Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2009, n. 47179
CASS
Sentenza 3 novembre 2009

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Massime1

In tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione della pena per il delitto di furto aggravato, ha disposto la confisca di un'autovettura e di un cellulare in sequestro, adempiendo l'obbligo di motivazione in riferimento all'autovettura senza fare però riferimento alcuno al telefono cellulare ed ai suoi accessori).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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  • 3Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamentoAccesso limitato
    Simona Aduasio · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2009, n. 47179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47179
Data del deposito : 3 novembre 2009

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