Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 8440
CASS
Sentenza 24 gennaio 2007

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Anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod.pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicchè, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. (La Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, ha anche osservato che l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, doveva disporsi senza rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 8440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8440
Data del deposito : 24 gennaio 2007

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