Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 49579
CASS
Sentenza 4 novembre 2009

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Massime1

Le modalità della testimonianza ed il contegno tenuto dal testimone rientrano tra gli elementi valutabili come indicativi di "inquinamento probatorio", idonei a giustificare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto sintomatica di pressioni esterne la simultanea ed omogenea ritrattazione operata dalle otto testimoni d'accusa in assenza di una plausibile giustificazione).

Commentario1

  • 1La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 49579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49579
Data del deposito : 4 novembre 2009

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