittimano pubblico ministero e imputato al ricorso per cassazione ai sensi dello stesso comma 2-bis dell'art. 448), sostiene ragionevolmente una consapevole accettazione delle parti del ristretto regime di impugnazione definito dalle nuove norme. E ciò anche per quanto attiene ai punti della sentenza di patteggiamento che, pur non ricompresi nel perimetro dell'accordo sulla pena, rientrano tuttavia in un'area di ragionevole prevedibilità, come nel caso di applicazione di misura di sicurezza non illegale, perché prevista dalla legge quanto a specie, oggetto e durata/ammontare in relazione al fatto contestato e- ritenuto in sentenza (per il caso in esame, vedi sopra, 2.1.). La previsione di una specifica disciplina transitoria per il novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - che, ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge n. 103/2017, si applica solo ai procedimenti nei quali la richiesta di pena ex art. 444 cod. proc. pen. è stata presentata successivamente alla entrata in vigore della legge di modifica - consente del resto alle parti una scelta del rito pienamente consapevole anche in ordine alle conseguenze relative al nuovo regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento e rappresenta un'ulteriore conferma della razionalità e ponderatezza della chiara scelta operata dal legislatore.
9. Per tutto quanto fin qui esposto, l'esperibilità del ricorso per G cassazione in caso di illegalità della misura di sicurezza soddisfa i requisiti costituzionali richiesti dall'art. 111, commi 6 e 7, Cost. (il vizio deducibile, se correttamente e plausibilmente prospettato, comprende e assorbe i vizi di motivazione, dei quali rappresenta la necessaria cornice) e deve ritenersi conforme alle esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell'equo processo, di cui agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. e 6 della Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo. 9 Rientra infatti nel libero esercizio delle facoltà difensive dell'imputato il diritto di affrontare il giudizio ordinario, e di avvalersi così dei mezzi di impugnazione ad esso propri, ovvero di presentare richiesta di patteggiamento, coi benefici e i limiti che la legge - - ricollega, in questo caso, all'accordo delle parti sulla pena (vedi, Corte cost. n. 225 del 2003, sui dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte di cassazione sull'art. 448 cod. proc. nel rapporto tra giudizio abbreviato e richiesta di patteggiamento, in caso di dissenso espresso dal P.m.; vedi altresì, per il riconoscimento del principio secondo cui al rito del patteggiamento corrisponde ragionevolmente, rispetto a quello ordinario, una diversa conformazione dei mezzi di impugnazione esperibili, Sez. 6, n. 2400 del 1992, Colombini, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost.). 10. In tale prospettiva, va rimarcato come, in relazione alle garanzie dell'equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la decisione di patteggiamento implichi la consapevole rinuncia da parte dell'imputato ad una serie di diritti e garanzie procedurali che, allorché accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contraria al pubblico interesse (tra le altre, Scoppola (n.2), § 135-136, del 17 settembre 2009; OL c. Francia, del 23 novembre 1993, § 31, Serie A n. 277-A e HE c. Italia del 18 ottobre 2006, ric. n. 18114/02, § 73), fa apparire ragionevole la mancata previsione della possibilità di ricorrere ad un giudice superiore, trattandosi di ipotesi diversa da quella basata su condanna emessa all'esito di giudizio ordinario, con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione EDU o dell'art. 2 del relativo Protocollo n. 7 (Corte E.D.U. TS e ON c. Georgia del 29 aprile 2014). Я La Corte EDU (TS e ON c. Georgia, cit.) ha, a tale riguardo, espressamente condiviso l'idea che il patteggiamento offra "gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleviare il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati", ed ha affermato di ritenere "normale che l'ambito dell'esercizio del diritto al controllo sulla decisione per mezzo delle impugnazioni sia più limitato per una condanna basata su un patteggiamento, che rappresenta una rinuncia al diritto di avere la causa penale contro l'accusato esaminata 7 nel merito, rispetto a una condanna pronunciata all'esito di un processo penale ordinario". Col medesimo provvedimento la Corte EDU ha ribadito che "gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 7" e si è detta del parere che accettando il patteggiamento, il ricorrente, oltre a rinunciare al suo diritto a un processo ordinario, rinunci validamente anche al suo diritto di impugnare la sentenza con i mezzi ordinari, e che di questa particolare conseguenza legale del patteggiamento, chiaramente formulata dalla normativa interna, egli debba essere ritenuto consapevole, essendo tra l'altro dotato di difesa tecnica. La Corte EDU ha dunque ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, nel quale l'accordo sulla pena era riconducibile ad una decisione volontaria e consapevole, il patteggiamento era conforme alle esigenze dell'equo processo di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione e che la rinuncia al diritto di impugnazione coi mezzi ordinari non rappresenta una restrizione arbitraria e contraria al principio di ragionevolezza contenuto nell'articolo 2 del Protocollo n. 7 (per il principio generale relativo alla correlazione tra i requisiti dell'equo processo enunciati da queste due disposizioni, vedi, Galstyan c. Armenia, n. 26986/03, § 125, 15 novembre 2007). 11. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che si stima equo determinare, in ragione della natura delle proposte censure e delle ragioni della decisione, in euro duemila in favore della cassa delle ammende. 9 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Angelo Capozzi f in Stque DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB 2019 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito N E O D 9