Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1998, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NI BADIA Presidente del 09/12/98
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.2213
3. " Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO " N.19628/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da La AN GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 9.12.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GI Febbraro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29.6.1996, il Pretore di Palermo, sezione distaccata di Monreale, dichiarava La AN NI, La AN GI e SC OS colpevoli dei reati di rissa e lesioni personali, condannandoli, ciascuno, alla pena di tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 9.12.1997, riduceva la pena alla SC e confermava l'impugnata sentenza nei confronti degli altri imputati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo La AN GI, il quale deduce vizio di mancanza di motivazione per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi in ordine a tutti i punti di doglianza evidenziati nei motivi di appello, limitandosi ad esaminare globalmente tutta la vicenda. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono del tutto generici.
Per essere specifici i motivi di impugnazione devono concretarsi nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell'impugnazione; nella esposizione, ancorché coincisa, ma chiara, delle censure che si muovono ai punti indicati, onde consentire a detto giudice di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. Ne consegue che nel caso di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem dei motivi di appello, per denunciare, in riferimento ad essi, la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza, mancando ogni possibilità di individuare le ragioni sulle quali la doglianza è fondata e, conseguentemente, di consentire un adeguato controllo sul punto.
Ciò premesso, essendosi il ricorrente limitato a lamentare genericamente la omessa pronuncia sui motivi di doglianza evidenziati nei motivi di appello, il ricorso, non rispondendo al criterio di specificità, deve essere dichiarato inammissibile. La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado del giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tale ipotesi si è in presenza di una causa originaria di inammissibilità del gravame la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 11.2.1995, Cresci, RIV 199903).
Nel caso di specie, pertanto, la rilevata sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, preclude di dichiarare la prescrizione del reato maturatasi successivamente all'atto di impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999