Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 5777
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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Massime3

Facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata. Trattandosi, dunque, di sentenza che trova il suo fondamento nella concorde volontà delle parti (la quale diviene oggetto di determinazione da parte del giudice) e che, se pure affermativa di responsabilità, lo è sulla base di un accertamento solo implicito, essa non è una vera e propria sentenza di condanna. (V. Sent. n. 251, 6 giugno 1991, C. Cost.) (V. Sent. n. 313, 2 luglio 1990, C. Cost.).

La motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

L'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, previsto dall' art. 7, comma nono, legge 28 febbraio 1985 n. 47, può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che detto provvedimento giurisdizionale è equiparato ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.. (Conf. Sez. Un., n. 10, 27 marzo 1992, non massimata sul punto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 5777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5777
Data del deposito : 27 marzo 1992

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