Articolo 234 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 234.

(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche)

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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