Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/09/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1779
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 6992/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NI N. IL 22/10/1967;
avverso la sentenza n. 5819/2012 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 30/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
OSSERVA
Con sentenza in data 30.10.2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, su richiesta delle parti, applicava a TI DR la pena di anni due e mesi sei di reclusione, a ON OB la pena di anni tre di reclusione, a TA NI la pena di anni due e mesi dieci di reclusione. Disponeva quindi, ai sensi dell'art. 640 bis c.p. e art. 322 ter c.p., la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo nei confronti degli imputati con decreto emesso il data 12.5.2011 dal Gip presso il Tribunale di Cagliari (e successive integrazioni), con esclusione dei cavalli dei quali disponeva la restituzione in favore del ON. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore di TA NI, il quale, con tre distinti motivi, evocando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione: 1) all'art. 640 bis c.p., artt. 640 quater e 322 ter c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter;
2) agli artt. 110 e 640 bis c.p.,
art. 322 ter Cost. e art. 27 Cost., comma 1; 3) all'art. 167 c.p. e art. 168 c.c., comma 1 e art. 32 ter c.p., censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca, in quanto l'accordo intervenuto tra le parti non aveva compreso la confisca (ed il "quantum" dell'oggetto di essa), e comunque il provvedimento è privo di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto di disporre la confisca.
La sentenza di patteggiamento è una sentenza vincolata unicamente in relazione al trattamento sanzionatorio, nel senso che il capo della condanna deve rispecchiare fedelmente l'accordo intervenuto tra le parti, mentre rispetto ai capi relativi alle pene accessorie e alle misure di sicurezza ove la pena irrogata superi i due anni, nonché alla confisca, sia essa obbligatoria o facoltativa, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, sicché l'eventuale accordo su tali capi non è vincolante per il giudice, che quindi può tenerne conto o no, avendo solo l'obbligo di motivare la decisione adottata. E la sentenza, in caso di impugnazione, non può essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento dell'intero accordo (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 19945/2012 rv. 252825). Tanto premesso, rileva il Collegio che, per giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 42804/2008 rv. 241875), anche dopo la novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 al testo dell'art. 445 c.p.p. con l'estensione dell'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi di cui all'art. 240 c.p., il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del danaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica della sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza.
Considerato che l'obbligo di motivazione della misura ablativa è stato sostanzialmente inadempiuto dal provvedimento impugnato, atteso che non vi è traccia, nella parte motiva della sentenza, al di là dell'impiego di frasi di stile e del rinvio al provvedimento di sequestro, delle ragioni che presiedono alla confisca in esame, fermo restando il capo relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, per nuovo giudizio limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014