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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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- 1. Costituzione nel processohttps://www.brocardi.it/ · 72.77075
[…] la quale, tra l'altro, viene espressamente confermata e non certamente smentita dalla pronuncia del Tribunale di Taranto citata...» Consulenza legale Q202541939 (Articolo 46 Codice proc. amministrativo - Costituzione delle parti intimate) «La costituzione in giudizio , nell'ambito del processo amministrativo, delle parti diverse dal ricorrente (e, quindi, […] Dunque, onde evitare di confondere...» Consulenza legale Q202437231 (Articolo 76 Codice Penale - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte) «Rispondere al parere non è semplice perché presuppone una conoscenza del processo molto dettagliata, che la redazione non ha. […]
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- 1. Corte Cost., sentenza 26/06/2018, n. 132Massima: Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale, prospettati in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.Massima: Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. La costituzione è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).Leggi di più...
- rigetto di eccezione preliminare.·
- inammissibilità.·
- corretta comparazione della disciplina censurata con quella previgente·
- delega per il riordino del processo amministrativo·
- ammissibilità della questione·
- illegittimità costituzionale parziale.·
- thema decidendum·
- costituzione tardiva nel giudizio incidentale·
- ammissibilità delle questioni·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- assorbimento dei restanti profili di censura.·
- perentorietà del termine·
- interpretazione secundum constitutionem·
- interpretazione della norma censurata·
- rilevanza della questione incidentale