Sentenza 27 marzo 1992
Massime • 3
Facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata. Trattandosi, dunque, di sentenza che trova il suo fondamento nella concorde volontà delle parti (la quale diviene oggetto di determinazione da parte del giudice) e che, se pure affermativa di responsabilità, lo è sulla base di un accertamento solo implicito, essa non è una vera e propria sentenza di condanna. (V. Sent. n. 251, 6 giugno 1991, C. Cost.) (V. Sent. n. 313, 2 luglio 1990, C. Cost.).
La motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
L'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, previsto dall' art. 7, comma nono, legge 28 febbraio 1985 n. 47, può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che detto provvedimento giurisdizionale è equiparato ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.. (Conf. Sez. Un., n. 10, 27 marzo 1992, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Illeggemi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA del 27.3.1992
Primo Presidente Agg.
1. Dott. Aldo VESSIA Presidente
2. " Alfredo SABASTIO " SENTENZA N. 7
3. " Antonio CATALANO rel. Consigliere
4. " Alfredo Carlo MORO " REGISTRO GENERALE
5. " VI EL " N. 13933/91
6. " NO TT ES "
7. " IT IA "
8. " IE PI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI BE EN, n. a Barletta il 22.3.1939;
avverso la sentenza del Pretore di Barletta del 2 maggio 1991. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Antonio CATALANO;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 maggio 1991, emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., il Pretore di Barletta applicava nei confronti di Di
NE EN la pena di giorni quaranta di arresto e lire 9.500.000 di ammenda, condizionalmente sospesa;
ordinava altresì la demolizione dell'immobile abusivamente costruito. Il Di NE era imputato dei seguenti reati, commessi in Barletta fino al 21 novembre 1990:
a) costruzione di un manufatto di 600 mq. in assenza della concessione (art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985 n. 47); b) omessa denuncia ed esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio del genio civile (artt. 17, 18 e 20 legge 2 febbraio 1974 n. 64); c) esecuzione delle opere in contrasto con le norme tecniche di edilizia antisismica (art. 1, 3, e 20 legge 2 febbraio 1974 n. 64); d) costruzione di opere in conglomerato cementizio armato senza far ricorso ai tecnici indicati dalla legge (art. 2, 1 e 2 comma, e 13, 1 comma, legge 5 novembre 1971 n. 1086); e) utilizzazione dell'immobile senza licenza di agibilità (art. 221 T.U. leggi sanitarie).
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) difetto di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in particolare, in ordine alla sua estraneità ai fatti;
2) inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive, non trattandosi di una sentenza di condanna;
3) mancata applicazione della amnistia in ordine ai reati di cui ai capi c) e d), in quanto, come risultava dal verbale dei vigili urbani in atti, le opere erano state ultimate prima del 24 ottobre 1989.
La trattazione del ricorso, originariamente assegnata alla terza sezione penale, è stata da tale sezione rimessa alle sezioni unite sulla base del rilievo che col primo motivo era stata sostanzialmente denunciata la mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e che il problema dell'obbligo di motivazione che incombe al giudice in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti aveva avuto nella giurisprudenza di questa corte soluzioni contrastanti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa corte, riunita a Sezioni Unite, è chiamata a risolvere la questione del preciso ambito dell'obbligo di motivazione cui il giudice deve adempiere allorquando emette la sentenza prevista dall'art. 444, 2 comma, c.p.p. Nelle decisioni di legittimità che hanno affrontato il problema possono individuarsi tre orientamenti. Secondo l'indirizzo più restrittivo, il giudice ha solo la potestà di controllare, allo stato degli atti, la correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle circostanze del reato. Ove il giudice effettui tale controllo con esito positivo, egli non ha l'obbligo di motivare al riguardo. Tale obbligo sussiste, invece, nel caso in cui trovi e ritenga non corretto alcuno degli elementi sopra indicati (v. Cass.10.4.1990, Guerra;
19.7.1990, Marnisi;
29.11.1990, Goievic;
23.2.1991, Polizia). In una decisione è stato poi ritenuto che la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., si sostanzia in una presa d'atto dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 18.9.1990, Sansone). Secondo un altro filone interpretativo, nella ipotesi in cui il giudice, effettuati tutti i controlli richiesti dal 2 comma dell'art. 444 c.p.p., ritenga irreprensibile dal punto di vista formale la concorde richiesta delle parti e fondata l'applicazione delle attenuanti e il bilanciamento delle circostanze, la motivazione della sentenza può essere ridotta alla mera affermazione di aver effettuato il controllo richiesto dalla legge (Cass.31.5.1991, Ben Omar). In altre decisioni viene precisato che l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della richiesta delle parti in ordine alla entità della pena e di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena concordata, senza che sia previamente necessario specificare le ragioni per le quali non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (vedansi Cass. 13.6.1990, Dridi Youssef;
Cass. 21.11.1990,
Makossi; Cass. 30.1.1991, Antonacci;
Cass. 23.2.1991, Borsoni;
Cass. 31.5.1991, Mazza;
Cass. 30.7.1991, D'Onofrio; Cass. 2.8.1991, Bombaci).
Il terzo orientamento, infine, pur condividendo il principio secondo il quale il generale obbligo di motivazione deve essere correlato al particolare tipo di sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., non ritiene che tale obbligo si esaurisca nella semplice annotazione della avvenuta ricognizione dei presupposti di legge. È stato, infatti, ritenuto che l'obbligo di motivazione non può intendersi adempiuto allorquando il giudice si limita a definire "corretta la qualificazione del fatto come rubricata", senza dar conto delle ragioni, poichè anche nella redazione della sentenza ex art. 444, 2 comma, c.p.p. il giudice è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 546 c.p.p., l'obbligo della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata (Cass. 7.5.1991, Pace); che nel procedimento speciale di applicazione della pena concordata la volontà manifestata dalle parti è recepita nel contenuto della sentenza e diviene oggetto di determinazione del giudice, ma la sentenza, in quanto tale, deve contenere anche una adeguata motivazione, come previsto dagli artt. 125 e 192 c.P.P. (Cass. 29.4.1991, Romagnoli); che nel procedimento di che trattasi può dirsi adeguata quella motivazione in cui, oltre a farsi riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica dell'addebito ed alla insussistenza di cause di non punibilità, venga effettuata, ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, un conciso richiamo alla personalità dell'imputato ed ai suoi precedenti nonchè alla insussistenza delle condizioni legali ostative alla applicabilità delle richieste (Cass. 2.10.1990, Bisogni;
Cass.5.11.1990; Cass. 17.4.1991, Msabali Adamu;
Cass. 12.11.1991); che,
per quanto riguarda in particolare la sospensione condizionale della pena quando la richiesta investe l'applicazione di tale beneficio, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione sul punto, sia perchè la prognosi prevista dall'art. 164 C.P. è di sua esclusiva competenza, sia perchè il 3 comma dell'art. 444 richiede una valutazione del giudice, della quale deve esservi traccia nella sentenza (Cass. 31.5.1991, Zaza;
Cass. 12.11.1990, Farina); che il giudice ha l'obbligo di motivare la pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., ove ne ricorrano le condizioni, mentre, quando ritiene di dover accogliere la richiesta delle parti, adempie all'obbligo del corretto esercizio del potere-dovere attribuitogli dalla legge, indicando o delibando gli elementi che lo hanno convinto della insussistenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 (Cass. 23.4.1991). È indispensabile, a questo punto, fare un accenno alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia e, particolarmente, alla sentenza n. 313 del 2.7.1990 che ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con l'art. 27, 3 comma, Cost., dell'art. 444 nella parte in cui non consente al giudice di valutare la congruità della pena indicata dalle parti e di rigettare la richiesta in caso di valutazione sfavorevole. Per quanto più propriamente rileva ai fini della questione costituente oggetto del presente esame, la corte ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 111, 1 comma, Cost., sull'assunto che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti verrebbe meno per il giudice l'obbligo di motivare.
La corte ha innanzitutto negato che i poteri del giudice abbiano carattere "notarile" ed ha osservato che già nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti il giudice non valuta soltanto la correttezza di un'operazione logico-giuridica, che il giudice trae il suo convincimento proprio dalle risultanze degli atti e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, sicchè ben può contestare che la definizione giuridica cui le parti si attengono non è quella che effettivamente discende dalle risultanze e già questa è una valutazione di merito;
che, per il riconoscimento delle attenuanti e del bilanciamento con eventuali aggravanti è sempre sulle risultanze che s'appunta il sindacato del giudice per la verifica e perciò non è vero che il suo controllo si arresti alla cornice di legittimità. La corte ha quindi escluso che nella sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non vi sia una motivazione che esprima il convincimento del giudice ed ha precisato che in realtà il giudice non può lasciare senza alcuna giustificazione nella sentenza l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze, così come è tenuto a dire le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e la eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre siano o non ritenute plausibili nei sensi prospettati nella consensuale richiesta delle parti. Ha, poi, aggiunto che, d'altra parte, il modello generale di sentenza che il legislatore delinea nell'art.546 c.p.p. prevede la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e tale esigenza non è esclusa dalla particolare configurazione della sentenza prevista dall'art.444 c.p.p., anche se ovviamente va ad essa ragguagliata.
Ciò premesso, queste Sezioni Unite, valutate le esposte argomentazioni, rilevano innanzitutto che la soluzione della questione circa l'ambito entro il quale il giudice deve muoversi nell'esercizio del potere-dovere correlato alla motivazione della sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. richiede l'esame della natura di tale sentenza. A questo riguardo va sottolineato che nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. l'applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, cui l'altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa. Al riguardo vanno richiamate le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 6 giugno 1991. In tale decisione la corte ha affermato che nella costruzione del rito speciale di che trattasi viene ad emergere, pur in presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo dell'organo giudicante, un profilo di negozialità che spiega il fatto che in questo rito, proprio in conseguenza dell'accordo raggiunto tra le parti sulla specie e la misura della pena, l'indagine del giudice è limitata a profili determinati, senza comprendere, cioè, quella valutazione dei fatti e delle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale. In sostanza, come la stessa Corte costituzionale ha avvertito nella suindicata decisione, non può contestarsi che l'istituto in esame trova il suo fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Se, infatti, l'imputato richiede l'applicazione della pena, ciò significa che egli non ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza;
nessuno obbliga, invero, l'imputato a richiedere l'applicazione di una pena, avendo egli a disposizione, qualora ritenga di essere innocente, la garanzia del rito ordinario (v. Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313). Da un lato, cioè, l'imputato non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova e, dall'altro, il pubblico ministero riconosce il contributo recato alla sollecita definizione del caso. La concorde volontà delle parti è il presupposto del contenuto della sentenza e diviene oggetto di determinazione da parte del giudice, con la conseguenza che la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti contiene un accertamento ed una affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato. Pertanto, l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata.
Trattandosi, quindi, di sentenza che, come si è detto, trova il suo fondamento primario e la sua ragion d'essere nella volontà delle parti e che, se pure affermativa di responsabilità, lo è sulla base di un accertamento solo implicito, nei sensi sopra precisati, essa non è una vera e propria sentenza di condanna. La legge, infatti, nella disposizione dell'art. 445, 1 comma, c.p.p., la dichiara soltanto equiparata, a determinati fini, ad una pronuncia di condanna. Ed è proprio per la sua particolare natura che la sentenza emessa sull'accordo delle parti non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca ex art. 240, 2 comma, C.P.), non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, non decide sulle domande della parte civile (ad eccezione, secondo Corte Cost. 12 ottobre 1990, n. 443, di quella relativa alle spese processuali), non comporta la sospensione prevista dall'art. 75, 3 comma, c.p.p. nè la menzione nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta dell'interessato e, se seguita dalle vicende previste dall'art. 445, 2 comma, determina l'estinzione del reato e di ogni effetto penale. Orbene, la particolare natura del provvedimento giurisdizionale in questione (che, come si è visto, non si identifica in una vera e propria sentenza di condanna) si riflette sull'obbligo di motivazione che incombe al giudice, onde l'obbligo generale della motivazione imposto per tutte le sentenze dagli art. 111 Cost. e 125, 3 comma, c.p.p. deve essere correlato al particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444, 2 comma, c.p.p. Si è detto in precedenza che la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone l'esonero da parte dell'imputato nei confronti dell'accusa dell'onere della prova e contiene solo implicitamente l'accertamento di responsabilità dell'imputato. Ciò non significa, però, che la funzione del giudice debba ridursi ad una mera ratifica della richiesta.
L'intervenuto patteggiamento sulla pena non esime, infatti, il giudice dall'obbligo di esprimere motivatamente, al di là di formule di stile, le proprie valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta, così come indicati nell'art. 444, 2 comma, c.p.p. D'altro canto, la particolare natura della sentenza in esame comporta che ad essa non possa applicarsi in toto il modello di sentenza di cui all'art. 546 c.p.p. Deve, pertanto, ritenersi che se, da un lato, non è sufficiente che il giudice si limiti a dare atto di conformarsi alle richieste delle parti, ma deve esporre concisamente i motivi su cui la decisione è fondata, dall'altro egli non può essere tenuto ad indicare le prove poste a base della decisione e tanto meno ad enunciare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie.
In conclusione, la motivazione della sentenza prevista dall'art.444, 2 comma, c.p.p. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sulla applicazione di una determinata pena;
2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonchè della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze;
3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, 3 comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.
Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Passando, ora, all'esame dei motivi del ricorso, va immediatamente rilevato che la prima censura è inammissibile per la sua genericità.
Il ricorrente si è limitato, infatti, ad esporre un'astratta doglianza in ordine ad un preteso difetto di motivazione del giudizio negativo circa la sussistenza di alcune delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., senza darsi carico di indicare alcun elemento specifico e concreto a sostegno della censura. È evidente che, in tale situazione, non è possibile esercitare il sindacato di legittimità che viene invocato, onde alla doglianza non può darsi ingresso.
Il secondo motivo è infondato. Va osservato, in primo luogo, che, come queste Sezioni Unite hanno ritenuto con la sentenza 10 ottobre 1987 in procedimento Bruni, seguita da numerose decisioni conformi delle sezioni semplici, l'ordine di demolizione delle opere abusive previste dall'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 è emesso dal giudice ordinario in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa e a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo e, pertanto, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria.
In secondo luogo va considerato che la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna a tutti gli effetti che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 445, 1 comma, c.p.p. Pertanto, poichè, per quanto non espressamente previsto, al suindicato provvedimento giurisdizionale sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, non vi è difficoltà a ritenere che l'ordine di demolizione delle opere abusive possa essere impartito anche con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., come, peraltro, già ripetutamente affermato da questa corte (vedansi, tra le altre, Cass. 4.12.1990, Coppola;
Cass. 7.12.1990, Gruosso;
Cass. 7.1.1991, De Martino;
Cass. 7.1.1991, Ventura;
Cass. 4.2.1991, Esposito;
Cass.29.4.1991, Cifaratti;
Cass. 30.4.1991, Di Leo).
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Ed invero, dagli atti del fascicolo per il dibattimento formato dal P.M. e dalle dichiarazioni rese dalle parti non risultava (come non risulta) in alcun modo la circostanza indicata dal ricorrente. È pur vero che, ai sensi dell'art. 135 del decr. legisl. 28 luglio 1989 n. 271, il giudice può, nella fase del giudizio, ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. al di là di quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma tale facoltà deve essere esercitata soltanto nel caso in cui dagli atti inseriti nel fascicolo trasmesso al giudice o dalle dichiarazioni delle parti emergano elementi concreti che rendano necessaria tale esibizione.
Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Non sussistono gli estremi per la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI:
rigetta il ricorso proposto da Di NE EN avverso la sentenza del Pretore di Barletta del 2 maggio 1991 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 27 marzo 1992.