Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
Nel procedimento previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, ma, ove le disattenda, deve indicare in modo adeguato le ragioni per le quali ha provveduto in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dal difensore, non potendosi estendere al punto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche delle sentenze di patteggiamento.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 3. PatteggiamentoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 54977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54977 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
5497 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1500/2016 GIOVANNI CONTI - Presidente - REGISTRO GENERALE ORLANDO VILLONI N.8251/2016 EMILIA AN GI SI CALVANESE EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI UL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/10/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG, Roberto Aniello, il quale ha chiesto rettificazione dell'indicazione delle somme da confiscare e declaratoria di inammissibilità nel resto. Udit i difensor Avv.; да RITENUTO IN FATTO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe 1. OR LI indicata, con la quale è stata applicata al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in ordine al delitto di cui agli artt. 319, 321, 322 bis cod. pen., nella parte in cui è stata disposta la confisca delle somme di danaro ivi indicate.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo egli espressamente condizionato l'istanza di applicazione della pena alla confisca degli importi analiticamente indicati nel prospetto contenuto nella missiva del procuratore federale svizzero, allegata all'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. Il giudice ha invece confiscato una somma di danaro superiore, per complessivi 20.134,56 chf., in violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. Il G.u.p., avendo ritenuto di non poter applicare la confisca soltanto sulle somme di danaro indicate dall'imputato, avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento e non accoglierla mutandone una parte che era stata ritenuta essenziale, tanto da subordinare ad essa il patteggiamento. Per di più, la motivazione, al riguardo, è del tutto incongrua, non essendovi alcuna giustificazione in merito alla statuizione di confisca di una somma diversa da quella oggetto dell'accordo. Peraltro, non si comprendono le ragioni per le quali le somme confiscate siano state ritenute "importo conseguito da OR a seguito del reato,come contestato", atteso che la contestazione non dà affatto contezza della percezione di somme di danaro o comunque di utilità conseguenti al reato,da parte del ricorrente. È infatti emerso che non era previsto alcun compenso per OR, in relazione ai fatti contestati. Somme di denaro, peraltro non provenienti dalle vicende oggetto dell'imputazione, sono state versate al ricorrente soltanto successivamente, come "prezzo del suo silenzio", e non costituiscono quindi "profitto del reato". L'intero profitto si è infatti riversato nelle casse di AI e non di LI OR. La confisca avrebbe dunque potuto avere ad oggetto, tutt'al più, i beni di cui il reo aveva la disponibilità, ex art. 322 ter cod. pen., ma dagli atti del processo non risulta che OR abbia mai avuto la disponibilità delle somme confiscate bensì soltanto delle somme minori, indicate dall'imputato.
2.1.Successivamente alla proposizione dell'istanza di patteggiamento e prima della sentenza è stata introdotta nell'ordinamento l'attenuante di cui all'art. 323- bis, comma 2, cod. pen., di cui l'imputato avrebbe potuto fruire, emergendo pacificamente dagli atti del procedimento il contributo da lui fornito alle indagini. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 1 3. Con requisitoria scritta depositata 1'8 giugno 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che la Corte di cassazione rettifichi l'indicazione delle somme confiscate, determinandole in misura pari a quella indicata nel prospetto di cui all'istanza di applicazione della pena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.
4. Con memoria di replica, depositata in data 7-10-2016, il ricorrente ha ribadito e ulteriormente argomentato le proprie doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata. Nel rito del c. d. "patteggiamento", il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, in quanto esse esulano dall'area della negozialità individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., ma, ove le disattenda, il giudicante deve indicare le ragioni per le quali ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa, motivando, sul punto, in maniera adeguata, poiché le caratteristiche di sinteticità della motivazione, tipiche delle sentenze emesse nell'ambito del rito in esame, non possono estendersi alla tematica relativa alla confisca (Cass., Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062; Sez. 4, n. 43943 del 22-9- 2005,Rv. 232733). Il giudice deve dunque specificare per quali ragioni ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni o, come nel caso di specie, di determinate somme di danaro, nella quantificazione da lui assunta ( Cass., Sez. 5, n. 47179 del 3-11-2009, Rv. 245387; Sez., 6, n. 17266 del 16-4-2010, Rv. 247085; Sez 6, n. 2703 del 20-11-2008, dep. 2009, Rv. 242688).
1.1. Nel caso in esame, le parti avevano prospettato la confisca di determinate somme di danaro, specificamente indicate. Il giudice avrebbe pertanto dovuto espressamente prendere in considerazione tale prospettazione e motivare in merito alle ragioni per le quali egli ha ritenuto di confiscare una somma superiore. Viceversa la motivazione si limita ad enunciare la necessità di procedere alla confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., delle somme indicate in dispositivo,quale importo conseguito dall'imputato, a seguito del reato come contestato, in misura comunque non eccedente il profitto del reato, da considerarsi quantomeno superiore a 197 milioni di euro ( prezzo del reato), a fronte di un margine complessivo netto dichiarato dalla AI spa, in relazione a quei reati, pari ad euro 1.003.155.000. Manca dunque l'indicazione degli elementi sulla base dei quali il giudice ha ritenuto di quantificare l'importo 2 rr conseguito dall'imputato, a seguito del reato contestato, nella cifra confiscata. Così come manca l'indicazione della provenienza del prospetto riportato nel dispositivo della sentenza e del metodo di quantificazione degli importi da esso risultanti. Difetta infine ogni indicazione delle ragioni per le quali il giudice non ha ritenuto di accedere alla quantificazione concordemente prospettata dalle parti. Sono pertanto riscontrabili, in ordine alla tematica in disamina, profili di mancanza di motivazione, che impongono un pronunciamento rescindente sul punto.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'attenuante di cui all'art. 323- bis, comma 2, cod. pen. è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1, legge 27 maggio 2015 n. 69, entrato in vigore prima dell'udienza camerale,celebratasi in data 2 ottobre 2015. In quest'ultima, dunque, le parti avrebbero dovuto riformulare la proposta, includendovi l'attenuante in esame. In mancanza di ciò,il quantum della pena applicata, in tutto conforme alle richieste delle parti, rimaste inalterate, pur dopo l'entrata in vigore della norma che contempla l'attenuante in questione, non può più formare oggetto di doglianza.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Milano per nuova deliberazione. Il ricorso va rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro e rinvia, per nuova deliberazione sul punto, al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, all 'udienza del 14-10-2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuele Di VO OV Conti DU DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 28 DIC 2016 DIZIARIO IL FUNZO RA PieraHA