Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
Anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. (Fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso, ha precisato che l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, doveva essere disposto con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2014, n. 9930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9930 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 13/02/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 336
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 33713/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV Di ME ON, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/03/2013 del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Velletri disponeva, su richiesta delle parti, l'applicazione della pena nei confronti di IV Di ME ON in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconosciuta l'attenuante di cui al comma
5, del predetto articolo, nel contempo ordinando la confisca e la distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della somma di 10.100 Euro a suo tempo sequestrata.
Rilevava il Tribunale che la confisca dovesse essere estesa anche a quella somma di denaro essendo "evidente provento di attività illecita".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la IV Di ME, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Cincioni, la quale ha dedotto la violazione di legge per non avere il Tribunale specificamente motivato le ragioni della disposta confisca di quel denaro.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Ritiene la Corte che il motivo del ricorso sia fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza la Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, deve disporre l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di fare valere le proprie ragioni (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; conf. Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003). Nel caso di specie la ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attività illecita accertata e la somma di denaro sequestratale, si è fondatamente doluta del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca di tutto quanto in sequestro, nulla avesse detto, in motivazione, in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il denaro rinvenutole e il reato commesso, avendo solo impiegato una formula di stile per giustificare il provvedimento ablatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014