Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
Anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellulare dell'imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del bene all'interessato).
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 814 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 814 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RAIMONDI ROCCO N. IL 27/09/1942 avverso la sentenza n. 691/2012 TRIBUNALE di BARI, del 06/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; letteUMIXt le conclusioni del PG Dott. V. Cr-E el\-(Jk 7k-re-L eruiA-A-k-ixe~ ; Uditi difensefr Avv.; cl-Q 4A- tpoTT Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Rocco RAIMONDI ricorre personalmente avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei suoi confronti, in data 6-2-2012, dal Tribunale di Bari. Deduce violazione di legge essendo stata disposta la confisca del telefono …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41560 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1680
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 40510/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RH HS N. IL *24/08/1977*;
avverso la sentenza n. 1803/2009 TRIBUNALE di BERGAMO, del 22/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) RH HS ha proposto ricorso avverso la sentenza 22 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. A fondamento del ricorso si deduce la mancanza di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena inflitta, nonché la violazione di legge in relazione al punto della sentenza con cui è stata disposta la confisca del telefono cellulare e del danaro, di proprietà dell'imputato e a lui sequestrati, senza che siano state indicate le ragioni della statuizione adottata.
2) Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità sia in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. che per quanto riguarda la determinazione della pena.
Per il combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. c) l'impugnazione è infatti inammissibile se non contiene i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono.
Nel caso in esame l'impugnazione si limita ad enunciare l'astratta applicabilità dell'art. 129 citato ma non indica le ragioni a fondamento di tale applicazione;
ne' sarebbe possibile, per il giudice di legittimità, rivalutare il compendio probatorio acquisito al processo per concludere nel senso invocato dal ricorrente. Il motivo sulla pena è poi anche manifestamente infondato essendo stata, la medesima, determinata nel minimo.
3) Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca del danaro e del telefono cellulare, è solo parzialmente fondato. Non lo è per quanto riguarda il danaro sequestrato in quanto espressamente qualificato nella sentenza quale "provento del reato" e dunque da considerare profitto del reato di spaccio di stupefacenti di cui l'art. 240 c.p., comma 1 consente la confisca. A seguito della modifica legislativa intervenuta con l'entrata in vigore della L. 12 giugno 2003, n. 134 - il cui art. 2, lett. a) ha modificato dell'art. 445, il comma 1 - è infatti oggi consentita la confisca non solo nei casi in cui, per l'art. 240 c.p., tale misura di sicurezza è obbligatoria ma altresì nei casi in cui sia facoltativa.
È invece fondata la censura proposta in relazione al telefono cellulare sequestrato di cui nella sentenza impugnata, si è disposta la confisca.
Trattandosi, anche in questo caso, di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 2^, 3 dicembre 2003 n. 838, Luyderer, rv. 227864; sez. 3^, 24 marzo 1998 n. 5542, Galantino, rv. 210748; 13 giugno 1997 n. 8677, Olmi, rv. 209229). Nel caso in esame il giudice di merito non ha fornito alcuna motivazione, neppure implicita, sull'esistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni possa agevolare la reiterazione del reato. Questo punto della sentenza va dunque annullato senza rinvio con conseguente ordine di restituzione del telefono cellulare. 4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il parziale accoglimento del ricorso nei termini indicati con il rigetto degli altri motivi.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010