Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso ed è altresì compatibile con la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen..
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- 1. Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcereGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È caduto, con una decisione non imprevedibile ma niente affatto scontata, un altro «pezzo» dell'ormai famigerata disciplina della carcerazione «obbligatoria», di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Un altro caso, dunque, nel quale la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere si è rivelata priva di un'adeguata giustificazione razionale. Non si trattava, come accennato, di un caso «facile», nonostante l'ormai lunga serie di pronunce manipolatorie con le quali la Corte, in relazione ogni volta ad una delle singole fattispecie comprese nella previsione processuale, ha trasformato il divieto assoluto di misure alternative alla carcerazione in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 398
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 035232/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RI N. IL 29/04/1970;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Grimaldi Caroleo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2007 la Corte d'assise d'appello di Palermo confermava fra l'altro la penale responsabilità di ZO NO e LA RI per il delitto ex artt. 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 di concorso in estorsione aggravata in danno di Nuzzolese Virginio.
Propone ricorso il LA, deducendo:
1)- che è rimasta indimostrata, per la inidoneità delle addotte risultanze orali (dichiarazioni di Giuffrè) e documentali ("bigliettini" inviati da ZO NO al Giuffrè), la sua presunta funzione di intermediazione nelle richieste estorsive, cui egli ha affermato di avere invece fatto fronte in proprio, rimanendo così vittima del delitto;
2)- che illegittimamente è stata negata la rinnovazione del dibattimento per l'escussione ex art. 210 c.p.p. della presunta vittima Nuzzolese, con l'inaccettabile argomentazione che il medesimo si era già avvalso, in primo grado, della facoltà di non rispondere;
3)- che doveva essere escluso l'aumento di pena per le aggravanti di cui al coord. disp. art. 629 cpv. c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, integrate dalla mera appartenenza all'associazione mafiosa e incompatibili fra di loro. Con motivi nuovi la difesa ha ripreso e sviluppato le prime due doglianze di cui al ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il motivo di cui sopra sub 1, si osserva che l'impugnata sentenza ha illustrato in modo logico e compiuto le ragioni (che resistono tranquillamente alle censure mosse, basate sostanzialmente, anche negli sviluppi di cui ai motivi nuovi, su valutazioni alternative del materiale probatorio) della ricostruzione e interpretazione delle risultanze processuali nel senso del coinvolgimento del prevenuto nella contestata estorsione. Quanto alla richiesta oggetto del motivo di cui sopra sub 2, la motivazione della sua reiezione da parte del giudice d'appello (basata sull'assenza di elementi idonei a far ritenere che il Nuzzolese mutasse la sua pregressa scelta di silenzio e sulla completezza del materiale, istruttorio) appare non illogica e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, sent. n. 7569 del 21/04/1999, Jovino). In ordine, infine, al motivo di cui sopra sub 3, rilevasi che trattasi di doglianza non formulata in appello e, comunque, infondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è
configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. U, sent. n. 10 del 28/03/2001, Cinalli) ed è altresì compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2 (Sez. 1, sent. n. 43663 del 18/10/2007, Colletti).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009