Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
Le parti, nel c.d. "patteggiamento", non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1175 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LEKHDAR ABDELKBIR N. IL 01/01/1983 2) MOLTKII HICHAM N. IL 08/02/1983 3) LEKHDAR HAMID N. IL 10/06/1991 avverso la sentenza n. 7598/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 15/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; lette/sesiffe le conclusioni del PG Dott. R,39 ,„,;,, ,_, co—ry, 949 cks2.9-_ QQQ_ e czk.'3 o -)51 Uditi difensor Avv.; rc.1/4.0 Data Udienza: 11/12/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Lekhdar Abdelkir, Monji Hicham e Lekhdar Hamid, imputati di concorso in illecita detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2012, n. 19945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19945 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 19/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 808
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGITRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 30290/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR nato il [...];
avverso la sentenza del 22/04/2011 del g.i.p. del tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 22/04/2011, il g.i.p. del tribunale di Roma, applicava a ON MA la pena di anni cinque di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per i reati di associazione a delinquere transnazionale e riciclaggio transnazionale aggravato, e disponeva altresì la confisca di una serie di beni fra cui alcuni appartenenti a EN SS moglie del ER, sul presupposto che i beni, in realtà, appartenessero all'imputato.
p.
2. Il G.i.p., relativamente alla quantificazione della pena, recepiva l'accordo intervenuto fra le parti.
Al contrario, nonostante le parti avessero pattuito che la confisca avrebbe dovuto essere disposta su alcuni determinati beni, disponeva, in sostituzione degli immobili di proprietà della società GI - ritenuti inidonei per valore e tipologia a consentire il raggiungimento della somma di quattro milioni di Euro - la confisca, per equivalente, dei beni della moglie dell'imputato. Il g.i.p. argomentava la suddetta decisione attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
- oggetto del patteggiamento era la sola pena e ogni altro accordo relativo alla confisca non era vincolante per il giudice;
- l'ammontare della confisca doveva essere parametrata ai quattro milioni di Euro che lo stesso imputato aveva riconosciuto di aver percepito quale corrispettivo della attività delittuosa posta in essere;
- la confisca doveva essere disposta sui beni in sequestro ex art.240 c.p., comma 2 poiché lo stesso imputato aveva riferito di aver ricevuto, quale prezzo del reato, la somma già indicata di 4 milioni di Euro;
- in ogni caso la confisca s'imponeva per equivalente in applicazione: a) dell'art. 648 quater in riferimento all'art. 648 bis cod. pen.; b) della L. n. 146 del 2006, art. 11 trattandosi di attività associativa transnazionale della L. n. 356 del 1992, art.12 sexies essendo contestata la violazione dell'art. 646 bis c.p.;
- la confisca andava disposta anche con riferimento a fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 648 quater c.p. e alla L. n. 146 del 2006 poiché si tratta di misura di sicurezza per la quale non opera la copertura costituzionale prevista dall'art. 25 Cost., comma 2;
- alcuni dei beni offerti dall'imputato per la confisca, in particolare gli immobili della GI srl, non erano idonei a raggiungere i quattro milioni indicati perché appartenenti solo pro quota al ER, perché erano già parzialmente vincolati ed infine si trattava di beni in costruzione la cui acquisizione da parte dello Stato sarebbe troppo onerosa, implicando la prosecuzione dei lavori. Conseguentemente, i suddetti immobili, stimati in Euro 2.500.000,00, dovevano essere sostituiti con altri di valore equivalente che venivano individuati in un immobile e nel denaro versato su un c/c bancario intestati alla moglie dell'imputato. p.
3. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere il g.i.p. motivato sulla mancanza dei requisiti per una pronuncia assolutoria nel merito. Inoltre, il g.i.p. non aveva alcuna facoltà di modificare i termini dell'accordo raggiunto sui beni offerti per la confisca, potendo solo o accogliere o respingere l'accordo di patteggiamento che doveva ritenersi inscindibile nelle sue due parti relative l'una alla quantificazione della pena e l'altra in ordine ai beni da confiscare.
2. violazione della L. n. 146 del 2006, art. 11: il ricorrente, dopo aver premesso che, a norma del suddetto articolo, la confisca per equivalente è ammessa solo quando non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, sostiene che:
- nel caso di specie - in considerazione dell'espressa ammissione dell'imputato - era possibile procedere alla confisca dei beni che costituivano il prodotto o profitto del reato: tali erano, appunto, quelli indicati nell'accordo di patteggiamento;
- ciononostante, il g.i.p. aveva preferito "per ragioni di mera semplificazione, sostituire la confisca di alcuni beni offerti in patteggiamento con altri beni in sequestro che erano invece stati esclusi dall'accordo di patteggiamento": ma tale criterio, a fronte dell'esatta individuazione dei beni che costituivano il prodotto o profitto del reato, era illegittimo e non consentito;
- inoltre il giudice aveva proceduto al sequestro di beni diversi senza un'attendibile stima tecnica sugli stessi tranne la valutazione - non attendibile - fatta dalla commercialista nominata custode giudiziario ed in contrasto con la valutazione fatta da un consulente di parte: il provvedimento, quindi, sul punto, era affetto da carenza motivazionale circa i criteri di stima;
- l'intero provvedimento si fondava su un dato processuale oggettivamente errato: infatti, non era affatto vero - come affermato dal g.i.p. - che il ER aveva affermato di aver ricevuto compensi, per la propria attività illecita, pari ad oltre quattro milioni di Euro;
al contrario, l'imputato aveva sempre affermato di aver ricavato compensi per Euro 1.800.000,00. In realtà, il g.i.p., travisando il contenuto degli atti processuali (interrogatorio 7/6/2010), aveva confuso il valore del compenso originariamente previsto (Euro 4.000.000,00) con quello effettivamente ottenuto (Euro 1.800.000,00);
- ove, poi, il giudice avesse inteso procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alla pertinenzialità e alle modalità di esercizio del potere nel disporre la confisca (SSUU 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli);
- infine, il g.i.p., con "poche righe di motivazione, generiche ed imprecise" aveva ritenuto che i beni di proprietà del terzo (EN SS) appartenessero, in realtà, all'imputato "trascurando completamente precise risultanze documentali offerte dalla EN stessa fin dalla fase delle indagini" dalle quali risultava che la medesima era proprietaria - avendoli acquisiti legittimamente - dei suddetti beni. Ma il g.i.p., non aveva addotto alcuna motivazione per vincere la valenza dei documenti prodotti dalla sign.ra EN.
3. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies: il ricorrente sostiene che i beni posseduti erano proporzionati ai redditi leciti, fatta eccezione per i beni intestati alla GI srl., che, per sua stessa ammissione, erano stati acquistati con i proventi dell'attività illecita. Sul punto, il g.i.p. non aveva effettuato alcuna indagine patrimoniale e di redditi di esso ricorrente ne' di tale valutazione vi era traccia alcuna nella motivazione. p.
4. In data 28/03/2012, il difensore dell'imputato ha depositato un'ulteriore memoria con la quale, anche aderendo alle conclusioni del P.G., ha ulteriormente illustrato le ragioni del proprio ricorso chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
p.
1. violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: sostiene il ricorrente che il g.i.p. non avrebbe motivato sulla mancanza dei requisiti per una pronuncia assolutoria nel merito. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera, pur in presenza di un accordo sulla pena, l'obbligo della motivazione ex art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. e l'imputato è legittimato all'impugnazione anche in caso di accordo ratificato dal giudice, allorché segnali l'esistenza di vizi della decisione relativi al suo proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. È stato, poi, anche reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell'atto negoziale che lo caratterizza - fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (SSUU 20/1999) - occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione "soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.": SS.UU. 5777/1992. Sulla base di tali principi deve ritenersi che il g.i.p. abbia operato il doveroso controllo sull'insussistenza delle condizioni ex art. 129 c.p.p., avendo rilevato che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, che ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica e che la pena era congrua. Tanto basta per ritenere adempiuto all'obbligo di motivazione richiesto sul punto.
p.
2. violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.: sostiene il ricorrente che il g.i.p. non aveva alcuna facoltà di modificare i termini dell'accordo raggiunto sui beni offerti per la confisca, potendo solo o accogliere o respingere l'accordo di patteggiamento. Il ricorrente, in proposito, invoca a suo favore, il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale "il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione":
Cass. 12508/2010 riv 246731. La suddetta tesi è stata fatta propria anche dal P.G. secondo il quale, poiché la confisca può essere disposta anche per equivalente, "emerge in modo speciale la centralità dell'accordo poiché la potenziale pervasività del provvedimento rende più rilevante, ai fini dell'interesse ad accedere al rito alternativo, la possibilità di individuarne preventivamente con certezza l'oggetto (...)". Questa Corte ritiene la doglianza infondata per le ragioni di seguito indicate.
In giurisprudenza è pacifico che la sentenza di applicazione della pena è una sentenza che ha una natura giuridica diversa da quella ordinaria di condanna avendo caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali differenti da ogni altra sentenza di condanna. Si è infatti chiarito che "l'atipicità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è strettamente correlata alle particolari caratteristiche del procedimento del quale rappresenta il naturale epilogo, con la conseguenza che in essa non sono riconoscibili tutti gli elementi essenziali, idonei a qualificare una sentenza come sussumibile, a pieno titolo, nella categoria delle "sentenze di condanna". Se essa, infatti, è assimilabile ad una sentenza di condanna solo sotto l'astratto profilo del provvedimento giurisdizionale con il quale si dispone l'applicazione della pena nei confronti di un soggetto per un determinato reato, da quella si dissocia per la mancanza di una essenziale componente, l'accertamento giudiziale della responsabilità penale, formalmente estrinsecabile in una espressa dichiarazione di colpevolezza. Invece, in quella sentenza l'accertamento completo del fatto reato e della sua commissione da parte di un determinato soggetto sono sostituiti dalla ricognizione dell'accordo intervenuto tra le parti sul merito del processo e sulla pena da applicare": SSUU 3600/1997; SSUU 11/1996;
SSUU 8488/1998.
La principale peculiarità della sentenza di patteggiamento consiste, quindi, nell'accordo che interviene fra le parti (pubblico ministero ed imputato) sul trattamento sanzionatorio ex art. 444 cod. proc. pen., accordo rispetto al quale il giudice ha una sola alternativa: o ritenerlo congruo ed accoglierlo, disponendo con sentenza l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen., comma 2), o rigettarlo (art. 448 cod. proc. pen.). L'accordo, quindi, è opportuno ribadirlo, si forma solo ed esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e solo su questo il giudice rimane vincolato sicché, ove non lo condivida, non gli resta che respingere l'istanza: sul punto, il combinato disposto del cit. art. 444 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 448 cod. proc. pen. è inequivoco.
Resta, pertanto, fuori da ogni accordo ex art. 445 cod. proc. pen., comma 1:
a) l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza ove la pena irrogata superi i due anni;
b) la confisca - sia essa obbligatoria o facoltativa - qualunque sia la pena irrogata e, quindi, anche ove la medesima sia inferiore ai due anni. La circostanza che alcuni tipici effetti della sentenza di condanna vengano fatti salvi nel senso che non possono costituire oggetto di patteggiamento, è un ulteriore indice della natura allogena della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna tout court.
La suddetta precisazione consente, pertanto, di affermare che la sentenza di patteggiamento è una sentenza vincolata relativamente al trattamento sanzionatorio (nel senso che il capo della condanna deve rispecchiare fedelmente l'accordo intervenuto fra le parti) contrariamente al capo relativo alle pene accessorie, alle misure di sicurezza e alla confisca, rispetto alle quali, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna. Il fatto che il legislatore abbia sottratto all'accordo delle parti le suddette misure, non significa che le parti, nell'ambito della loro discrezionalità ed autonomia, non possano inserire, nell'accordo sul trattamento sanzionatorio, anche un accordo sulle suddette misure. Tuttavia, proprio perché la legge è categorica nello stabilire che le suddette misure non rientrano nella disponibilità delle parti, essendone riservata l'applicazione al giudice, è ovvio che un eventuale accordo potrebbe avere solo una semplice funzione di orientamento nella decisione del giudice il quale, quindi, può tenerne conto o no, avendo solo l'obbligo di motivare sulla decisione adottata.
Ciò comporta, di conseguenza, che non solo il giudice non è vincolato ad un eventuale accordo sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o sulla confisca, ma che il medesimo deve considerarsi tamquam non esset, quand'anche le parti subordinassero l'intero patteggiamento all'accoglimento dell'accordo relativo alle pene accessorie, alle misure di sicurezza o alla confisca. Se, infatti, da una parte, la legge vincola il giudice solo sull'accordo sul trattamento sanzionatorio e, dall'altra, stabilisce che alla sentenza di patteggiamento si applicano anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, è consequenziale desumere, sul piano logico, che quest'ultime misure non possono far parte dell'accordo fra le parti sicché, ove ciononostante le parti si accordino anche sulle suddette misure, il giudice ben può - motivando - non tenerne conto senza che perciò la sentenza - in caso d'impugnazione - possa essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento dell'intero accordo. Ad una tale conclusione osta sia l'inequivoco complesso normativo citato ed illustrato sia la natura giuridica della sentenza di patteggiamento che è formata da due capi che rispondono a logiche giuridiche completamente diverse: il capo relativo al trattamento sanzionatorio è di natura pattizia (e, quindi, non derogabile da parte del giudice), mentre quello attinente alle sanzioni accessorie è di natura pubblicistica (e, quindi, non soggetto ad alcun patteggiamento essendo sottratto alla disponibilità delle parti) come in ogni sentenza di condanna, alla quale la sentenza di patteggiamento, sotto questo profilo, è espressamente equiparata ex art. 445 cod. proc. pen., comma 2. Quanto appena detto trova un puntuale riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in proposito, ha statuito che "con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti": Cass. 20046/2011 Rv. 249823. In motivazione, la Corte ha chiarito essere "del tutto irrilevante la circostanza che la confisca non avesse formato oggetto dell'accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all'ablazione (cfr. Cass. Sez. 6A, sent. n. 12508/2010 Rv. 246731). Trattasi poi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui l'imputato deve comunque tenere conto nell'operare la scelta del "patteggiamento". Pertanto, nel respingere la doglianza, si deve enunciare il seguente principio di diritto: "Le parti, nel patteggiamento, non possono inserire un accordo anche sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o sulla confisca, atteso che le suddette misure sono sottratte alla loro disponibilità. Tuttavia, ove ciononostante, le parti inseriscano nel patteggiamento anche un accordo sulle suddette misure, l'accordo ha un mero valore di orientamento della decisione che il giudice deve obbligatoriamente adottare sul punto. Di conseguenza, poiché il giudice non è ad esso vincolato, ben può - motivando - non tenerne conto senza che perciò la sentenza - in caso d'impugnazione - possa essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento dell'intero accordo". p.
3. la natura della confisca: all'imputato è stata applicata la pena di anni cinque di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 5 e L. n. 146 del 2006, art. 4 nonché per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e L. n. 146 del 2006, art.
4. Di conseguenza, come bene ha chiarito il g.i.p. nell'impugnata sentenza, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di confisca obbligatoria, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies o, comunque, L. n. 146 del 2006, ex art. 11. Che la confisca sia di natura obbligatoria, non è neppure contestato dal ricorrente. p.
4. l'oggetto della confisca: oggetto della confisca, in astratto, avrebbe dovuto essere la somma di Euro 4.000.000,00. Infatti, dalla sentenza impugnata risulta quanto segue: "all'imputato viene contestata tra l'altro la partecipazione all'associazione di cui egli costituiva consapevole tassello per i reati fine di natura transnazionale posti in essere dai compartecipi all'organizzazione criminale e da lui medesimo attraverso l'attività sopra descritta (ndr: "era il professionista che aveva messo la propria esperienza ed abilità al servizio dell'associazione (...) al fine di non rendere più riconoscibile la provenienza illecita dei soldi (...)"):
emergeva inoltre in sede di interrogatorio che egli aveva ottenuto un compenso, come corrispettivo dello svolgimento delle attività illecite per una somma complessiva di circa quattro milioni e trecentomila Euro (vedi pag. 7 interrogatorio 16/03/2010)". Il ricorrente, contesta tale dato fattuale sostenendo, con gli argomenti riportati supra in parte narrativa, che, in realtà, il g.i.p. aveva travisato il contenuto degli atti processuali, aveva confuso il valore del compenso originariamente previsto (Euro 4.000.000,00) con quello effettivamente ottenuto (Euro 1.800.000,00). Il ricorrente (pag. 6 del ricorso) scrive: "siamo all'evidenza di fronte ad una vera e propria figura di travisamento del fatto (....) com'è facile verificare dalla semplice lettura dei numerosi verbali di interrogatori resi dal ER nei quali egli non ha mai dichiarato di aver ricevuto compensi per quattro milioni di Euro. Invero, il giudice ha confuso il valore del compenso originariamente previsto con quello effettivamente ottenuto pari ad Euro 1.800.000,00 circa, come dichiarato innumerevoli volte nei vari verbali di interrogatorio ed in particolare alle pag. 9 e 10 della memoria dattiloscritta allegata al verbale di interrogatorio del 7/06/2010 (...)".
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente, stando proprio a quanto scritto nel ricorso, invoca il travisamento del fatto.
In realtà, a ben vedere, ciò che lamenta è un travisamento della prova perché il vizio del travisamento del fatto non è deducibile in cassazione giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656. Per travisamento della prova deve intendersi la palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali: è ammesso un fatto sicuramente escluso o contraddetto in atti, o è escluso un fatto palesemente confermato in atti;
è affermata esistente una prova fenomenicamente inesistente o è supposto il contenuto di una prova, pure esistente, ma incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio. Ora, com'è noto, l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia, nell'esame degli elementi a sua disposizione, fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, rv. 207944, Dessimone). Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e); l'accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente dell'avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Infatti, il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo;
inoltre, Terrore dedotto deve disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio travisato. Solo a tali condizioni, il travisamento della prova può avere ingresso in sede di legittimità, posto che il giudizio di legittimità ha per oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 10.2.00 n. 94, rv. 215336; Cass. 20.9.94 n. 3695 rv. 198818). Orar sul punto, è sufficiente la semplice lettura del suesposto motivo di doglianza, per avvedersi che la censura è non solo generica ma pecca anche di mancanza di specificità.
Infatti, da una parte, il ricorrente si limita a rinviare, in modo del tutto generico, alla "lettura dei numerosi verbali di interrogatori resi dal ER" (senza chiarire quanti siano stati e senza allegarli: nel che è ravvisabile anche il vizio di mancanza di autosufficienza del ricorso) e, dall'altra, si limita a produrre uno stralcio di una semplice memoria difensiva: ne verbum quidem, invece, in relazione a quel preciso e specifico atto richiamato dal gip., ossia all'interrogatorio reso il 16/03/2010. D'altra parte, lo stesso ricorrente si contraddice perché, se davvero il prezzo del reato fosse stato solo di Euro 1.800.000,00, non si comprende il motivo per cui offrì in confisca beni che, secondo la sua stessa stima, valevano almeno Euro 4.000.000,00, di cui Euro 2.500.000,00 i beni della GI (su di che infra). In altri conclusivi termini, la suddetta doglianza non consente la mera constatazione del preteso travisamento della prova, ne' la produzione del semplice stralcio della memoria difensiva, permette di disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione del g.i.p. che si fonda, lo si ripete, su un dato processuale ben preciso sul quale il ricorrente nulla ha ritenuto di obiettare.
Pertanto, essendo la censura manifestamente infondata, deve ritenersi accertato quanto stabilito dal gip., ossia che oggetto della confisca avrebbe dovuto essere la somma di oltre Euro 4.000.000,00 in quanto era questa la somma che il ricorrente aveva ricevuto quale prezzo del reato.
p.
5. la confisca per equivalente: in punto di fatto, va precisato che l'imputato non ha offerto in confisca la somma di Euro 4.000.000,00 ma ha offerto beni mobili ed immobili che, secondo la sua stima, equivalevano alla somma che aveva costituito il prezzo dei reati commessi.
Il g.i.p., quanto ad alcuni beni immobili (quelli di proprietà della società GI), ha ritenuto che la stima di Euro 2.500.000,00 non fosse congrua (per i motivi riportati supra nella presente parte narrativa) sicché ha confiscato altri beni di valore equivalente formalmente intestati alla moglie del ricorrente ma di fatto a costui riconducigli. In punto di diritto, quindi, si può affermare che la confisca deve ritenersi per equivalente non peraltro perché è stato lo stesso ricorrente ad offrire non la somma di denaro corrispondente al prezzo dei reati commessi, ma beni di valore equivalente. La suddetta precisazione, innanzitutto, consente di disattendere la censura secondo la quale non sussistevano i presupposti per la confisca per equivalente sta perché la legge consente la suddetta confisca solo ove "non sia possibile" la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo, il profitto o il prezzo del reato (pag. 4 ricorso), sia perché i beni posseduti era proporzionati ai redditi leciti (terzo motivo: pag. 12 ricorso). La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è fuorviante. È vero che la confisca per equivalente può essere disposta solo ove "non sia possibile" la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo, il profitto o il prezzo del reato: sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la confisca per equivalente è legittima solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragioni (Cass. 30930/2009 riv 244934; Cass. 46500/2011 riv 251205; Cass. 32797/2002 riv 222741; Cass. 19662/2007 riv 236592;
Cass. 2823/2008 riv 242653). Ma, nel caso di specie, la suddetta problematica non si pone per la semplice ragione che è assolutamente pacifico che la somma di Euro 4.000.000,00 non è stata rinvenuta ne' offerta in confisca. Quindi, del tutto legittimamente è stata disposta la confisca (e, prima ancora il sequestro) di beni per equivalenti. Da questa precisazione, consegue che è fuorviante invocare il criterio della proporzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies relativamente ai beni confiscati per l'ovvia ragione che, una volta accertato che l'imputato ricevette, quale prezzo dei reati commessi, la somma di Euro 4.000.000,00 e questa somma non è stata più rinvenuta, diventa del tutto irrilevante ai fini giuridici accertare se i beni confiscati per equivalente siano proporzionati al reddito del ricorrente, perché lo scopo della confisca per equivalente è proprio quello di recuperare l'equivalente del prodotto, del prezzo o del profitto del reato che non sia possibile confiscare, tramite l'ablazione di beni (mobili o immobili) che siano nella disponibilità dell'imputato (anche se lecitamente acquistati) e il cui valore corrisponda al prodotto, al prezzo o al profitto del reato.
Vertendosi, pertanto, in un caso di confisca per equivalente, trovano applicazione i principi di diritto di seguito indicati. La preferenza eventualmente espressa dall'imputato sui beni da sequestrare (e poi confiscare) è priva di rilievo: Cass. 41049/2011 riv. 251515. Spetta, infatti, al giudice individuare e scegliere quei beni che equivalgono al prodotto, al prezzo o al profitto del reato. Tale precisazione consente di disattendere la doglianza secondo la quale il g.i.p. avrebbe disposto la confisca di beni diversi senza un'attendibile stima tecnica (pag. 5 del ricorso). Invero, sul punto, la motivazione del g.i.p. non solo è puntualissima ma ha anche disatteso "le ponderose e critiche memorie" che, paradossalmente, evidenziavano "l'inadeguatezza dei suindicati beni, proprio per la loro tipologia e per i loro gravami (...)": la censura, quindi, a fonte della motivazione logica, congrua ed adeguata rispetto agli evidenziati elementi fattuali, va ritenuta generica. In tema di confisca per equivalente disposta in sede di patteggiamento, l'ordine di confisca di beni diversi da quelli originariamente sequestrati, sostituiti con altri di valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato, non legittima il recesso unilaterale dall'accordo sull'applicazione della pena, in quanto la sostituzione dei beni è evenienza prevedibile al momento dell'accordo: Cass. 625/2008 Rv. 242154.
Deve, quindi, concludersi che la decisione del g.i.p. di disporre la confisca per equivalente di beni diversi da quelli offerti dall'imputato, è inappuntabile sia in fatto che in diritto e di essa l'imputato non può dolersi invocando il recesso dal patteggiamento in quanto la confisca (e, quindi, anche quella per equivalente) è materia completamente sottratta alla disponibilità delle parti sicché l'imputato, benché avesse offerto in confisca determinati beni, ben poteva prevedere che il giudice avrebbe potuto sostituirli con altri.
p.
6. i beni del terzo: il g.i.p., in sostituzione dei beni immobili appartenenti alla GI, ha confiscato alcuni beni (mobili ed immobili) apparentemente appartenenti a EN SS, moglie del ricorrente, sul presupposto che quei beni, in realtà, fossero direttamente riferibili all'imputato atteso che la medesima "all'epoca non risultava avere reddito autonomo: v. informativa n 153/234 del 19/12/2009 R.O.S. Roma pag. 504 ss".
I beni sono i seguenti:
- il conto corrente di EN SS ammontante ad Euro 485.987,48 in quanto "(...) risulta alimentato periodicamente e costantemente dal ER con diversi bonifici a lui riconducibili: vedi rapporto informativo citato e relativo allegato";
- immobili acquistati in data 7/9/2007: sul punto, il g.i.p. ha avuto cura di ricostruire tutti i passaggi di denaro dai quali si desumeva che il denaro utilizzato per l'acquisto dei suddetti immobili provenivano dal c/c del ER e dall'attività illecita (riciclaggio) da questi perpetrata.
Il ricorrente, in questa sede, ha contestato:
- che gli immobili siano di sua proprietà sostenendo che il g.i.p. "con poche righe di motivazione, generiche ed imprecise ha ritenuto apoditticamente gli immobili di Via Piccagli intestati ad un terzo (EN SS) (...) nella riferibilità e disponibilità esclusiva del ER, con assoluta carenza di istruttoria sul punto (...)".
- che il denaro rinvenuto sul c/c sequestrato fosse di sua proprietà: sul punto, ha sostenuto che la documentazione prodotta dimostrava che, nel giugno del 2009, alla moglie era stata bonificata "da parte dei suoceri" la somma di Euro 350.000,00 e che l'ulteriore somma di Euro 80.000,00 le era pervenuta da parte della propria sorella. Anche la suddetta censura è manifestamente infondata. In punto di diritto, innanzitutto, è opportuno premettere quanto segue. Come si è detto, il ricorrente contesta che i beni sequestrati siano a lui riconducibili e sostiene che, in realtà, sono di proprietà della moglie.
Posta in tali termini, la doglianza pone, innanzitutto, una questione di carenza di interesse ad agire.
In tali ipotesi, infatti, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel ritenere che, avverso il sequestro preventivo (e, quindi, avverso al confisca) è legittimato a proporre ricorso per cassazione, sia il soggetto cui te cose sono state sequestrate o cui dovrebbero essere restituite, sia l'imputato o l'indagato, sempre che abbia concreto ed attuale interesse alla proposizione del gravame. Infatti, sebbene sul punto una parte della giurisprudenza più datata, riteneva diversamente (Cass. 3366/1992 Rv. 192089; Cass. 1052/1996 Rv. 204990; Cass. 10049/2005 Rv. 230853; Cass. 21724/2005
Rv. 231374), la più recente e condivisibile giurisprudenza opina, invece, che, nella ipotesi in cui l'imputato o l'indagato non sia titolare del bene sottoposto a sequestro, in tanto può impugnare, in quanto il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica, sì che la eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole: ex plurimis Cass. 36038/2005 Rv. 232254; Cass. 41682/2008 riv 241921;
Cass. 13037/2009 riv 243554: perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che l'indagato o imputato prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo;
nella specie, in cui si era dedotto unicamente che il bene sequestrato era nella proprietà e disponibilità di terzo, e quindi l'unica posizione alla quale era riconducibile l'interesse non faceva capo al ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile;
Cass. 10977/2010 riv 246344; - Cass. 26/05/2011, Cristello. Infatti, nell'attuale sistema processuale, all'indagato (o all'imputato), ove assuma la veste di terzo estraneo al procedimento di sequestro, non è consentito - ove non deduca alcun concreto ed attuale interesse giuridicamente tutelabile - costituirsi in giudizio al fine di far valere autonomamente le ragioni del soggetto coinvolto nel procedimento atteso che solo costui, nell'ambito della sua discrezionalità, ha la legittimazione a decidere se impugnare o meno il provvedimento emesso nei suoi confronti.
Nel procedimento in esame, fa situazione processuale è proprio quella appena prospettata.
Infatti, il ricorrente si è limitato a sostenere che i beni appartengono alla moglie che li aveva legittimamente acquistati, ma, poi, non ha dedotto ne' indicato quale sia il suo concreto ed attuale interesse giuridico (da non confondere e da tenere distinto dall'interesse di fatto che è un interesse non giuridicamente tutelabile) ad ottenere la riforma del provvedimento di sequestro. Pertanto, alla stregua delle suddette considerazioni, appare del tutto evidente la carenza di interesse del ricorrente il quale - avendo contestato che i beni confiscati sono di sua proprietà - non poteva impugnare il provvedimento di confisca a carico della moglie e sollevare tutte quelle eccezioni che solo costei avrebbe potuto proporre (e cioè che i beni sequestrati erano effettivamente di sua proprietà).
La questione potrebbe qui concludersi.
Tuttavia, anche ove si voglia accedere alla tesi più liberale, la censura deve ritenersi, comunque, infondata. Quanto agli immobili: la doglianza, è del tutto generica ed aspecifica rispetto alla motivazione con la quale il g.i.p., alla stregua di puntuali elementi fattuali ha spiegato le ragioni per le quali quell'immobile doveva ritenersi acquistato con denaro di proprietà dell'imputato. Infatti, il ricorrente, al di là che eccepire che la motivazione era generica, imprecisa ed apodittica, null'altro ha dedotto avverso la puntuale ed argomentata motivazione addotta dal g.i.p.. Quanto al conto corrente: sul punto deve, innanzitutto richiamarsi quanto già detto sui limiti del giudizio di Cassazione in ordine al travisamento della prova (supra p. 4). Il ricorrente, infatti, ancora una volta, trascurando completamente il richiamo da parte del g.i.p. ad un preciso dato fattuale (rapporto informativo con relativo allegato, dal quale risultava che il c/c era "alimentato periodicamente e costantemente dal ER con diversi bonifici a lui riconducibili") si è limitato a rinviare "all'istanza di dissequestro del 29/03/2010 e la compendiosa documentazione ad essa allegata" non solo non producendola (nel che si concretizza la mancanza di autosufficienza), ma ben guardandosi dal chiarire quale fosse stato l'esito della suddetta istanza di dissequestro. Peraltro, anche gli elementi fattuali indicati dal ricorrente non appaiono contraddire quanto scritto dal g.i.p. che, nell'analizzare proprio gli afflussi sul c/c (quindi anche i pretesi bonifici da parte di terzi), ha mostrato di averlo esaminato concludendo che i medesimi erano riconducibili all'imputato.
p.
7. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi (in considerazione del fatto che parte dei motivi sono meramente infondati) con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012