Sentenza 6 aprile 2018
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2018, n. 15557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15557 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
15557 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/03/2018 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 1267/2018 MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.5541/2018 Rel. Consigliere - STEFANO APRILE ASSUNTA COCOMELLO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA AM nato il [...] SS SA nato il [...] IS LU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/11/2017 del GIP TRIBUNALE di SAVONA sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Savona, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati TA AM, SS SA e IS LU la pena rispettivamente concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli: 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e 48, 479, 476, comma secondo, cod. pen. (TA) 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e 48, 479, 476, comma secondo, cod. pen. (SS) -- 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e 48, 479, 476, comma secondo, cod. pen., e 1 e 7, I. 895 del 1967 (ACATTATIS).
2. I ricorrenti TA e IS denunciano la violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e il vizio della motivazione in ordine alla responsabilità.
2.1. Il ricorrente SS denuncia la violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con riguardo al vizio del consenso poiché non è stata correttamente recepita la volontà di concordare la pena, avendo il medesimo chiesto espressamente che si tenesse conto del comportamento processuale e della collaborazione fornita nelle indagini preliminari, sicché dovevano essere concesse nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche che, invece, sono state ritenute equivalenti alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del- 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
2. Ciò premesso, i ricorsi di TA e IS sono inammissibili poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione 4 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. D'altra parte, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, non sussistono elementi per l'invocata pronuncia di proscioglimento.
3. Per analizzare il ricorso proposto nell'interesse di SS, che denuncia un vizio del consenso nella formulazione dell'accordo che ha condotto al patteggiamento, è utile svolgere alcune premesse.
3.1. Il legislatore del 2017 ha ritenuto necessario introdurre uno specifico motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento attinente all'espressione della volontà dell'imputato», poiché la volontà è posta al centro del sistema processuale dei procedimenti speciali con riflessi sanzionatori (applicazione della pena, giudizio abbreviato), in quanto costituisce il presupposto per non procedere al giudizio ordinario dibattimentale.
4. Ciò premesso, la verifica della volontà dell'imputato è, in effetti, estremamente facile, anzi è superflua, quando l'imputato è presente all'udienza nella quale si procede all'applicazione della pena.
4.1. La presenza, anche solo silente, dell'imputato alla formazione dell'accordo supera qualunque problema di verifica della volontà, anche nel caso in cui l'imputato non parli la lingua processuale, essendo assicurata la presenza dell'interprete e l'assistenza tecnica del difensore.
4.2. Non è diversa la situazione che si verifica quando la richiesta o il consenso sono formulati personalmente dall'imputato, in sede processuale o procedimentale, mediante una formale dichiarazione o per mezzo di un atto scritto che contenga l'indicazione puntuale dei termini dell'accordo che, in seguito, sarà ratificato (si pensi alla procura speciale rilasciata al difensore). In questi casi non possono sorgere dubbi sulla presenza di una chiara volontà dell'imputato.
5. Di maggiore problematicità sono, invece, i casi in cui l'imputato non è presente ovvero è assente all'udienza che sfocia nell'applicazione della pena e non è stata acquisita una precedente dichiarazione (orale o scritta) concernente la volontà di richiedere l'applicazione della pena, al di là della procura speciale 4 prodotta nella circostanza dal difensore, ovvero rilasciata in epoca precedente alla pendenza del giudizio (spesso la procura viene rilasciata nel corso delle indagini preliminari senza l'indicazione della quantità di pena di cui si chiede l'applicazione). In questi casi vi è da chiedersi se sia possibile dubitare dell'effettiva volontà dell'imputato di accedere al patteggiamento, mettendo in dubbio la procura speciale prodotta dal difensore;
se esistano degli oneri a carico del giudice e delle parti;
se vi siano oneri probatori o di allegazione per un eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che tale accordo ratifichi.
5.1. Sotto l'angolo visuale della forza della procura speciale a contenuto generico, senza cioè l'indicazione della pena da applicare, deve, innanzitutto, ricordarsi che la giurisprudenza è orientata a ritenere sufficiente la determinazione dell'oggetto della procura speciale, a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., con il richiamo al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1369 del 13.3.2000, CED 216361). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17.12.2014, CED 262382). Non sembra, quindi, che il giudice debba, sol perché l'imputato è assente e la procura speciale non contiene l'indicazione della pena da applicare, sindacare i poteri del procuratore costituito.
5.2. Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato». Il giudice dovrà, quindi, valutare il contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto piuttosto per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata.
5.3. Si tratta di situazioni di fatto facilmente individuabili, caratterizzate, per lo più, dalla presenza di imputato alloglotta che abbia rilasciato procura speciale 4 al patteggiamento in forma sintetica e senza che l'atto dia conto della avvenuta traduzione.
5.4. Anche questi dubbi, tuttavia, sono agevolmente superabili con valutazioni attinenti il contesto del procedimento e del processo, non ultima la corretta citazione dell'imputato all'udienza ove si discute dell'applicazione della pena;
quando l'atto di citazione (tradotto in una lingua nota all'imputato, ove si tratti di alloglotta) contenga l'indicazione che il processo potrà giungere alla definizione mediante il patteggiamento e, alla prevista udienza, si presenti il procuratore speciale formulando richiesta di applicazione della pena, pare ragionevole affermare che la volontà dell'imputato si sia correttamente formata ed espressa;
ancora più chiaramente: quando per l'applicazione della pena è fissata una specifica udienza camerale a mente dell'art. 447 cod. proc. pen., con avviso di essa all'imputato.
6. Va, da ultimo, verificato quali sono gli oneri del ricorrente che deduce il vizio del consenso.
6.1. Con particolare riferimento alla volontà della parte, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, orientata in senso restrittivo per quanto riguarda l'ammissibilità dell'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata a seguito di accordo tra il Pubblico ministero e il difensore munito di procura speciale, nel caso in cui l'imputato non era stato citato all'udienza camerale (Sez. 3, n. 39193 del 18.6.2014, Rv. 260392, ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore). In questo caso si sono valorizzati il ruolo della difesa tecnica e la volontà espressa dal rappresentato all'atto del conferimento della procura speciale.
6.2. Al riguardo secondo la giurisprudenza di legittimità è inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento - emessa a seguito di proposta avanzate dal difensore munito di procura speciale - con il quale si deduca difetto di citazione dell'imputato medesimo, senza indicare la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della sentenza né contestare la conformità della richiesta medesima al mandato conferito con procura speciale (Sez. 6, n. 5391 del 20.9.2013, Rv. 257986). 5 7. Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale relativo alla rilevanza del vizio del consenso nel rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, può essere esaminato il caso oggetto del giudizio.
7.1. A fronte della denuncia contenuta nel ricorso, che deduce il vizio del consenso per non essere stata correttamente recepita la volontà di concordare la pena, il ricorrente non allega alcun atto o elemento da cui ciò dovrebbe trarsi e neppure chiarisce come si sia formato l'accordo (istanza avanzata personalmente dall'interessato o dal procuratore speciale, ecc.) e in cosa consista esattamente il vizio del consenso, non potendosi il ricorrente dolere del mancato accordo su una ipotetica sanzione più lieve.
7.2. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso è inammissibile perché generico, non potendo il Collegio verificare il complesso degli atti processuali alla ricerca di non dedotti elementi da cui desumere il vizio del consenso in presenza di un ricorso che non denuncia specifiche irregolarità (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245).
7.3. Il ricorso è, comunque, manifestamente infondato perché, come si desume dal verbale di udienza del 16 novembre 2017, l'accordo è stato raggiunto personalmente dall'imputato presente, assistito dal difensore, con il Pubblico ministero, a nulla rilevando che l'udienza sia stata aggiornata per la lettura del dispositivo che ha recepito integralmente l'accordo.
8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 60 Così deciso il 20 marzo 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile ہے DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania AI 7