Sentenza 21 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1536
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22404/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IS, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza in data 12/04/2013 del Tribunale di Firenze;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
letta la requisitoria del pubblico ministero in sede (sost. P.G. Dott. GERACI Vincenzo), che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto d'impugnazione personale l'imputato SA IS ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze con cui, su sua richiesta assentita dal p.m., gli è stata applicata, riconosciutegli le attenuanti generiche e senza tener conto della contestata recidiva specifica, la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 15.000 di multa per il reato di illecita detenzione per finalità di vendita di grammi 67 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (idonei a formare 324 singole dosi droganti).
2. Il primo motivo di ricorso attiene all'asserita omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., eventualmente valutabili in favore dell'imputato, con particolare riguardo alla possibile destinazione della droga sequestrata presso la sua abitazione al suo esclusivo personale consumo non terapeutico. Il secondo motivo di doglianza inerisce alla violazione dell'art. 240 c.p., e al difetto assoluto di motivazione sulla confisca della somma di denaro (Euro 4.690) sequestrata all'atto dell'arresto del prevenuto.
Somma priva di attinenza col reato ascrittogli e frutto dei risparmi suoi e della convivente.
3. La prima generica censura è indeducibile e manifestamente infondata.
I rilievi in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 73 L.S. e di "finalizzazione" della cocaina sequestrata all'imputato, oltre ad essere smentiti dalle emergenze connesse all'arresto in flagranza del prevenuto richiamate in sentenza (la p.g. ha sequestrato al SA anche due bilancini di precisione, materiale abitualmente usato per confezionare dosi di droga da porre in vendita, più schede telefoniche e un quaderno con annotazioni di nomi e conteggi di somme), non è consentita nel giudizio di legittimità. In questo non possono farsi valere asseriti vizi attinenti a questioni incompatibili con la richiesta applicativa della pena per il reato ascritto e per la qualificazione giuridica del fatto contestato, poiché l'accusa non può essere rimessa in discussione. L'accordo sanzionatorio presuppone, infatti, la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento, al consenso ad essa prestato, alla legalità della pena applicata.
Nessuno di questi casi viene in rilievo con la sentenza impugnata.
4. Il secondo motivo di censura proposto dal SA, relativo alla confisca della somma di denaro rivenuta e sequestrata nella sua abitazione, è fondato.
L'assunto del concludente P.G., che suppone non essere avvenuto il sequestro della somma di Euro 4.690, ciò desumendo dall'inciso "eccetto il denaro" aggiunto a penna in motivazione in margine alla indicazione della droga e delle altre cose sequestrate dalla p.g. non sembra condivisibile. Per la semplice ragione che il controllo del verbale di sequestro redatto dalla p.g. il 26.3.2013 (controllo imposto dal carattere anche di error in procedendo del dedotto vizio di legittimità, reso vieppiù palese dalle osservazioni del P.G.) non lascia adito a dubbi. I procedenti ufficiali di p.g. hanno specificamente "sequestrato" la somma di Euro 4.690 rivenuta all'interno di un giubbotto da uomo trovato a casa dell'imputato. Somma che, va aggiunto, risulta per tabulas correttamente depositata dalla stessa p.g. su libretto postale fruttifero intestato al SA. Non basta. La stessa motivazione della sentenza, in un passaggio successivo a quello citato dal P.G., precisa come debba essere "disposta la confisca e la distruzione di quant'altro riportato nel verbale di sequestro del 26.32013". Di tal che il richiamato inciso "eccetto il denaro" appare riferibile più che alla confisca del denaro (che, si è detto, è stato sequestrato) all'ordine di distruzione del residuo compendio in sequestro (stupefacente e altri oggetti).
Tutto ciò chiarito, deve ribadirsi come, pur alla luce della novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 all'art. 445 c.p.p., comma 1, con l'estensione dell'applicabilità in caso di pena patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. (e non più solo a quelle previste di detto art. 240 c.p., comma 2, quali ipotesi di confisca obbligatoria), non sia revocabile in dubbio che il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni. E analogo ragionamento va svolto anche per la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che richiede l'enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato e altresì richiede l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. Ne discende che la schematicità della motivazione del giudizio alternativo ex art. 444 c.p.p. non può sbrigativamente estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale che si mostri priva di una pur sintetica motivazione (Cass. Sez. 5^, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387; Cass. Sez. 6^, 16.4.2010 n. 17266, Trevisan, rv. 247085).
E detto obbligo di motivazione nella sentenza del Tribunale di Firenze si rivela in tutta evidenza inadempiuto.
Nella parte motiva della decisione non v'è traccia, infatti, delle ragioni che presiedono alla generalizzata confisca di "quanto in sequestro", senza che a simile statuizione, inclusiva -per quanto detto- anche della somma di denaro in possesso dell'imputato, si coniughi un qualsiasi chiarimento o enunciato argomentativo. Siffatta lacuna della motivazionale rende necessario, per tanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro di Euro 4.690 in sequestro. In sede di rinvio il Tribunale di Firenze provvederà ad emendare l'indicata carenza, uniformandosi ai criteri e ai principi giurisprudenziali appena menzionati. Rimane impregiudicata, come ovvio, la statuizione di merito della decisione (sussistenza del reato e sua commissione ad opera del SA) e della pena applicata all'imputato; statuizione che a seguito dell'odierna pronuncia di legittimità diviene definitiva.
P.Q.M.
Annulla, limitatamente alla confisca del denaro, la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014