Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 2
Nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti.
In tema di confisca, è legittimo il provvedimento del giudice che disponga la confisca di tutti i beni in sequestro, dovendo ritenersi che il richiamo al decreto di sequestro preventivo sia da intendere esteso non solo alla parte dispositiva, ma anche alla motivazione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1 9 34/ 1 6 64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2448 CC 18 dicembre 2015 Reg. Gen. N. 30947/2015 Composta da: Dott. Antonio PRESTIPINO -Presidente Consigliere Dott. Giovanni DIOTALLEVI - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SP IG, nato a [...] il giorno 8/1/1959 ZZ OL, nata a [...] il giorno 20/5/1960 avverso la sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. n. 431/14 in data 6/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 6/10/2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona ha applicato (nella parte che qui interessa) a SP IG e ZZ OL le pene concordate rispettivamente di anni 3 e mesi 5 di reclusione e di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa. LO SP era chiamato a rispondere di una serie di reati tra i quali associazione per delinquere finalizzata all'evasione IVA, reiterate violazioni degli artt. 2, 8 e 10 del del D.lvo. 74/2000 nonché del delitto di cui all'art. 12- كل quinquies d.l. 306/1992 mentre la ZZ era chiamata a rispondere di fatti di riciclaggio (capi E, F e G della rubrica delle imputazioni). Con la sentenza sopra indicata veniva anche disposta la confisca di una serie di beni già sottoposti a sequestro preventivo. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dei predetti imputati, deducendo:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa valutazione della sussistenza di elementi su cui fondare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti del fatto che il Giudice ha omesso di valutare la sussistenza di elementi sui quali fondare un'eventuale sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. limitandosi ad una formula di mero stile ed asseritamente violando l'obbligo motivazionale che gli era imposto in relazione al fatto che lo SP era chiamato a rispondere di ben 197 capi di imputazione. In particolare, nessun rilevo valutativo e motivazionale il Giudice ha svolto al fine di escludere l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 9 del D.Lvo 74/2000. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla confisca dei beni disposta nei confronti di ZZ OL. Si duole, al riguardo, la difesa della ricorrente del fatto che il Giudice, al di là di : un generico inquadramento normativo nella fattispecie di cui all'art. 322-ter cod. pen. si è limitato a motivare sostenendo che "i beni sottoposti a sequestro (...) hanno un valore complessivamente inferiore al valore dell'imposta evasa". Il Giudice, secondo la difesa della ricorrente era tenuto a motivare sulla riconducibilità del denaro al reato e dovrebbe essere quindi rimessa alle Sezioni Unite la questione del se debba accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalla parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che non comprenda anche l'accordo sull'oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del Giudice atteso che dal provvedimento impugnato non risulta l'entità esatta della somma di cui, anche per equivalente, è stato disposto il sequestro. Ciò si pone in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 322-ter cod. pen. che prevede espressamente che in caso di condanna il Giudice deve determinare le somme di denaro assoggettate a confisca in quanto costituenti profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, norma che, secondo la giurisprudenza, si rende applicabile anche in caso di sentenza di patteggiamento. Nel caso in esame, invece, il Giudice si sarebbe limitato ad ordinare la confisca di "tutti" i beni in sequestro attraverso un richiamo per relationem a quanto in sequestro ma omettendo di individuarli concretamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ha correttamente ricordato il Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che "facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova;
la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata. Trattandosi, dunque, di sentenza che trova il suo fondamento nella concorde volontà delle parti (la quale diviene oggetto di determinazione da parte del giudice) e che, se pure affermativa di responsabilità, lo è sulla base di un accertamento solo implicito, essa non è una vera e propria sentenza di condanna" (Cass. Sez. U, sent. n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Rv. 191134). A detta pronuncia ha fatto seguito una lunga serie di decisioni di questa Corte con le quali si è ritenuto che, Suprema condivise anche dall'odierno Collegio- . in tema di patteggiamento, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione anche implicita che è stata - compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente (pag. 2) la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è, poi, manifestamente infondato. 3 Va detto, innanzitutto che il Giudice che ha emesso la sentenza qui gravata ha spiegato alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato il fondamento in diritto ed in fatto per procedere alla confisca dei beni indicando anche l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa (pari a decine di milioni di euro) e precisando che i beni sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari (ivi compresi quelli fittiziamente intestati a terzi ma di fatto detenuti da SP IG) hanno un valore complessivamente inferiore al valore dell'imposta evasa. Come sopra evidenziato, il motivo di ricorso de quo (peraltro attinente alla posizione di ZZ OL) ruota intorno all'affermazione che l'accordo procedimentale intercorso tra le parti non aveva anche compreso la confisca ammontare intesa anche nel suo prevista in relazione ai fatti-reato - "patteggiati". E' noto all'odierno Collegio che la Sesta Sezione di questa Corte ha statuito che "il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di concussione e alla mancata determinazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca per equivalente del relativo profitto)" (Cass. Sez. 6, sent. n. 12508 del 11/03/2010, dep. 30/03/2010, Rv. 246731). Peraltro sulla questione è ritornata successivamente proprio questa Sezione della Corte Suprema pronunciandosi in caso di confisca emessa in procedimento a carico di enti ma il cui principio è applicabile anche nel caso in esame e chiarendo che "con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti" (Cass. Sez. 2, sent. n. 20046 del 04/02/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 249823). Sulla questione è, poi, sempre ritornata questa Sezione con una pronuncia ancora successiva e nella quale ha ulteriormente chiarito che "le parti, nel c.d. "patteggiamento", non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo 4 riguardanti elementi in disponibilità delle parti" (Cass. Sez. 2, sent. n. 19945 del 19/04/2012, dep. 25/05/2012, Rv. 252825). In tal senso si è espressa in tempi ancor più recenti anche la Quinta Sezione di questa Corte Suprema (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 1154 del 22/03/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 258819). Tutto ciò esclude la necessità di rimessione alle Sezioni Unite della questione in esame concernente la necessità che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. debba anche comprendere l'accordo sull'oggetto della confisca avendo la stessa avuto nei tempi più recenti recenti una univoca soluzione giurisprudenziale alla quale anche l'odierno Collegio ritiene di aderire. Quanto, poi, al collegato profilo di doglianza riguardante il fatto che il Giudice si sarebbe limitato genericamente a disporre la confisca di tutti i beni in sequestro così asseritamente non adempiendo all'onere motivazionale richiesto dall'ultimo comma dell'art. 322-ter cod. pen. va detto che questione analoga risulta essere già stata posta e risolta proprio nella sentenza da ultimo citata i cui assunti sono ritenuti pienamente condivisibili anche dall'odierno Collegio laddove - proprio in risposta ad una doglianza difensiva vertente sul fatto che l'obbligo di individuazione dei beni da considerare prezzo, profitto od equivalente, correlati all'ipotesi criminosa contestata all'imputato, sussiste sia nel caso di sentenza di condanna che di pronuncia di applicazione di pena su richiesta delle parti (che richiamava la citata sentenza n. 12508 dell'11/03/2010 della Sezione Sesta di questa Corte) ha evidenziato che "il richiamo al decreto di sequestro era evidentemente da intendere esteso non solo alla parte dispositiva di quel provvedimento, ma anche alla motivazione". Ciò è quello che si è verificato anche nel caso in esame dove il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato un congruo e bastevole richiamo ai decreti di sequestro preventivo di cui in atti al fine dell'individuazione dei beni assoggettati a confisca (oltre ad altri espressamente indicati nella sentenza stessa). Quanto, infine, alla questione che non sarebbe in nessuna parte rintracciabile una valutazione che consenta al Giudice di stabilire che i beni sequestrati e successivamente confiscati a ZZ OL abbiano un valore inferiore all'imposta evasa, la stessa è stata posta in maniera assolutamente generica e con affermazione apodittica e, in ogni caso richiederebbe una valutazione di merito che di certo non compete a questa Corte di legittimità. er le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 19 Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2015. Il Consigliere estensore I! Presidente Dr. Antonio PRESTIPINO Dr. Marco Maria ALMA : DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 GEN 2016 Il Cancelliere/ CANCELLIERE Claudia Pianelli 16