Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38943
CASS
Sentenza 18 settembre 2003

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Massime1

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale, illegalità che va esclusa quando, pur a fronte di rituale contestazione della recidiva, non sia stato applicato un corrispondente aumento di pena, posto che si tratta di circostanza ad applicazione facoltativa, la cui esclusione può considerarsi implicitamente compresa nel negozio intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso proposto per violazione di legge avverso la sentenza del tribunale, specificando come a nulla rilevasse la sua provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 cod. proc. pen., di un autonomo potere di impugnazione - non può sindacare le determinazioni del pubblico ministero procedente fuori dai casi di illegalità della pena concordata).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38943
Data del deposito : 18 settembre 2003

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