Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 37107
CASS
Sentenza 26 febbraio 2015

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La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

In tema di sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen.

Il giudice della esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può disporre la sospensione condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice, in presenza di una pena nuovamente concordata dalle parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., qualora ritenga di non applicare le sospensioni condizionali della pena, non può respingere il nuovo accordo, ma deve comunque recepirlo escludendo il beneficio).

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  • 1La fragilità del “giudicato” e l’incertezza della pena
    Stefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …

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  • 2Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 35, 41, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), «nella parte in cui la disposizione …

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  • 3Corte di cassazione
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  • 5L’incidente di esecuzione quale rimedio per procedimenti già definiti e con pena ancora in esecuzione
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    L'incidente di esecuzione, disciplinato ai sensi degli artt. 666 c.p.p. e ss., consente al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., di adottare d'ufficio o ad istanza del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore, quei provvedimenti opportuni e successivi al passaggio in giudicato della sentenza e con pena non interamente espiata. Tale istituto giuridico costituisce pertanto il rimedio idoneo a rideterminare la pena a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in quanto la pena deve essere legittima non solo al momento della sua definizione edittale e della sua applicazione concreta da parte del giudice di merito, ma anche in sede …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 37107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37107
Data del deposito : 26 febbraio 2015

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