Sentenza 11 settembre 2017
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo; ne consegue che, per quanto attiene il giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 56976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56976 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2017 |
Testo completo
5 6976-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 1585 Sent. n. sez. 586 Presidente - Giovanni Conti C.C. 11/09/2017 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 35432/2017 Fabrizio D'Arcangelo - Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RA RT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 13/12/2016 dal Tribunale di Prato visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Prato ha applicato a RA RT la pena di 2 anni di reclusione;
all'imputato sono stati contestati i reati previsti: a) dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per aver illecitamente detenuto 15,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina;
b) dall'art. 385 cod. pen., per essere evaso dal luogo in cui era in esecuzione la misura della detenzione domiciliare;
c) dagli artt. 2 - 7 1. 2 ottobre 1967, n. 895 per aver detenuto illegalmente presso la sua abitazione un fucile cal. 22. Con recidiva infraquinquennale, anche specifica, quanto al capo a). Il Tribunale, riqualificato il fatto contestato al capo a) nella fattispecie prevista dall'artt. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva. G 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per non avere il Tribunale riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, 12 ottobre 2005, Rv. 232844), l'accordo sulla pena "esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione". Ne discende che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti. La giurisprudenza costante della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902) ha stabilito il principio secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione su menzionata. (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Con specifico riguardo alla motivazione relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, si è chiarito che anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanza concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula una analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. IV, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914). In particolare, il giudice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo. Ne consegue che, per quanto attiene al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamandosi, anche se non in modo espresso, a quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione. (Sez. 2, n. 2285 del 23/11/1993 (dep. 1994), Marsico, Rv. 196788). 2 Jor ん 2. Nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione adeguata, descritti gli accadimenti ed evidenziato espressamente il disvalore penale, ha ritenuto, recependo l'accordo fra le parti, di riconoscere, in ragione delle dichiarazioni ammissive dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva specifica. A fonte di tale corretta valutazione, il motivo di ricorso è del tutto generico, non essendo stato nemmeno prospettata dal ricorrente la ragione per cui il giudizio di bilanciamento sarebbe errato ed avrebbe dovuto condurre a ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. (Cfr., sul tema, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 (dep. 2015), barzi, Rv. 261802; Sez. 2, n. 27683 del 27/01/2015, Duric., Rv. 263431).
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di duemila Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 settembre 2017. Il Presidente Giovanni Conti D uk Il Consigliere estensore Pietro Silvestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC 2017 L A IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO M E R F Pera Esposito L C N 3