Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti. (Nella specie il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 3. Art. 448 - Provvedimenti del giudicehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Provvedimenti del giudice (art. 448) In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando si tratta di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. 3, 44369/2021). In caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 28427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28427 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 510
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 43856/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di L'aquila;
nel procedimento penale nei confronti di:
NA OH, nato in [...] il [...];
contro la sentenza del GIP del Tribunale di Avezzano del 14/03/2012;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, su richiesta delle parti, ha applicato a RI ME la pena di due anni di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e art.62 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello, che deduce inosservanza della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e all'art. 62 bis c.p., per avere il giudice ritenuto l'attenuante speciale in mancanza degli indici denotanti la minima offensività penale della condotta, con particolare riferimento al dato quantitativo, e le circostanze attenuanti generiche sulla base del mero stato dell'incensuratezza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va, innanzitutto, ribadita la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., secondo cui l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicché è inammissibile l'impugnazione del Procuratore generale distrettuale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del P.M., nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (Cass. Sez. 2^, sent. N. 3622 del 10/01/2006, Rv. 233369).
3. Nè è consentito al Procuratore generale, fatti salvi casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria (Cass. Sez. 6^, n. 32004 del 10/04/2003, Valetta, rv. 228405).
4. A ciò va aggiunto che l'accordo sulla pena esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione, sicché dalla valutazione sintetica del fatto operata in sentenza deve dedursi la considerazione della sua limitata gravità, in relazione alla quale le parti, compreso il Pubblico Ministero del grado superiore, non possono censurare il provvedimento adottato riguardo alla determinazione quantitativa della sanzione. (Sez. 2^, n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, rv. 232844).
5. Tanto precisato, rileva peraltro il Collegio che, nella specie, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato collegato dal giudice alla mancanza di pericolosità dell'imputato e all'assenza di ogni collegamento con organizzazioni criminali e che la ritenuta sussistenza del fatto di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) è stata fondata anche sul mancato rinvenimento dei quantitativi di sostanza contestati nel capo di imputazione.
6. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, che si sostanzia in un recesso non consentito dall'accordo intervenuto tra le parti, non potendo il Procuratore generale distrettuale sostituire la sua volontà a quella già manifestata dal rappresentante del Pubblico Ministero presso il tribunale.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013