Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Le modalità della testimonianza ed il contegno tenuto dal testimone rientrano tra gli elementi valutabili come indicativi di "inquinamento probatorio", idonei a giustificare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto sintomatica di pressioni esterne la simultanea ed omogenea ritrattazione operata dalle otto testimoni d'accusa in assenza di una plausibile giustificazione).
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 49579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49579 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1904
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 19531/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NI N. IL 31/12/1983;
2) RE OL N. IL 03/03/1982;
avverso la sentenza n. 2427/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 03/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Bonacci Antonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 3 febbraio 2009, ha ritenuto PR NI e PR KO responsabili dei reati di favoreggiamento e struttamento della prostituzione di almeno dieci donne clandestine e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la censura difensiva sulla indeterminatezza del capo di imputazione e sulla non inseribilità nel fascicolo del dibattimento dei verbali degli appostamenti della Polizia Giudiziaria. Indi, hanno rilevato come la responsabilità degli appellanti fosse provata dalle esperite indagini e dalla irruzione effettuata dagli investigatori nel circolo gestito dai PR in esito alla quale emergeva che nel locale varie ragazze si prostituivano. Le donne, in sede di Polizia, hanno confermato la circostanza precisando che parte degli introiti del meretricio erano destinati ai gestori del locale;
tali dichiarazioni sono state correttamente recuperate a sensi dell'art. 504 c.p.p., comma 4 dal momento che le donne al dibattimento avevano modificato il loro racconto accusatorio in esito ad una pressione esterna. Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il capo di imputazione non era tassativo perché non precisava il tempo del commesso reato, il numero ed il nome delle parti lese e chi fosse la minorenne:
- che le relazioni di servizio contenevano accertamenti riproducibili in dibattimento e, quindi, non erano atti irripetibili inseribili nel fascicolo del Giudice;
- che, in merito alla praticabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4, non vi sono elementi concreti per ritenere che le testimoni avessero subito un condizionamento: sul punto, la Corte ha trascurato la differenza tra condotta illecita sui dichiaranti e condotta illecita degli stessi che integra il reato di falsa testimonianza;
- che, comunque, non era applicabile la aggravante della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7 dal momento che era provato un solo rapporto sessuale tra una ragazza e un cliente;
- che i Giudici non hanno effettuato la individuazione (necessaria in vista della applicazione del condono) del reato più grave sul quale hanno incrementato la pena per la continuazione.
In merito alla prima deduzione, è appena il caso di ricordare come il Pubblico Ministero debba formulare, a sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 1, sub c, il capo di imputazione in modo chiaro, preciso e completo sì da permettere allo interessato di interloquire su ogni elemento dell'accusa; il fine della norma è quello di consentire all'imputato una completa azione difensiva e di effettuare una meditata scelta sulla linea processuale da assumere. Nel caso concreto, i ricorrenti ritengono deficitario il capo di imputazione sotto il profilo che non conteneva il nome delle parti lese e l'epoca del commesso reato.
Ora, poiché era chiaramente contestato agli imputati che almeno dieci ragazze che lavoravano nel loro locale si prostituivano nel prive, non è dato comprendere la ragione per la quale la precisazione del nome delle parti lese (ben nota ai PR) consentisse una migliore tattica defensionale;
inoltre, gli episodi criminosi erano sufficientemente collocati nel tempo con la precisazione della data finale della continuazione. Relativamente alle relazioni di servizio, le Sezioni Unite (sentenza 41281/2006) hanno puntualizzato che sono atti irripetibili se contengono un tipo di accertamento che non è possibile compiere nuovamente nel dibattimento ed, in particolare, se contengono la descrizione di una attività materiale ulteriore a quella investigativa e non riproducibile ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone soggette a modificazione;
questo era il caso in esame per cui la conclusione della Corte territoriale non è censurabile. Tanto premesso, si rileva che i Giudici di merito hanno valutato come prova dei fatti le dichiarazioni di otto testi (donne che si prostituivano nel locale degli imputati) acquisite a seguito di contestazioni a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Sul punto, la costane giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come l'applicazione della norma implichi la apertura di un microprocedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere che il dichiarante sia stato sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, o promesse si denaro o altra utilità) al fine di non deporre il vero o di deporre il falso. Il procedimento incidentale ha lo scopo di verificare se si è in presenza di condotte illecite sui dichiaranti (che hanno impedito la corretta esplicazione del contraddittorio) o dei dichiaranti (che integra la fattispecie di falsa testimonianza e non consente il ricorso alla norma dell'art. 500 c.p.p., comma 4 come ha chiarito la Corte Costituzionale con ordinanza 518/2002, 453/2002, 137/2005). A tale fine, gli elementi raccolti, nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; sono sufficienti elementi indiziari che - valutati sulla base di parametri di ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale (ex plurimis Cass. Sezione 2^ sentenza 38894/2008). A sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, l'indagine può essere condotta "anche per le circostanze emerse nel dibattimento" e, di conseguenza, le modalità della testimonianza ed il contegno tenuto dal testimone assumono rilevanza ai fini della prova della sua manipolazione (Cass. Sez. 6^ sentenza 37112/2004, Sez. 2^ 5997/2008):
in altre parole, si può desumere anche dalle peculiarità della ritrattazione elementi dai quali inferire che il soggetto sia stato indotto ad affermare il falso in giudizio.
Nel caso concreto, l'elemento sintomatico della pressione esterna condizionante le otto testimoni è stato desunto dai Giudici dalla circostanze che le donne (dopo avere rilasciato precise e spontanee dichiarazioni a carico degli imputati) abbiano mutato all'unisono la versione (negando anche quello che emergeva dalla diretta constatazione degli investigatori) senza fornire una plausibile giustificazione del loro comportamento.
Ora la simultanea ed omogenea ritrattazione, l'inspiegabile e comune condotta processuale di ben otto testimoni - che hanno rimosso dalla loro memoria solo quei particolari che si riverberano ai danni degli imputati - giustifica il ragionevole convincimento che le dichiaranti fossero mosse non da una individuale e spontanea motivazione a deporre il falso, ma fossero le pedine di strategia - attribuibile agli imputati (ai quali solo giovava la ritrattazione) oppure a persone loro vicine - tendente ad inquinare la loro deposizione. La ritrattazione delle testimoni è la cartina di tornasole di condizionamenti esterni che hanno determinato le donne a recitare un brogliaccio da altri predisposto ed a ribaltare immotivatamente il contenuto delle loro precedenti dichiarazione che erano in sintonia con le investigazioni espletate;
la spiegazione alternativa proposta dai ricorrenti è squalificata dalla omogeneità e sovrapponibilità delle dichiarazioni dibattimentali delle testimoni e dalla loro selettiva memoria solo per i fatti che non danneggiano gli imputati. Tale rilievo soddisfa lo standard probatorio richiesto nel procedimento incidentale e consente di ritenere che le dichiaranti siano state eteroindotte da pressioni esterne a mentire. In merito alla continuazione, la censura dei ricorrenti è, all'evidenza, manifestamente infondata dal momento che le persone dedite alla prostituzione erano numerose e l'attività antigiuridica protratta nel tempo.
La problematica relativa alla eventuale applicazione dello indulto ed alla individuazione del reato più grave sarà affrontata e risolta in sede esecutiva.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009