Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 29421
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Chi ha assunto la veste di imputato in un procedimento connesso o collegato può sempre essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare, in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento a suo carico si sia concluso irrevocabilmente.

Ai prossimi congiunti dell'imputato che abbia visto definire la propria posizione con sentenza irrevocabile, i quali vengano escussi nel separato processo in corso di celebrazione nei confronti dei concorrenti nel reato ascritto al loro familiare non è riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre come testimoni prevista dall'art. 199 cod. proc. pen..

Ai fini del divieto di utilizzazione in "procedimenti diversi" dei risultati di intercettazioni previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e non può essere ricollegata al dato puramente formale dell'iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi uffici di Procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale fissata dalla legge in relazione all'ipotesi di concorso nello stesso reato di maggiorenni e minorenni.

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in fatti sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento alla decisione di alcuni testi di traslocare altrove, di altri testi di cessare la propria attività commerciale per non esporsi a ritorsioni, infine di altri ancora di scappare dal tribunale dove si trovavano per essere sentiti o dichiarare di non voler rispondere).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 29421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29421
Data del deposito : 9 maggio 2006

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