Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art, 73 d.P.R. n. 309 del 1990) dall'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che costituisce una misura di sicurezza personale, ex art. 215, comma secondo, n. 4 cod. pen., può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli articoli 444, comma primo, cod. proc. pen. (novellato ex art. 1 legge n. 134 del 2003) e 445, comma primo, cod. proc. pen., quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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1. Premessa Con la sentenza n. 20088 del 16 maggio 2025 (dep. 29 maggio 2025), la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di un cittadino straniero, ribadendo l'obbligo per il giudice di motivare in modo concreto e individualizzato la pericolosità sociale dell'imputato. 2. Il caso L'imputato Da.Mo., straniero incensurato e stabilmente occupato in Italia da oltre un decennio, era stato condannato con rito ex art. 444 c.p.p. a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 42317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42317 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1103
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 008272/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) KOLA VALERJAN, N. IL 12/12/1980;
avverso SENTENZA del 11/12/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSTANZO ENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Rilevato che con il provvedimento in epigrafe riportato, il GUP applicava a KOLA VALERJAN, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 C.P. e 73 DPR 309/90, per avere lo stesso detenuto al fine di cessione complessivi grammi 497 circa di cocaina, pari a 1695 dosi condonabili;
che con il medesimo provvedimento veniva disposta ex art. 86 DPR cit., l'espulsione, a pena espiata del prevenuto in quanto straniero, dal territorio dello Stato italiano. Ricorre in Cassazione quest'ultimo per un duplice ordine di motivi;
quanto al primo;
per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 445/1 C.P.P., in quanto la novella contenuta nella legge n. 134/03 non avrebbe disposto alcuna modifica in ordine all'esclusione di qualsiasi misura di sicurezza ove la pena detentiva sia contenuta nell'arco dei due anni;
quanto al secondo che comunque avrebbe dovuto essere motivato il convincimento in base ai parametri di cui all'art. 133 C.P. in ordine allo stato di pericolosità sociale che altrimenti dovrebbe ritenersi presunta, in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale 28/2/1995 n. 58 in subiecta materia.
Considerato che il ricorso deve ritenersi fondato limitatamente all'applicata misura di sicurezza;
che, invero, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata prevista dall'art. 86/1 DPR 309/90 in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, costituisce una misura di sicurezza personale ex art. 215/2 n. 4 C.P e come tale può essere applicata con la sentenza di patteggiamento allargato ai sensi degli artt. 444/1 (novellato ex art. 1 legge 12/6/2003 n. 134) e 445/1 C.P.P. che in siffatta ipotesi al Giudice di merito è demandato, in base a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 58/95, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero cui sia stata applicata in ordine al reato previsto dall'art. 73 DPR 309/90, una pena superiore agli anni due di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria;
che non risultando, nella specie, che siffatta vantazione sia stata effettuata dal Giudice di mento, alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 CP cui fa rinvio l'art. 203 cpv C.P., ne consegue, in ordine a tale circostanza, l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza con rinvio, su tale punto, al Tribunale di Padova rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004