Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, il giudice nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 gennaio 2024
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 46759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46759 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1704
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32183/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIVENEZIA;
2) OD RE, n. in Vlore (Albania) il 17.02.1962;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale Treviso in data 06.07.2006. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, in accoglimento del ricorso del P.G.; e per la inammissibilità del ricorso dell'imputato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 6 luglio 2006 il G.I.P. del Tribunale di Treviso applicava a OD RE la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia e l'imputato, per mezzo del difensore.
Il Procuratore Generale della Repubblica denunzia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 445 c.p.p., comma 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. Deduce che, essendo la pena irrogata superiore ai due anni, avrebbe dovuto essere applicata la misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. OD RE denunzia:
a) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73.5 del predetto D.P.R. n. 309 del 1990. Assume che l'impugnata sentenza non ha in alcun modo considerato e valutato l'applicabilità nella specie del comma 5 dell'art. 73" predetto;
b) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Deduce che "basti in proposito osservare come nella stessa
(sentenza) manchi del tutto una qualunque analisi della questione relativa all'applicabilità o meno del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, per capire che la sentenza in esame è solo apparentemente, cioè formalmente, motivata".
Tale ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore, "motivi nuovi e memoria": ribadisce "la fondatezza del ricorso proposto" ed assume che, "se anche la Corte ritenesse di voler accogliere il ricorso così proposto dal Procuratore Generale di Venezia..., codesta Corte non potrebbe comunque provvedere a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), in quanto sarebbe necessario operare un rinvio al giudice di merito competente, affinché ivi si possa esaminare la volontà del Cekoditna con riferimento all'accettazione (o meno) della misura di sicurezza invocata dal medesimo requirente (espulsione)". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il ricorso di OD RE è inammissibile.
Premesso, invero, che l'obbligo della motivazione della sentenza, richiamato dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, riguarda tutte le sentenze, compresa, quindi, anche quella resa nel procedimento speciale disciplinato dall'art. 444 c.p.p. e ss., in tale ultimo caso tale obbligo va, tuttavia, ragguagliato alla particolare conformazione di tale sentenza, e deve ritenersi assolto ogni qualvolta il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi all'uopo richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione ed il giudizio di comparazione delle eventuali circostanze, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, ove la efficacia della richiesta sia a tanto condizionata), e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). Ciò posto - e rilevato che a tale obbligo ha adempiuto la sentenza impugnata, espressamente ritenendo che "corrette appaiono sia la qualificazione giuridica dei fatti, sia la concessione all'imputato delle attenuanti generiche..." -, la richiesta di applicazione della pena ed il consenso alla stessa dell'altra parte sostanziano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, in esito al positivo riscontro delle condizioni di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2, diviene irrevocabile, senza alcuna possibilità che l'imputato possa, mediante impugnazione, rimettere in discussione l'accordo e, con esso, l'adeguatezza della pena che egli stesso ha accettato, concordandola, e che il giudice ha ritenuto congrua, ratificando l'accordo anche sul punto. Peraltro, la qualificazione giuridica del fatto non può prescindere dal contenuto fattuale della imputazione, nel senso che, una volta perfezionato l'accordo, è preclusa alle parti la contestazione dei termini fattuali dell'imputazione, "dato che la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova (Corte Cost., 20 luglio/1990, n. 313); difatti, "se è vero che taluni punti dell'indagine giudiziale restano sottratti alla disponibilità delle parti, perché corrispondenti ad aspetti inderogabili della funzione giurisdizionale (definizione giuridica del fatto, accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., applicazione e comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, verifica della congruità della pena concordata), è altrettanto vero che, al di fuori di tali precisi ambiti, l'intervenuto patto processuale condiziona la possibilità di esplicazione del potere giurisdizionale in dipendenza delle autolimitazioni delle facoltà delle parti connaturate alla richiesta di applicazione della pena"; sicché, "poiché uno dei limiti accettati dai paciscenti è costituito proprio dalla rinuncia a contestare l'accusa (non con riguardo al nomen iuris del reato addebitato, ma solo in riferimento alle specifiche circostanze di fatto dedotte nell'imputazione), non è possibile negare l'operatività della preclusione a far valere, coi motivi di impugnazione, l'insussistenza" delle circostanze fattuali contenute nel capo di imputazione (così Cass., Sez. Un., n. 20/990, ric. Fraccari ed altri). E nella specie si contestava all'imputato la detenzione di gr. 98,12 di principio attivo di cocaina, dato ponderale senz'altro escludente la ricorribilità della indicata circostanza attenuante.
3.1 Fondato è, invece, il ricorso del Procuratore Generale. Ai sensi, difatti, dell'art. 445 c.p.p., comma 1, la sentenza di applicazione della pena su richiesta non comporta l'applicazione di misure di sicurezza solo "quando la pena irrogata non superi di due anni di pena detentiva...", laddove, nella specie, è stata, come s'è detto, irrogata la pena di anni quattro di reclusione. Ciò posto, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, lo straniero condannato per un delitto di cui all'art. 73 del cit. testo normativo (per quanto nella specie rileva), "a pena espiata deve essere espulso dallo Stato". E La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale norma, "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3".
Ne consegue che il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna per alcuno dei reati suindicati, deve in ogni caso accertare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della precitata misura di sicurezza e motivatamente rendere la relativa statuizione al riguardo.
4. In accoglimento del ricorso del P.G., la sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, con rinvio al Tribunale di Treviso.
Alla inammissibilità del ricorso di OD, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del P.G., annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, con rinvio al Tribunale di Treviso. Dichiara inammissibile il ricorso di OD RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007