Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 3
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

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Massime3

Dovendosi attribuire alle pronunce del giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo, la misura cautelare applicata deve essere dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non si sia potuto verificare perché all'epoca non era previsto. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare applicata dal g.i.p. successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, rilevando che il ricorrente aveva maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo "status libertatis" per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura). (Conformi sez. un. 28 gennaio 1998 n. 4, Sassosi, e sez. un. 28 gennaio 1998 n. 5, Bonanno, non massimate).

In tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni. Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione, il giudice ha il potere-dovere di dichiararla non soltanto allorché accerti l'avvenuto decorso del termine stabilito per il reato enunciato nel capo di imputazione, ma anche allorché, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, reputi che esso deve essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato per il quale la prescrizione è già maturata, oppure quando dagli atti emergano inoppugnabilmente, "ictu oculi", precisi e completi elementi di giudizio che rendono certa l'inesistenza delle aggravanti contestate ovvero forniscono una base sicura e indiscutibile per l'applicazione di circostanze attenuanti o consentono di procedere a un'esauriente valutazione comparativa delle circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen., sì da ricondurre il reato in limiti punitivi, cui sia correlato un più breve termine prescrizionale già maturato.

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il criterio di determinazione della pena da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario.

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    1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 3
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3
Data del deposito : 25 novembre 1998

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