Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41560
CASS
Sentenza 26 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellulare dell'imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del bene all'interessato).

Commentari3

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 814 del 12
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 814 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RAIMONDI ROCCO N. IL 27/09/1942 avverso la sentenza n. 691/2012 TRIBUNALE di BARI, del 06/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; letteUMIXt le conclusioni del PG Dott. V. Cr-E el\-(Jk 7k-re-L eruiA-A-k-ixe~ ; Uditi difensefr Avv.; cl-Q 4A- tpoTT Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Rocco RAIMONDI ricorre personalmente avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei suoi confronti, in data 6-2-2012, dal Tribunale di Bari. Deduce violazione di legge essendo stata disposta la confisca del telefono …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41560
Data del deposito : 26 ottobre 2010

Testo completo