Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che un'autonoma consorteria delinquenziale, la quale mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, abbia conseguito - in concreto e nell'ambiente nel quale essa opera - un'effettiva capacità di intimidazione, non rilevando il riconoscimento da parte dell'associazione criminale "casa madre". (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie delittuosa in relazione ad un'associazione criminale, denominata "bastarda", che, operando in Piemonte, si era costituita secondo i criteri tipici dei locali di ndrangheta senza, però, chiedere l'autorizzazione dei gruppi calabresi, ma adottando metodi e comportamenti percepiti all'esterno come tipicamente mafiosi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 13635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13635 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/03/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 927
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 42953/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AN N. IL 12/01/1976;
avverso l'ordinanza n. 1268/2011 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 29/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Lettieri chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Calabrese chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Torino confermava l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di VE IN in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Richiamava per relationem l'ordinanza applicativa e osservava che l'inchiesta aveva ad oggetto una vasta e complessa indagine conseguente alla morte di NÀ GI e alla collaborazione di CA RO che aveva riferito della struttura, organizzazione e funzionamento della 'ndrangheta nei territori calabrese e piemontese. L'indagine si era poi arricchita di molte altre fonti di prova, come le dichiarazioni del pentito AN RO, la cui credibilità era già stata testata in numerosi procedimenti. L'accusa rivolta all'indagato è quella di far parte del gruppo denominato "la bastarda" in quanto costituito da soggetti che non avevano chiesto l'autorizzazione all'apertura della locale ai boss calabresi e quindi non erano riconosciuti;
la mancanza di questo rapporto gerarchico non elideva affatto la natura mafiosa del gruppo che adottava metodi e comportamenti tipici della condotta mafiosa e quindi ben poteva essere ritenuta una associazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p. anche se non erano stati contestati reati fine. Dalle intercettazioni ambientali eseguite sull'auto del capo CH emergeva con evidenza che il gruppo cercava la propria affermazione nel territorio indipendentemente dal riconoscimento della 'ndrangheta storica. In particolare si osservava che dalle conversazioni intercettate emergeva che i sodali della "bastarda" non erano riconosciuti dalle "locali" regolari, ma rispondevano solo alla societa' calabrese ed in particolare quella di CH rispondeva alla società di Solano, frazione di Bagnara. Da altre conversazioni riferibili ad altre strutture emergeva la medesima definizione delle bastarde e cioè che tali erano quando erano costituite senza avvertire che veniva aperta una "locale", e, pur non essendo riconosciute dai vertici calabresi, operavano con le stesse modalità delle "locali" riconosciute. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto la struttura denominata "bastarda" non aveva alcun radicamento nel territorio di provenienza e cioè la Calabria ma solamente nel torinese, contrariamente a quanto riferito nell'ordinanza che aveva travisato il contenuto di alcune intercettazioni;
da ciò ne discendeva che mancava nella struttura associativa la capacità di proiezione esterna, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità che aveva osservato come l'associazione mafiosa si caratterizzava per la forza intimidatrice del vincolo associativo, per la condizione di assoggettamento e l'omertà e quindi per la percezione all'esterno che la collettività ha della forza e dell'efficienza del gruppo criminale di riferimento. Deduceva poi difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi individuati solo nelle conversazioni nelle quali l'indagato era parte e veniva informato da altro delle azioni poste in essere dalla locale;
l'ordinanza aveva ritenuto che la partecipazione a tali conversazioni era già di per se idonea a dimostrare l'intraneità al sodalizio, hi realtà il contenuto di tali conversazioni non faceva riferimento al sodalizio ma a singoli soggetti, spesso in lite tra loro, e quindi la loro interpretazione in senso negativo era frutto di un salto logico inaccettabile. Mancava infine ogni valutazione in merito all'apporto che l'indagato avrebbe dato al sodalizio.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo di ricorso. Infondato appare infatti il primo motivo che ritiene insussistente nel caso di specie il sodalizio criminoso per la circostanza che la struttura definita "bastarda" non sarebbe riconosciuta ne' dai locali ne' dalla casa madre e quindi non avrebbe quelle caratteristiche di dipendenza dalla forza intimidatrice della mafia che era riconoscibile all'esterno. Deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha sempre affermato che quando una associazione criminosa dirama le sue articolazioni in aree territoriali diverse da quelle di origine, deve avere quelle caratteristiche esteriori che il metodo mafioso sottintende affinché sia lo strumento per la realizzazione dei fini che la norma prevede (Sez. 5^ 13 febbraio 2006 n. 19141, rv. 234403). Tale principio deve intendersi nel senso che tale esportazione dal territorio di origine deve essersi realizzato in modo che sia percepibile anche in quei territori il metodo utilizzato come mafioso e quindi come strumento di soggezione e di perseguimento dei propri fini illeciti. Non significa affatto che sia necessaria una sorta di validazione del metodo mafioso dalla casa madre, per cui se una diramazione non è riconosciuta dalla casa madre o dalle filiali ufficiali non è mafia. I suoi metodi sono mafiosi quando sono percepiti all'esterno come tali indipendentemente dalla circostanza che facciano parte della rete mafiosa ufficiale o ufficiosa. Non ha quindi alcun rilievo come si colloca la compagine mafiosa in quella di origine ne' che venga o meno riconosciuta ma che venga percepita come tale all'esterno. Deve invece essere accolto il secondo motivo e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio non essendo stato esplicitato in alcun modo l'entità dei gravi indizi a carico dell'indagato se non per il fatto di aver ascoltato il capo riferire alcuni fatti della vita della struttura criminale;
si tratta quindi di un elemento che da solo non appare idoneo a configurare i gravi indizi, mancando ogni tipo di riferimento a elementi di riscontro oggettivo, costituiti da dichiarazioni o fatti, che dimostrino l'inserimento del VE nella compagine criminosa.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012