Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
Per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità, con la sentenza di cui all'art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra condanna occorre considerare la pena complessiva inflitta. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che, pur avendo applicato in aumento una pena che, unita a quella inflitta con precedente sentenza, era complessivamente superiore a due anni di reclusione, non si era pronunciata sulla richiesta di espulsione).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2017, n. 42345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42345 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
ACR 42345-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/05/2017 Sent. n. sez.882/2017 -Presidente LUISA BIANCHI Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N.5385/2017 LOREDANA MICCICHE' GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENIA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RIMINI nel procedimento a carico di: ZI OM nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata applicata a ER AR, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in ordine a plurime imputazioni ex artt. 73 d. P. R. 9-10-1990 n. 309. 2. Il ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine alla richiesta di espulsione ex art. 86 I. stup., formulata dal pubblico ministero. D'altronde, in caso di pena calcolata in aumento, a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla pena inflitta con altra sentenza, come nella specie, per valutare il superamento del limite di pena previsto dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicabilità di misure di sicurezza con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., deve aversi riguardo alla pena complessiva irrogata. Quest'ultima, nel caso di specie, è pari ad anni due, mesi 10 e giorni 20, onde la misura di sicurezza dell'espulsione è applicabile.
3.Con requisitoria depositata l'8 marzo 2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato. Preliminarmente, occorre chiarire che, trattandosi di omessa statuizione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 d. P. R. n. 309 del 1990, il pubblico ministero è legittimato a impugnare la sentenza di patteggiamento e quest'ultima non è appellabile al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., ma è ricorribile per cassazione (Cass., Sez. 3, n. 7641 del 3-2-2010, Rv. 246196).
5. Nel caso di specie, il Giudice ha applicato la pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in aumento della pena di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 7000 di multa, irrogata con una precedente sentenza. Orbene, per valutare il superamento della soglia indicata dall'art. 445 cod. proc. pen., per l'applicazione di misure di sicurezza, ove il giudice applichi la pena in aumento, ex art. 81 cpv. cod. pen., rispetto ad una pena già inflitta all'imputato. con una precedente sentenza, occorre aver riguardo alla pena complessiva irrogata (Cass., Sez. 4, n. 32290 del 24-6-2009, Rv. 245279). Nel caso di specie, la pena complessiva inflitta è superiore a due anni di reclusione, ragion per cui il giudice a quo avrebbe dovuto valutare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, la pericolosità sociale dell'imputato, onde decidere se applicare o meno la misura di sicurezza indicata dall'art. 86 1. stup. (Cass., Sez. 6, n. 34438 del 12-6-2006; Sez. 4, n. 42317 dell'8-6-2004). Si impone dunque un pronunciamento rescindente. 1 6. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al punto relativo all'espulsione, con rinvio al Tribunale di Rimini.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo all'espulsione, con rinvio al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 16-5-2017. Il Consigliere estensore Si Presidente new Depositata in Cancellerja Oggi, 15 SET. 2017 H A N Il Funzionario indiziario Patrizia Giorra 2