Sentenza 8 luglio 2002
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 33303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33303 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI Bruno - Presidente - del 08/07/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1679
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 006783/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NU AY N. IL 24/02/1970;
avverso SENTENZA del 20/09/2001 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 settembre 2001, il cittadino extracomunitario a nome NU SU, nato in [...] il [...], veniva ritenuto non esente da responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (legge stupefacenti), con conseguente applicazione di pena a richiesta nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e lire seimilioni di multa, previo consenso del P.M.
Avverso detta sentenza propone ricorso il prevenuto deducendo con due diversi motivi:
1^) violazione della norma di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cpp, 444 e 129 stesso codice, 132,133, 163 cp., e 2^) violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) e 240 cp. Il primo motivo è infondato, oltre che meramente enunciato in quanto del tutto mancante di adeguata articolazione critica. Il Giudice del "patteggiamento" ha fornito, sul punto negativo della applicabilità del proscioglimento ex art. 129 cpp, quella "sommaria" motivazione, compatibile con il rito, e giustificata dalla assenza delle necessarie e specifiche deduzioni, giusta regola di motivazione che qui si condivide e riafferma. (V. Cass. Pen. SU. 18 ottobre 1995, n. 10372, del seguente tenore: "L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché tale concessione non era prevista dall'accordo intervenuto fra le parti, correttamente il Giudice detta concessione ha omesso (Cass. Pen. Sez. 1^, n. 3349, Di benedetto, 15 ottobre 1992, del seguente tenore: "In caso di patteggiamento il giudice, oltre a valutare la congruità della pena indicata dalle parti, in una con la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nessun'altra iniziativa può prendere "sua sponte", neppure applicando "ex officio", ove ricorrano i presupposti, la sospensione condizionale della pena, la cui richiesta deve formare oggetto di preventiva valutazione delle parti che devono raggiungere l'accordo anche al riguardo).
Il ricorso è quindi rigettato in parte qua.
Il secondo motivo, invece, merita accoglimento, se pure in assenza di specificità - da enunciarsi in ricorso - delle ragioni della presunta violazione della norma di cui all'art. 240 cp. Questa Suprema Corte, in composizione a Sezioni Unite penali, ha infatti stabilito (Sent. 3 luglio 1996, n. 9149) che "nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cpp, la confisca possa essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato...". Con la stessa pronuncia, e nell'ambito di una più ampia casistica, ha inoltre precisato: "allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazioni al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, allorché però costui abbia contestato, nel giudizio di merito ovvero anche solo con i motivi di ricorso, la esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato ed il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione".
Il principio risulta inoltre ripreso ed ulteriormente affermato e chiarito nella prassi esegetica di questa stessa Sezione Quarta (cfr. sentenza n. 1337 dei 19 marzo - 13 aprile 2001, Pres. Frangini, Rel Bianchi).
Orbene, da una lettura degli atti processuali è dato evincere che, in una istanza autografa proveniente dallo stesso imputato, e datata 23 aprile 2001, lo stesso assume che il danaro che gli venne sequestrato al momento del fermo, e successivamente confiscato in sentenza, fosse in realtà il provento della vendita di accendini e di altri oggetti, ma non dello stupefacente.
Sebbene inverosimile quanto assunto dall'imputato, tanto basta, in termini di mera contestazione, ancorché in presenza della sola dichiarazione di voler impugnare il provvedimento ablativo patrimoniale, perché, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte prima indicata, si debba provvedere a rimuovere dal contesto della impugnata sentenza la disposizione relativa alla confisca del danaro in sequestro, in quanto contestata dal prevenuto la relativa provenienza illecita.
Quanto innanzi acciocché il prevenuto possa eventualmente far valere le proprie ragioni nella diversa sede esecutiva, promuovendo apposito procedimento incidentale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti ed applicati gli artt. 611 e 623 cpp, annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al punto della disposta confisca del danaro in sequestro, che elimina. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002