Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1154 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MINICOZZI ROSARIA N. IL 20/06/1952 2) MONACHELLO CARMINE N. IL 04/03/1974 avverso la sentenza n. 2370/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORI LIA ézhadr44414.0 r5 3.3„D Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ..94) 2., o erNst. . ■ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 26.1.2011 la Corte d'Appello di Palermo ha …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/03/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 582
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 38480/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DE OL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'11/07/2012 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di DE OL, imputato del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, (ed altri), la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, su istanza ex art. 444 c.p.p., presentata dall'imputato e con il consenso del Pubblico
Ministero.
Nell'ambito dell'accordo intervenuto fra le parti, nulla era previsto circa la destinazione di alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari;
a riguardo, il Tribunale ravvisava (richiamando l'art. 240 c.p., comma 1, nonché - per mero refuso - l'art. 2341, in luogo dell'art. 2641 c.c.) l'obbligatorietà della "confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale in data 12 settembre 2011, con riferimento esclusivo ai beni riferibili all'imputato e ad eccezione di quelli riferiti alla posizione di AL ND ". Nella motivazione della sentenza si segnalava l'impossibilità di accogliere una richiesta di sostituzione del sequestro delle quote sociali della Adonis s.r.l. con la somma di 10.000,00 Euro, in difetto di elementi di certezza sulla stima effettuata dal consulente di parte della difesa.
2. Propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art.240 c.p., ed omessa motivazione in ordine alla disposta confisca, il difensore del DE.
Il ricorrente osserva che il Tribunale non avrebbe in alcun modo esposto le ragioni della decisione adottata, senza peraltro indicare l'entità della somma confiscata e non tenendo conto della circostanza che nel corpo dell'accordo intervenuto fra le parti, in relazione alla pena da applicare all'imputato, non vi era alcuna intesa in proposito.
Secondo la difesa, l'obbligo di individuazione dei beni da considerare prezzo, profitto od equivalente, correlati all'ipotesi criminosa contestata all'imputato, sussiste sia nel caso di sentenza di condanna che di pronuncia di applicazione di pena su richiesta;
individuazione, peraltro, che comporta anche la necessità di motivare sul perché i beni in questione debbano qualificarsi nei termini anzidetti, senza dunque la possibilità di considerare utile nel caso di specie il richiamo del decreto di sequestro a firma del G.i.p., dove non sono evidenziate indicazioni di sorta a riguardo. Nel ricorso vengono evocati precedenti giurisprudenziali di legittimità sull'obbligo di motivazione sia in punto di confisca tout court che a proposito del giudizio sulla pericolosità che deriverebbe dal mantenimento della res nella disponibilità dell'avente diritto;
viene altresì richiamata, in quanto espressiva di nuovi principi cui la difesa manifesta adesione, la sentenza n. 12508 dell'11/03/2010 della Sezione Sesta di questa Corte (ric. TE), secondo la quale una richiesta ex art. 444 c.p.p., in relazione ad un reato che comporti la confisca di beni o valori, deve necessariamente contemplare anche l'accordo fra le parti sull'oggetto della confisca medesima.
3. In una successiva memoria depositata il 04/03/2013, il difensore del ricorrente torna a ribadire le tesi esposte, prendendo atto del contenuto della requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, dove si esamina il dibattito giurisprudenziale sul tema indicato al punto precedente: avuto riguardo alle diverse indicazioni offerte da più decisioni della Sezione Seconda rispetto a quanto affermato nella sentenza TE, sopra richiamata, nell'interesse del DE si sollecita la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, onde risolvere il contrasto interpretativo de quo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Deve innanzi tutto rilevarsi che sui limiti dell'oggetto dell'accordo fra le parti, in sede di istanze ex art. 444 c.p.p., l'esegesi offerta con la già ricordata sentenza TE (Cass., Sez. 6^, n. 12508 dell'11/03/2010, la cui massima ufficiale - Rv 246731 - recita che "il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione") risulta isolata, e peraltro espressa in una fattispecie concreta affatto peculiare, dove il problema di fondo consisteva appunto nella mancata individuazione dell'entità della somma da confiscare.
Come puntualmente osservato nelle analitiche conclusioni rassegnate per iscritto dal P.g. presso questa Corte, si è avuto modo, più di recente, di precisare che la confisca del profitto del reato presupposto, eventualmente nella forma per equivalente, deve sempre essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento, a prescindere dal rilievo che l'accordo fra le parti riguardi tale aspetto, oltre alla misura della pena principale (v. Cass., Sez. 2^, n. 20046 del 04/02/2011, Marone, in un caso concernente addebiti mossi ad un ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001). Ancor più esplicitamente, ed in via generale, si è poi affermato che "le parti, nel c.d. "patteggiamento", non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti" (Cass., Sez. 2^, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv 252825). Il collegio ritiene di aderire senz'altro a quest'ultimo orientamento, richiamando ed espressamente condividendo le argomentazioni esposte nella motivazione della pronuncia appena richiamata, dove si legge che "la sentenza di applicazione della pena è una sentenza che ha una natura giuridica diversa da quella ordinaria di condanna avendo caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali differenti da ogni altra sentenza di condanna. Si è infatti chiarito che l'atipicità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è strettamente correlata alle particolari caratteristiche del procedimento del quale rappresenta il naturale epilogo, con la conseguenza che in essa non sono riconoscibili tutti gli elementi essenziali, idonei a qualificare una sentenza come sussumibile, a pieno titolo, nella categoria delle "sentenze di condanna". Se essa, infatti, è assimilabile ad una sentenza di condanna solo sotto l'astratto profilo del provvedimento giurisdizionale con il quale si dispone l'applicazione della pena nei confronti di un soggetto per un determinato reato, da quella si dissocia per la mancanza di una essenziale componente, l'accertamento giudiziale della responsabilità penale, formalmente estrinsecabile in una espressa dichiarazione di colpevolezza. Invece, in quella sentenza l'accertamento completo del fatto reato e della sua commissione da parte di un determinato soggetto sono sostituiti dalla ricognizione dell'accordo intervenuto tra le parti sul merito del processo e sulla pena da applicare (...).
La principale peculiarità della sentenza di patteggiamento consiste, quindi, nell'accordo che interviene fra le parti (pubblico ministero ed imputato) sul trattamento sanzionatorio ex art. 444 c.p.p., accordo rispetto al quale il giudice ha una sola alternativa: o ritenerlo congruo ed accoglierlo, disponendo con sentenza l'applicazione della pena (art. 444 c.p.p., comma 2), o rigettarlo (art. 448 c.p.p.). L'accordo, quindi, è opportuno ribadirlo, si forma solo ed esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e solo su questo il giudice rimane vincolato sicché, ove non lo condivida, non gli resta che respingere l'istanza .... Resta, pertanto, fuori da ogni accordo ex art. 445 c.p.p., comma 1:
a) l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza ove la pena irrogata superi i due anni;
b) la confisca - sia essa obbligatoria o facoltativa - qualunque sia la pena irrogata e, quindi, anche ove la medesima sia inferiore ai due anni.
La circostanza che alcuni tipici effetti della sentenza di condanna vengano fatti salvi nel senso che non possono costituire oggetto di patteggiamento, è un ulteriore indice della natura allogena della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna tout court. La suddetta precisazione consente, pertanto, di affermare che la sentenza di patteggiamento è una sentenza vincolata relativamente al trattamento sanzionatorio (nel senso che il capo della condanna deve rispecchiare fedelmente l'accordo intervenuto fra le parti) contrariamente al capo relativo alle pene accessorie, alle misure di sicurezza e alla confisca, rispetto alle quali, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna. Il fatto che il legislatore abbia sottratto all'accordo delle parti le suddette misure, non significa che le parti, nell'ambito della loro discrezionalità ed autonomia, non possano inserire, nell'accordo sul trattamento sanzionatorio, anche un accordo sulle suddette misure. Tuttavia, proprio perché la legge è categorica nello stabilire che le suddette misure non rientrano nella disponibilità delle parti, essendone riservata l'applicazione al giudice, è ovvio che un eventuale accordo potrebbe avere solo una semplice funzione di orientamento nella decisione del giudice il quale, quindi, può tenerne conto o no, avendo solo l'obbligo di motivare sulla decisione adottata.
Ciò comporta, di conseguenza, che non solo il giudice non è vincolato ad un eventuale accordo sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o sulla confisca, ma che il medesimo deve considerarsi tamquam non esset, quand'anche le parti subordinassero l'intero patteggiamento all'accoglimento dell'accordo relativo alle pene accessorie, alle misure di sicurezza o alla confisca. Se, infatti, da una parte, la legge vincola il giudice solo sull'accordo sul trattamento sanzionatorio e, dall'altra, stabilisce che alla sentenza di patteggiamento si applicano anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, è consequenziale desumere, sul piano logico, che queste ultime misure non possono far parte dell'accordo fra le parti sicché, ove ciononostante le parti si accordino anche sulle suddette misure, il giudice ben può - motivando - non tenerne conto senza che perciò la sentenza - in caso d'impugnazione - possa essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento dell'intero accordo. Ad una tale conclusione osta sia l'inequivoco complesso normativo citato ed illustrato sia la natura giuridica della sentenza di patteggiamento che è formata da due capi che rispondono a logiche giuridiche completamente diverse: il capo relativo al trattamento sanzionatorio è di natura pattizia (e, quindi, non derogabile da parte del giudice), mentre quello attinente alle sanzioni accessorie è di natura pubblicistica (e, quindi, non soggetto ad alcun patteggiamento essendo sottratto alla disponibilità delle parti) come in ogni sentenza di condanna, alla quale la sentenza di patteggiamento, sotto questo profilo, è espressamente equiparata ex art. 445 c.p.p., comma 2". Alla luce della completezza ed esaustività delle argomentazioni appena ribadite, nonché della ricordata peculiarità della fattispecie sottesa alla diversa soluzione adottata dalla Sezione Sesta nel 2010, non possono ravvisarsi gli estremi di un contrasto giurisprudenziale che imponga la rimessione del ricorso ex art. 618 del codice di rito.
1.2 Il Tribunale di Roma, all'atto della decisione in tema di confisca di cui alla sentenza impugnata, non trovava dunque alcuna preclusione all'adozione delle determinazioni di legge nella presa d'atto che l'accordo negoziale fra il P.M. e l'imputato non contemplava alcunché a riguardo. Resta ovviamente impregiudicato il problema dell'obbligo di motivazione, che il P.g. reputa "sostanzialmente inadempiuto dal Tribunale, atteso che non v'è vera traccia, nella parte motiva della sentenza impugnata, al di là dell'impiego di frasi di stile e del rinvio al provvedimento di sequestro, delle ragioni che presiedono alla confisca in esame"; come ricordato, anche la difesa rileva l'insufficienza - ai fini qui in esame - di un richiamo per relationem al decreto di sequestro preventivo, dove non risultava comunque precisato se i beni da sottoporre a vincolo reale avrebbero dovuto intendersi profitto o prezzo del reato addebitato al DE, piuttosto che di valore equivalente.
Si tratta di censure che non possono condividersi.
Ad avviso di questa Corte, il richiamo al decreto di sequestro era evidentemente da intendere esteso non solo alla parte dispositiva di quel provvedimento, ma anche alla motivazione. Ergo, deve in primo luogo osservarsi che non vi è alcuna possibilità di equivoco circa i beni da confiscare, risultando apertis verbis dal testo della sentenza impugnata che questi debbono individuarsi in quelli appresi al DE (e non invece in quelli che riguardavano disponibilità di AL ND, espressamente esclusi dal Tribunale) in esecuzione del decreto del G.i.p.
Quanto alla natura dei beni de quibus ed alla giustificazione della confiscabilità, deve rilevarsi che nel provvedimento di sequestro preventivo non era stata compiuta alcuna disamina sulla possibilità di considerare quelle utilità come profitto o prezzo dei reati contestati al DE, ma ne emergeva con assoluta evidenza che quei beni risultavano da apprendere perché chiaramente individuati in ragione del valore equivalente degli stessi rispetto al lucro realizzato dall'imputato mediante le condotte criminose a lui ascritte.
Infatti, nel decreto del 12/09/2011 il G.i.p. del Tribunale di Roma dava espressamente atto che "il sequestro preventivo richiesto si profila strumentale alla confisca per equivalente, e l'uno e l'altra costituiscono due inscindibili momenti del medesimo percorso cautelare mirato al recupero di quelle risorse finanziarie delle quali l'indagato comunque dispone, anche per interposta persona ..., dovendosi qui rilevare che la connotazione tipica di tale genere di confisca si profila riconducibile, per un verso, al fatto che essa prescinde dall'accertamento del nesso pertinenziale tra il reato ed i beni oggetto di sequestro e, per altro verso, dall'insistenza di tali beni nella sfera patrimoniale dell'interessato".
Segnalando quindi "l'oggettivo configurarsi di quel compendio indiziario che, ove definitivamente accertato, imporrebbe ex lege l'applicazione della speciale misura di sicurezza patrimoniale", il G.i.p. romano aveva posto in relazione con l'attività illecita oggetto di contestazione flussi finanziari riconducibili al consorzio Congafid, facente capo al DE, per un ammontare di 3.163.863,00 Euro: quelle entrate, da collocare nel periodo 2008-2010, derivavano dalla emissione di polizze (nello stesso torno di tempo, in particolare dal maggio 2008 al dicembre 2010) non già in favore dei consorziati, come imposto dalla legge, ma di diversi soggetti economici, ivi compresi enti pubblici, così venendosi a realizzare il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria. A quel punto, si rendeva doveroso il sequestro di beni nella disponibilità del DE fino alla concorrenza del valore di 3.100.000,00 Euro, beni individuati nelle giacenze sui conti correnti di cui l'odierno ricorrente risultava titolare, in un'autovettura di sua proprietà e nelle quote della Adonis s.r.l., della quale il medesimo appariva socio unico per il tramite della Unione Fiduciaria s.p.a..
Argomentazioni che, in uno con il venir meno di uno stringente obbligo di accertamento sulla consistenza del compendio indiziario (per effetto della richiesta di applicazione di pena presentata dall'imputato), mantenevano giocoforza rilievo ai fini della confisca per equivalente: confisca imposta dalla legge, senza alcuna necessità di approfondire il tema dell'eventuale pericolosità Intrinseca, in vista della commissione di reati ulteriori, del perdurare del rapporto dell'imputato con le res.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del DE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014