Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 2
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
L'espulsione dello straniero condannato prevista dai primi due commi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è collegata ad una pronuncia di condanna dell'autorità giudiziaria mentre l'espulsione immediata di cui al terzo comma del detto articolo ha natura giuridica di provvedimento amministrativo, in base a un potere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale. Pertanto, qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dall'art. 73 commi primo, secondo e quinto d.P.R. 1990, n. 309, anziché essere espulso immediatamente dal Prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della "vocatio in ius".
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2008, n. 42841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42841 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1707
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 033120/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RA ZA NI ARI, N. IL 24/11/1976;
avverso SENTENZA del 06/07/2006 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta delle parti, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
deduce violazione di legge con riferimento all'art. 86 del cit. D.P.R., per non avere la sentenza disposta la espulsione di cui all'art. 86 del D.P.R. citato, costituente misura di sicurezza, non tenendo conto delle modifiche normative introdotte con la novella 16.2.2003 n. 134 e del fatto che nella specie si trattata appunto di patteggiamento allargato.
Il ricorso è fondato.
La sentenza qui impugnata ha espressamente escluso la possibilità di disporre la espulsione dello straniero a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 perché l'espulsione consegue solo a sentenza di condanna, come non è quella di applicazione di pena;
ed ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto ai fini del provvedimento amministrativo di espulsione a pena espiata. Una tale affermazione non può essere condivisa per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo occorre tenere conto della diversa natura e dei reciproci rapporti tra i provvedimenti di espulsione previsti dai primi due commi dell'art. 86, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, e dal comma 3 del medesimo art., che prevede invece una espulsione in via amministrativa. È stato infatti già chiarito da questa Corte (sez. 4, 16.11.1992 n. 1705, Choufari rv 193057) che l'espulsione dello straniero condannato prevista dai primi due commi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86 è collegata ad una pronuncia di condanna dell'autorità giudiziaria mentre l'espulsione immediata di cui al comma 3 del detto articolo ha natura giuridica di provvedimento amministrativo, in base a un potere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale;
e che, qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 2 e 5, anziché essere espulso immediatamente dal Prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della "vocatio in ius".
Alla luce di tale precedente risulta erronea la trasmissione degli atti al prefetto per esercitare un potere che più non gli competeva. Come dedotto dal pubblico ministero ricorrente, l'espulsione poteva, nella specie, invece essere applicata dal giudice. Anche a questo proposito soccorre la giurisprudenza di questa Corte che, alla luce delle modifiche normative intervenute, ha già avuto modo di affermare (sez. 6, 12.6.2006 n. 34438 Mahoubi e altro rv. 235063) che in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento
"allargato", ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 1, (novellato L. n.134 del 2003, ex art. 1) e art. 445 c.p.p., comma 1, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
precisando altresì che in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza della espulsione del JA SA con rinvio sul punto al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato e rinvia sul punto al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008