Articolo 76 della Costituzione
Articolo 75Articolo 77
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1 gennaio 1948
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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