Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione della pena per il delitto di furto aggravato, ha disposto la confisca di un'autovettura e di un cellulare in sequestro, adempiendo l'obbligo di motivazione in riferimento all'autovettura senza fare però riferimento alcuno al telefono cellulare ed ai suoi accessori).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 3. Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamentoAccesso limitatoSimona Aduasio · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2009, n. 47179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47179 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/11/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1391
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 23753/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'OS RE N. IL 08/11/1968;
avverso la sentenza n. 549/2009 TRIBUNALE di ANCONA, del 20/04/2009, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI:
Lette le conclusioni del P.G. Enrico Delehaye.
IN FATTO E DIRITTO
D'OS VA, nei cui confronti il Tribunale di Ancona aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. e segg., in relazione al delitto di furto aggravato per cui si procedeva, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui era stata disposta la confisca dell'autovettura nonché del telefono cellulare in sequestro.
Rileva il ricorrente che, seppure consentita, la confisca era facoltativa e sarebbe stata giustificata ove il giudice avesse motivato sull'esistenza di un nesso strumentale diretto con il delitto per cui si procedeva e non solo di un rapporto meramente occasionale. Il giudice si era limitato ad affermare che andava disposta la confisca degli arnesi sequestrati e dell'autovettura evidenziando la pericolosità derivante dal mantenimento dell'autovettura nella disponibilità dell'imputato. Il ricorrente si duole poi dell'omissione di motivazione sulla confisca anche del suo telefono cellulare.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per non essere stato applicato il disposto dell'art. 129 c.p.p.. 11 Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, evidenziata la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla confisca del telefono e delle altre cose, con esclusione dell'autovettura, rilevando che il giudice non aveva in alcun modo motivato in merito alla necessità della confisca trattandosi di oggetti per loro natura non destinati alla consumazione di quel delitto, mentre ha chiesto il rigetto del ricorso con riguardo alla confisca dell'autovettura, osservando che il giudice aveva sviluppato adeguata motivazione in merito all'utilizzazione strumentale del veicolo in questione, usato per la trasferta dal luogo di residenza alla zona dov'era stato consumato il furto ed opportunamente modificato, con la sostituzione delle targhe, al fine di impedirne l'individuazione ed il collegamento col prevenuto ove fosse stata rilevata la sia presenza sul luogo del fatto.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Osserva il Collegio che il terzo motivo di ricorso è destituito di specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla sorpresa in flagranza, ai verbali di perquisizione ed alle dichiarazioni delle persone offese. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Infondato è pure il primo motivo concernente la confisca dell'autovettura. L'art. 445 c.p.p., comma 1, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003, prevede l'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., anche quindi a quelle previste dalla norma come ipotesi di confisca facoltativa;
in tale situazione il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto (con riferimento al caso concreto) serviti o destinati a commettere il reato, posto che la sommarietà e sinteticità della motivazione tipicamente propria del rito speciale del patteggiamento della pena non può indeterminatamente estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Cass., Sez. 4^, sent. n. 43943, del 22.9.2005). Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, il Tribunale di Ancona ha adempiuto ad un tale obbligo con riferimento all'autovettura, avendo rilevato che il prevenuto aveva alterato i dati caratteristici dell'automobile con la sostituzione delle targhe in modo da non farsi individuare quale proprietario del mezzo, al fine di renderne più agevole l'utilizzo per raggiungere il territorio, le Marche, dove aveva intenzione di commettere il delitto, ed allontanarsene senza essere individuato. In definitiva appare del tutto adeguata, ed in linea con le previsioni di legge, la motivazione della sentenza impugnata laddove ritiene di qualificare il veicolo - perché predisposto in vista di un agevole uso per la consumazione del delitto - quale strumento specificamente destinato a quello scopo.
Al contrario, nella motivazione della sentenza non v'è indicazione alcuna delle ragioni che giustifichino la confisca del telefono cellulare e dei suoi accessori (quanto alle restanti cose non sono state avanzate doglianze specifiche), essendosi limitato il giudicante ad affermare in modo del tutto apodittico che tali oggetti vengono confiscati.
L'indicata lacuna motivazionale impone quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare e dei suoi accessori sequestrati a D'OS VA.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e dei suoi accessori con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009