Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 13635
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Sentenza 28 marzo 2012

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Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che un'autonoma consorteria delinquenziale, la quale mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, abbia conseguito - in concreto e nell'ambiente nel quale essa opera - un'effettiva capacità di intimidazione, non rilevando il riconoscimento da parte dell'associazione criminale "casa madre". (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie delittuosa in relazione ad un'associazione criminale, denominata "bastarda", che, operando in Piemonte, si era costituita secondo i criteri tipici dei locali di ndrangheta senza, però, chiedere l'autorizzazione dei gruppi calabresi, ma adottando metodi e comportamenti percepiti all'esterno come tipicamente mafiosi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 13635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13635
    Data del deposito : 28 marzo 2012

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