Art. 2. (Operazioni finanziarie in oro) 1. L'esercizio in via professionale di attivita' aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, e' riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , all'effettuazione dei servizi di investimento. 2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. ((La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto e' effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.))
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5 febbraio 2000
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17 gennaio 2025
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- 1. Osservatorio Corte EDU: ottobre 2021https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Davide Sibilio (artt. 3 e 4 Cedu) e Pietro Zoerle (artt. 6, 8 e 2 Prot. 7 Cedu). In ottobre abbiamo selezionato pronunce relative a: obblighi procedurali e vittime vulnerabili (art. 3 Cedu); ergastolo e concreta prospettiva di liberazione (art. 3 Cedu); lavori forzati e human trafficking (art. 4 Cedu); presunzione di innocenza (art. 6 Cedu); pubblicità del processo e documenti coperti da segreto (art. 6 Cedu); contraddittorio e accesso ai dati relativi alle perizie (art. 6 Cedu); bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto …
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Giurisprudenza • 46
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/03/2017, n. 3697Provvedimento: […] Si tratta, quest'ultima, di un'attività che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f- ter, del d.P.R. n. 144 del 2001 (“ Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta ”), quale introdotto dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, rientra nelle c.d. attività di “ Bancoposta ” che la società Poste Italiane è abilitata a svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. citato e che, giusta quanto dispone l'art. 2 della legge n. 7 del 2000 (“ Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 ”), è attività normalmente riservata alle banche ed agli intermediari finanziari.Leggi di più...
- art. 3, commi 9 e 10, d.lgs. n. 163 del 2006·
- sospensione cautelare·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- annullamento aggiudicazione·
- difetto di giurisdizione·
- compensazione delle spese processuali·
- appalti pubblici·
- giurisdizione·
- procedura di gara·
- violazione principi di gara·
- risarcimento danni·
- accesso agli atti amministrativi·
- commercio di oro da investimento·
- trasparenza e pubblicità·
- attività di bancoposta