Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/1999, n. 20
CASS
Sentenza 27 ottobre 1999

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In tema di sentenza dichiarativa di falsità, se tale dichiarazione costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento della non rispondenza al vero di atti o di documenti, i provvedimenti c.d. riparatori (cancellazione totale o parziale, ripristinazione, rinnovazione, riforma), volti a realizzare la "restitutio in pristinum" dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, hanno invece carattere soltanto eventuale e non possono essere adottati, ai sensi del secondo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., se pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Ne consegue, sul piano della legittimazione all'impugnazione, che l'imputato non ha interesse concreto ed attuale a far valere, in luogo dei terzi estranei al processo, i vizi che eventualmente inficiano i predetti provvedimenti riparatori.

Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la censura, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tesa a far valere l'insussistenza dell'incarico costituente il titolo in base al quale era stata svolta l'attività pubblica nel corso del cui espletamento erano stati formati gli atti falsi di cui all'imputazione).

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento).

Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, "ex lege", il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente).

In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/1999, n. 20
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20
Data del deposito : 27 ottobre 1999

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