Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale, illegalità che va esclusa quando, pur a fronte di rituale contestazione della recidiva, non sia stato applicato un corrispondente aumento di pena, posto che si tratta di circostanza ad applicazione facoltativa, la cui esclusione può considerarsi implicitamente compresa nel negozio intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso proposto per violazione di legge avverso la sentenza del tribunale, specificando come a nulla rilevasse la sua provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 cod. proc. pen., di un autonomo potere di impugnazione - non può sindacare le determinazioni del pubblico ministero procedente fuori dai casi di illegalità della pena concordata).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38943 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
composta dai sig.ri Magistrati:
Dr. Renato ACQUARONE Presidente
Dr. Raffaele LEONASI Consigliere
Dr. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma 6 febbraio 2002 n. 2487, con la quale è stata applicata su richiesta a:
- CI IC, nato il [...] a [...];
per il reato p. e p. dall'art. 385 c. 3 c.p., commesso in Roma il 6/2 2002, la pena concordata col P.M. di quattro mesi di reclusione. Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
letta la requisitoria del P.G., in persona del dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6 febbraio 2002 n. 2487 il Tribunale di Roma applicava su richiesta a IC CI, per il reato ascrittogli per essere evaso dagli arresti domiciliari, la pena concordata col P.M. di quattro mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. inosservanza dell'art. 99 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.), perché il Tribunale ha determinato la pena in sei mesi di reclusione, senza computare la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, della quale non era stata disposta l'esclusione;
2. mancanza della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) in relazione all'omesso aumento della pena per la recidiva contestata. Il ricorso è in contrasto con i principi essenziali del rito alternativo disciplinato dagli artt. 444 e sgg. c.p.p.. L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e a ciascuna parte non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso nonché la pena sulla base della quale ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. I, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Paladino). Tale garanzia, per il principio costituzionale di uguaglianza fra le parti del processo penale, vale simmetricamente per il P.M., nel senso che, quando questi abbia dato il proprio consenso e concordata l'applicazione la pena, è poi ammesso all'impugnazione della sentenza che abbia ratificato l'accordo solo ove sia contro legge perché altrimenti esso rende incontroversi i punti della vicenda sui quali si è formato (Cass., Sez. IV, 30 marzo 1998 n. 3946, ric. P.M. in proc. Kepek). Il principio è di tale fondamentale importanza da non essere suscettibile di deroga per effetto dell'autonomo e concorrente potere d'impugnazione assegnato dall'art. 570 c.p.p. agli organi del pubblico ministero, per cui anche il P.G. resta vincolato alle determinazioni pattiziamente assunte in primo grado dal P.M. mediante l'accordo sull'applicazione della pena (Cass., Sez. IV, 15 novembre 1996 n. 2731, ric. P.M. in proc. Cremonin;
Sez. IV, 23 novembre 1999 n. 4195; Sez. III, 17 marzo 1990 n. 1219, ric. Pini). In materia di patteggiamento si ha illegalità della pena qualora l'accordo delle parti pretermetta un elemento essenziale e indefettibile nella composizione della sanzione prevista per legge, qual è ad es. l'aumento per la continuazione, non già quando si tratti di una circostanza puramente accessoria come la recidiva, per la cui natura facoltativa la mancata considerazione nel quadro dell'accordo ne attesta solo l'esclusione pattiziamente stabilita in forza della volontà delle parti, senza rendere per questo la pena illegale.
Nella specie, pertanto, l'assenza nell'accordo del calcolo della recidiva deve far presumere che le parti abbiano esercitato convenzionalmente la facoltà di escluderla ed il giudice abbia ratificato tale disposizione, riconoscendo la conformità della pena alla legge.
Nessuna delle due censure mosse dal ricorrente è, dunque, riconoscibile nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTTOBRE 2003.