Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l'illecita pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un "post factum" penalmente irrilevante. (La Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi).
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione - 2. Il delitto d'usura: struttura del reato e termini di prescrizione - 3. La pronuncia della Cassazione Penale: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato d'usura - 4. Decreto ingiuntivo e rischio d'usura - 5. L'individuazione degli interessi e competenze debordanti le soglie d'usura - 6. La scelta della formula di calcolo per la verifica del rispetto della soglia d'usura - 7. Decreto ingiuntivo: depurazione dell'illecito penale e civile - In appendice: Cass. II Sez. Pen. del 23/11-19/12/2011 n. 46669. 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2008, n. 34910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34910 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO SE M. - Presidente - del 10/07/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1151
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 018240/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RO PE, N. IL 19/03/1960;
2) ZZ ZO, N. IL 07/06/1936;
Avverso ORDINANZA del 13/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del UZ e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del De OL;
udito l'avv. Giacquinto Giovanni Maria, difensore del UZ, che ha preliminarmente depositato atto di rinuncia al ricorso del De OL sottoscritto dallo stesso e dal difensore avv. Gaetano Marino, e che ha concluso per il UZ chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Marezzata Nino, difensore del UZ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 3.3.2008 il GIP del Tribunale di Roma disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di UZ EN e OS DO, e della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di De OL SE, siccome indagati per diverse ipotesi di usura. Avverso tale ordinanza proponevano istanza di riesame i predetti indagati contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 13/14.3.2008 il Tribunale del riesame di Roma sostituiva la misura cautelare applicata al OS con quella degli arresti domiciliari, mentre confermava il provvedimento impugnato nei confronti del UZ e del De OL. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, il predetto UZ EN lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola senza precisare le ragioni per le quali le presunte intimidazioni poste in essere dal ricorrente sarebbero riferibili al vincolo associativo con la cosca EL - ES o altra diversamente nominata, e senza spiegare in base a quali elementi di indagine emergessero indizi in ordine all'asserito vincolo;
con la conseguenza che la suddetta aggravante era stata collegata a due sole circostanze di fatto dalle quali in realtà non poteva trarsi alcun elemento a sostegno della tesi che il predetto si sarebbe avvalso della forza intimidatrice di una associazione mafiosa, consistenti nell'avere il UZ fatto intravedere alla parte offesa IC AG una pistola che aveva indosso, e nell'avere esplicitato alla predetta parte offesa le proprie preoccupazioni per l'asilo fornito a due persone coinvolte nella strage di Duisburg.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inapplicabilità della tutela concessa al soggetto ultrasettantenne dall'art. 275 c.p.p., comma 4, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
In particolare rileva la difesa che, essendo il ricorrente soggetto ultrasettantenne, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto non solo affermare ma spiegare ed esplicitare la esistenza di quelle esigenze di "eccezionale rilevanza" atte a giustificare l'applicazione della misura cautelare più restrittiva.
Con motivi nuovi a sostegno del ricorso proposto la difesa del UZ, nel ribadire le censure sollevate con il ricorso principale, ha altresì rilevato in relazione al primo motivo di ricorso l'insussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso evidenziando che l'asserito comportamento intimidatorio realizzatosi con le condotte descritte nell'impugnata ordinanza era comunque intervenuto in un momento successivo alla stipula dell'accordo usurario, il che escludeva l'esistenza di qualsivoglia condizionamento posto in essere dal UZ al momento dell'accordo.
Ed ha rilevato altresì la difesa, in relazione al secondo motivo di ricorso, che il Tribunale del riesame non aveva assolutamente dimostrato la eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificavano l'applicazione della misura cautelare restrittiva nonostante l'età dell'indagato, essendosi limitato ad evidenziare l'esistenza di quelle condotte che si inserivano nello schema tipico del reato di usura;
ed aveva omesso altresì di motivare sulle ragioni per le quali altre misure meno afflittive non avrebbero garantito le finalità processuali e di prevenzione tutelate dalla legge.
Alla stregua di quanto sopra la difesa chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Avverso la detta ordinanza propone altresì ricorso per Cassazione, per mezzo del proprio difensore, il coindagato De OL SE lamentando parimenti la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. In particolare osserva la difesa che il
Tribunale del riesame aveva rigettato l'eccezione di mancata trasmissione del verbale in forma riassuntiva e della trascrizione dell'interrogatorio di garanzia reso da De OL il 7.3.2008 rilevando che gli atti suddetti erano stati trasmessi dal P.M. il 12.3.2008; siffatta trasmissione, tenuto conto del fatto che l'istanza di riesame era stata depositata il 5.3.2008, doveva ritenersi tardiva con conseguente lesione del diritto di difesa e quindi perdita di efficacia della misura cautelare applicata. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'art. 125 c.p.p., per violazione dell'obbligo di motivazione. In particolare rileva la difesa che nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame aveva omesso di fornire qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, essendosi limitato ad un incondizionato richiamo alle argomentazioni sviluppate dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura, senza tenere in alcun conto i rilievi sollevati in sede di istanza ex art.309 c.p.p.. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento, al fine di affermare la gravità indiziaria delle risultanze a carico del De OL, ad una presunta girata apposta dal ricorrente su un titolo consegnato dal coimputato Di IO non emergente dagli atti del procedimento;
ed avendo per il resto ritenuto il concorso del ricorrente nel contestato delitto di usura senza evidenziare l'efficienza eziologica che la presunta condotta posta in essere avrebbe avuto ai fini della realizzazione del delitto suddetto.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 274 c.p.p. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame si era affidato anche in tal caso alla motivazione per relationem, in modo completamente acritico, senza tener conto e senza motivare in ordine alle sollecitazioni difensive dedotte sul punto;
ed omettendo quindi di valutare la sussistenza, in concreto ed in termini specifici, di quelle esigenze che impongono l'adozione di una misura coercitiva personale.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza. All'udienza odierna la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal De OL e dal proprio difensore. DIRITTO
Il ricorso proposto dal UZ non è fondato.
In ordine al primo motivo di gravame concernente l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, osserva il Collegio che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola non è l'appartenenza ad associazioni criminose di tipo mafioso, bensì la metodologia usata, consistente nella evocazione, anche soltanto larvata, surrettizia, allusiva, di una organizzazione criminosa, idonea come tale ad incutere timore stante la penetrante forza intimidatrice derivante dal riferimento ad una siffatta struttura criminosa.
In particolare devesi evidenziare che il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 richiede che il delitto sia commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente, pur senza essere partecipe nei reati associativi, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione tipica dell'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato D.L., art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa.
Nel caso di specie ci muoviamo chiaramente nella prima ipotesi, avendo il Tribunale del riesame confermato l'ordinanza del GIP con il richiamo alle dichiarazioni del IC il quale avrebbe recepito come gravemente intimidatori alcuni atteggiamenti ed alcune frasi del UZ.
Pertanto l'individuazione della effettiva appartenenza del predetto ad associazione mafiosa, o comunque la contiguità a siffatta associazione, atteso che l'elemento qualificante ai fini della sussistenza della aggravante in parola è dato dalla condotta dello stesso che - con atteggiamenti larvatamente allusivi (quale la "discreta" ostentazione della pistola), o con frasi parimenti in tal senso indicative (quale il richiamo alla vicenda di Duisburg) - aveva indotto nel soggetto passivo un più grave timore di ritorsioni derivante dalla forza di intimidazione insita nella ventilata contiguità ad associazione di tipo mafioso (e sul punto giova evidenziare che il IC, allorché riferisce del timore di ritorsioni, finisce con il giustificare tale timore richiamando appunto la vicenda di Duisburg, a riprova del fatto che la condotta del UZ aveva in realtà determinato l'insorgere di siffatto timore nella soggetto passivo).
Nè alcuna rilevanza, ai fini dell'esclusione di tale aggravante, può attribuirsi alla circostanza che i detti atteggiamenti surrettiziamente allusivi fossero stati posti in essere successivamente alla originaria pattuizione usuraria. Rileva in proposito il Collegio che nel reato di usura la riscossione effettiva degli interessi maggiorati non costituisce un post factum penalmente irrilevante rispetto alla stipulazione dell'accordo usurario, ma coincide con la consumazione del delitto il quale si atteggia, in tal caso, a delitto a consumazione prolungata, perdurando sino a che non cessano le dazioni degli interessi (Cass. sez. 2, 22.5.2002 n. 419); ciò in quanto la dazione effettiva degli interessi usurari convenuti segna il momento consumativo "sostanziale" del reato (Cass. sez. 1, 19.10.1998, n. 11055). Ed in tal senso questa Sezione ha avuto modo di evidenziare che la qualificazione del reato di usura quale delitto istantaneo ad effetti permanenti "non è più attuale ed è stata superata da più recenti decisioni, oltre che ripudiata dalla quasi generalità della dottrina. L'occasione per il mutamento di indirizzo è stata offerta dalla riforma del reato di usura del 1996, che ha introdotto una speciale regola in tema di decorrenza della prescrizione, l'art. 644 ter c.p., il quale stabilisce che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale". Tale statuizione, infatti, non è allineata con l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e rappresenta - ad avviso di questo Collegio - un segnale forte di superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione. Così che, anche questa Corte, in una recente decisione ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, necessariamente realizzandosi, così, una situazione non assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata" (Cass. sez. 2, 13.10.2005, n. 41045). Argomentando da tali presupposti, l'assunto della difesa secondo cui non sarebbe configurabile l'aggravante in parola posto che il presunto comportamento intimidatorio sarebbe stato posto in essere successivamente alla stipula del contratto usurario si appalesa chiaramente inconferente, dovendosi invece ritenere che tale condotta viene ad inserirsi nell'arco della consumazione prolungata del reato suddetto, e quindi non esula da tale delitto ma si integra per contro nello schema consumativo dello stesso in considerazione della forza intimidatrice di tale condotta finalizzata alla "corretta" esecuzione da parte del soggetto passivo del patto usurario stipulato. E pertanto il ricorso sul punto non può trovare accoglimento. Per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso presentato dal UZ, concernente la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione al ricorrente dell'art. 275 c.p.p., comma 4, osserva il Collegio che, se pur condivisibile si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui la presunzione di ridotta pericolosità sociale dell'ultrassattantenne di cui al quarto comma della norma suddetta prevale, essendo dotata di maggiore specificità, sulla opposta presunzione di pericolosità sociale di cui al citato articolo, comma 3, che impone l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a determinati reati, da tale rilievo non può tuttavia inferirsi la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione per avere il decidente ritenuto egualmente applicabile il regime della custodia carceraria. In proposito ritiene il Collegio di dover procedere da un duplice ordine di considerazioni;
ed invero innanzi tutto occorre evidenziare che la disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, pone una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'età avanzata del soggetto, affidando al giudice il compito di accertare, con riferimento al caso concreto, se la complessiva valutazione della situazione di fatto sia di gravità tale da giustificare l'applicazione di una misura cautelare (Cass. sez. 1, 18.5.1994 n. 2342); in secondo luogo occorre rilevare che le esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari, e cioè dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi predenti penali, con la peculiarità che tali elementi devono connotarsi per un non comune, e cioè particolarmente spiccato allarme sociale (Cass. sez. 5, 5.12.2005 n. 2240); e pertanto tali qualificate esigenze cautelari si distinguono dalle "normali" esigenze cautelari solo per il grado di pericolo, che deve assumere una specialissima rilevanza.
Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi che il Tribunale del riesame abbia, se pur sinteticamente, evidenziato quelle esigenze di eccezionale rilevanza desumibili dalla condotta dell'interessato, protrattasi nel tempo ed indirizzata verso plurime vittime, nonché "contrassegnate da richieste asfissianti e da proposte predatorie" (siccome verificatosi nel caso del IC, pressato - per come risulta dalla ordinanza del GIP che sul piano motivazionale si integra con il provvedimento del Tribunale del riesame - per sottoscrivere una scrittura privata con la quale avrebbe dovuto intestare al UZ l'intera sua proprietà stimata almeno Euro 700.000,00, e che si era impegnato ad iscrivere ipoteca sulle proprietà immobiliari intestate alla società della quale era egli era titolare); trattasi, per come evidenziato dai giudici del riesame, di condotte sintomatiche di una allarmante personalità del UZ, e che, osserva il Collegio, esprimono un grado di pericolosità ben più rilevante di quello previsto in generale dell'art. 274 c.p.p., lett. c), per l'adozione di una misura cautelare.
E pertanto correttamente i giudici del riesame hanno fatto riferimento alle specifiche modalità del fatto, traendo da siffatte modalità argomenti concreti e decisivi sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, giungendo alla formulazione di una prognosi di allarmante e rilevantissima pericolosità sociale dell'indagato in funzione di salvaguardia della collettività, che giustifica l'applicazione della misura adottata. E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Per quel che riguarda l'altro ricorrente De OL SE rileva il Collegio che all'odierna udienza è pervenuto atto di rinuncia al relativo ricorso, a firma congiunta dell'interessato e del difensore, per sopravvenuta mancanza di interesse.
Orbene, tale rinuncia determina ipso iure, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), l'inammissibilità del ricorso comportando la preclusione, in capo al giudice, di ogni attività comunque delibativa di qualsiasi situazione processuale a lui devoluta o rilevabile d'ufficio.
Di conseguenza il ricorso del UZ va rigettato mentre il ricorso del De OL va dichiarato inammissibile;
tale pronuncia comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, per quel che riguarda il De OL, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna dello stesso al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il UZ è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del UZ.
Dichiara inammissibile il ricorso del De OL;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il De OL della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008