Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
In caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. (Fattispecie in cui la Corte, sul presupposto che la pena irrogata rientrava, per specie e quantità, nei limiti edittali previsti per il reato considerato, ha provveduto alla rettifica della motivazione della sentenza diversamente indicando la pena base).
Commentari • 9
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. la Cassazione sulla rilevabilità d’ufficio dell’errata riduzione di pena connessa al rito abbreviatoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 novembre 2021
Cass., Sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 24897 Abstract – La Corte di Cassazione, applicando quanto già statuito dalle precedenti Sezioni Unite ‘Della Fazia' in tema di rilevabilità ex officio del sopravvenuto trattamento sanzionatorio favorevole nei confronti dell'imputato, nonché attraverso un'interpretazione del concetto di pena illegale estesa fino ricomprendere la sopravvenuta lex mitior, dichiara rilevabile d'ufficio la riduzione di pena connessa all'applicazione del rito abbreviato e disposta al di fuori dei parametri di cui all'art. 442 cod. proc. pen. Abstract (ENG) (trad. a cura dell'autrice) – The Supreme Court has declared the sentence reduction imposed …
Leggi di più… - 5. Quando la pena è illegaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il GUP del Tribunale di Fermo aveva applicato su richiesta delle parti ad un imputato la pena concordata in relazione ai reati di rapina aggravata lesioni. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di lesioni e di falso sul rilievo che occorreva verificare l'effettiva portata delle lesioni provocate alla persona offesa e non vi era prova del dolo dell'imputato nei reati di falso; 2) errore nella determinazione della sanzione poiché alla pena base prevista …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2014, n. 32243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32243 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 15/07/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1355
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 13897/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
AN AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/09/2013 del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Velletri, all'esito di giudizio abbreviato, condannava AN AN alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di evasione, dando atto, in motivazione, che a tale risultato si era giunti partendo dalla pena base di anni due di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche e poi ancora di un terzo per il rito speciale.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 442 c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente ridotto la pena di anni uno mesi quattro di reclusione della metà e non di un terzo, come prescritto per l'abbreviato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Premesso che il P.M. impugnante non ha denunciato, come pure astrattamente avrebbe potuto fare, il vizio di motivazione per contraddittorietà interna allo stesso provvedimento, bensì si è doluto espressamente di una violazione di legge, va ricordato - tenuto a mente che la statuizione del dispositivo, se non ambigua, prevale sempre sul contenuto della parte motiva della sentenza - come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza o l'erronea applicazione delle norme sul calcolo della pena acquistano rilevanza, ai fini del ricorso per cassazione, esclusivamente quando la pena irrogata in dispositivo sia "illegale", cioè non rientri, per specie o quantità, nei limiti di quella astrattamente comminata per il reato in contestazione (in questo senso Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255197). Tale situazione è configurabile nel caso di specie nel quale la pena irrogata all'imputato, di mesi otto di reclusione, è compatibile, per specie e quantità, con i limiti edittali stabiliti per il delitto di evasione oggetto di addebito, talché non è riconoscibile alcuna violazione di legge. Sussiste, invece, una incongruenza nell'apparato motivazionale che, in mancanza di una appropriata doglianza, non può condurre ad un annullamento con rinvio della sentenza gravata.
D'altro canto, reputa il Collegio di poter rettificare la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 619 c.p.c., comma 2, essendo riconoscibile nella sua motivazione quella particolare forma di errore materiale che attiene alle modalità di computo della pena: di talché, senza pronunciare annullamento, la Corte, partendo dal risultato finale di mesi otto di reclusione e tenendo ferme le riduzioni di pena fissate dal Giudice del merito nella misura di un terzo - la prima, quella per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, la seconda, quella derivante dall'instaurazione del rito abbreviato, stabilita ex lege - rettifica la motivazione della sentenza nel senso che la pena base di partenza del calcolo va intesa come fissata nella misura di anni uno mesi sei di reclusione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, rettificando la motivazione in ordine al calcolo della pena.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014