Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod.pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicchè, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. (La Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, ha anche osservato che l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, doveva disporsi senza rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/01/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 101
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 026427/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VIGLIANESI ZO N. IL 05/08/1964;
avverso SENTENZA del 23/05/2006 TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo esame sul resto.
OSSERVA
Il tribunale di Bassano del Grappa con sentenza 23/5/2006 applicava, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Viglianesi Vincenzo la pena come concordata in ordine al delitto di furto aggravato.
Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e nullità della sentenza.
Deduce, anzitutto, che egli, all'udienza del 23/5/2006, anteriormente alla proposizione della richiesta di patteggiamento, aveva formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato ma che il decidente, in violazione del precetto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1) invece di pronunciarsi "immediatamente",
aveva provveduto con separata ordinanza, emessa successivamente alla conclusione dell'udienza; da ciò la nullità della sentenza. Lamenta, inoltre, difetto di motivazione con riguardo al provvedimento di confisca della somma di denaro sequestrata, assumendo che trattavasi di somma di pertinenza dell'imputato, che nulla aveva a che fare col compendio del furto oggetto dell'imputazione, essendo stata rinvenuta nel portafogli di esso ricorrente.
Il primo motivo è manifestamente infondato e deve esser dichiarato inammissibile.
Va infatti rilevato che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, redatto in calce alla richiesta, è stato emesso nella stessa udienza (23/5/2006), in ossequio, quindi, della prescrizione di legge.
Risulta, invece, fondato il secondo motivo.
Va premesso che, in tema di confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p., che ha esteso la possibilità di disporre la confisca, rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando l'esistenza dei presupposti del provvedimento(Cass. Sez.4^, 19/10/2004 n. 48172). Ciò premesso, deve osservarsi che, nella specie, il decidente ha ordinato la confisca del denaro sequestrato senza effettuare alcun accertamento e senza svolgere alcuna considerazione al riguardo. Sussiste, quindi, l'interesse all'impugnazione dell'imputato, il quale contesti l'esistenza di qualsiasi nesso tra il bene in questione ed il reato.
In detta situazione il giudice di legittimità, cui è precluso qualsiasi accertamento di fatto, non potendo annullare con rinvio ma sentenza resa in sede di patteggiamento, deve limitarsi ad eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valore le sue ragioni in sede esecutiva (Cass. Sez. 6^, 9/11/2004 n. 49966). La sentenza, fermo restando il sequestro, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di confisca, che viene eliminato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina, fermo il sequestro. Dichiara inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007