Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
La sanzione dell'inutilizzabilità che, ai sensi dell'art. 16 quater, comma nono, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modd. in L. 15 marzo 1991 n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001 n. 45), colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e, dunque, non alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2007, n. 35368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35368 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/06/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 892
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 8343/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) D'AR ARNDO PE, N. IL 21/11/1954;
2) MA AR, N. IL 01/09/1976;
avverso SENTENZA del 25/07/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EP Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello del P.G.; rigetto dei ricorsi di D'RM e AN.
uditi i difensori Avv. Gagliano Antonio e Florio Sinatra. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Gip del tribunale di Caltanisetta, con sentenza camerale deliberata il 27 ottobre 2005, dichiarava gli imputati D'RM RMndo EP e AN MA, colpevoli del reato loro contestato al capo L (partecipazione ad una associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "clan Madonia", costituente un'articolazione territoriale dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e segnatamente della fazione della medesima associazione, denominata "clan EL") e condannava, rispettivamente, il D'RM, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed il AN alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.
Con la stessa sentenza i predetti imputati venivano invece assolti, con la formula per non aver commesso il fatto, dagli altri reati loro contestati in rubrica (tentato omicidio in danno di TR NU e TR IE;
omicidio in danno di TR NU e NO RE e le connesse imputazioni relative alla detenzione e porto di armi comuni da sparo); episodi delittuosi che, secondo la contestazione mossa agli imputati, si inscrivevano nell'ambito della lotta in corso a Gela tra le due fazioni - la famiglia IN e la famiglia EL - della medesima organizzazione criminale.
2. Avverso tale decisione proponevano appello il Pubblico Ministero della DDA presso il Tribunale di Caltanisetta, ed i difensori degli imputati.
2.1 All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Caltanisetta, con sentenza del 25 luglio 2006 (depositata il 16 dicembre 2006), dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Distrettuale della Repubblica, in attuazione della legge n. 46/2006 ed in parziale riforma della sentenza appellata, applicava di ufficio, ad entrambi gli imputati, la libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni uno e confermava l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale, relativamente alla conferma dell'assoluzione degli imputati, con dichiarazione del 22 gennaio 2007, deducendo l'illegittimità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (testuale ed extratestuale); sia i difensori di AN MA e D'RM RMndo EP, con riferimento alla condanna dei predetti imputati per il reato associativo.
3.1 Secondo il PM ricorrente la sentenza di proscioglimento è viziata da una ingiustificata sottovalutazione, ed in taluni casi nell'omesso esame, delle risultanze delle indagini preliminare, che ove correttamente valutate, avrebbero comportato la condanna dell'imputato.
In particolare, richiamando espressamente il contenuto dell'appello del PM dichiarato inammissibile, in ricorso si sostiene che il Gip non aveva adeguatamente considerato: che l'accusa mossa al AN di aver svolto il ruolo di "depositario e custode" delle armi utilizzate per la commissione dei delitti di cui trattasi, trovava conferma nelle dichiarazioni del collaborante EL NU, rese per conoscenza diretta, essendo egli il mandante e l'organizzatore del duplice omicidio, e per aver appreso della compartecipazione dell'imputato da AV NG, il quale aveva riferito al collaboratore che le armi utilizzate dagli autori materiali del duplice omicidio (IS NC e LO EP) erano state fornite dal coimputato SC NU e temporaneamente custodite dall'imputato all'interno del box di vendita di frutta e verdura di cui era all'epoca gestore;
che analoghe dichiarazioni accusatorie erano state formulate dall'altro collaborante EL GI;
che anche il collaborante TR NC aveva reso rilevanti dichiarazioni accusatorie a carico del AN, basate sulle notizie ricevute da una fonte qualificata, AR UI, che aveva personalmente assistito al duplice omicidio riconoscendo nell'imputato uno degli autori delazione omicida;
dell'allontanamento da Gela del AN in epoca immediatamente successiva all'episodio;
dell'accertata frequentazione di persone aderenti al Clan Emmanuello. Deduce ancora il PM, con riferimento all'assoluzione del Magnucco, che il primo giudice ha errato, altresì, nell'affermare la mancanza di adeguati riscontri alle dichiarazioni accusatorie, salvo poi ravvisare, contraddittoriamente, sia pure con riferimento al reato associativo, una conferma delle accuse nella circostanza che l'imputato era effettivamente il gestore di un banco di vendita di frutta e verdura.
Con riferimento al proscioglimento dell'imputato D'RM, il PM ricorrente, facendo riferimento alle argomentazioni svolte nell'atto di appello dichiarato inammissibile, ha dedotto la sottovalutazione:
delle dichiarazioni accusatorie del EL NU, che aveva riferito della partecipazione dell'imputato ad una riunione preparatoria delazione omicidaria;
di quelle rese da EL GI, che aveva riferito delle confidenze ricevute dallo stesso imputato circa la fornitura di una parte delle munizioni utilizzate per l'agguato; del contenuto di colloqui telefonici tra altri appartenenti del clan EL, da cui si ricavava la rilevanza raggiunta dal prevenuto all'interno del sodalizio;
delle dichiarazioni del collaboratore RI, che aveva riferito circa i timori manifestatigli dall'imputato in merito alle conseguenze di una collaborazione con la giustizia dei fratelli EL.
3.2 Quanto poi all'impugnazione proposta dal AN, le censure sollevate in ricorso, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, riguardano:
a) la "inutilizzabilità, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, ex art. 16, quater, comma 9, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82", della dichiarazione accusatoria resa (in data 29.5.2004) nei riguardi dello stesso AN dal collaborante EL (NU), per essere già scaduto a tale data il prescritto termine di 180 giorni "dalla intervenuta collaborazione";
b) l'erroneità del giudizio di colpevolezza formulato nella sentenza impugnata, in quanto le dichiarazioni accusatorie rese dai germani NA non "potevano essere considerate alla stregua, di riscontro (reciproco) dell'attendibilità delle rispettive dichiarazioni individuali, dato che il collaborante NA GI ha riferito di avere conosciuto il MA come un appartenente al gruppo EL, in epoca successiva all'arresto degli affiliati CA e MO (ovvero in epoca successiva a 22 aprile 1999), con la conseguenza che nella fattispecie non poteva fondatamente sostenersi l'esistenza della così detta "convergenza del molteplice", considerata la diversa collocazione temporale dei relativi episodi ed il rilievo che lo stesso collaborante nulla di specifico aveva riferito sul conto dell'odierno appellante";
c) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che andavano invece concesse "in considerazione dell'attività lavorativa esplicata nel tempo e dell'allontanamento dal territorio gelese.
3.3 Quanto invece all'impugnazione proposta dal D'RM, le censure sollevate in ricorso, sotto il profilo della violazione di legge (art. 527 c.p.p., n. 1, art. 546 c.p.p., lett. "e", art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 581 c.p.p., lett. "c" ed "e" in relazione all'artt.597, 605 c.p.p. e degli artt. 192 c.p.p., commi 1 - 4, art. 194 c.p.p., comma 3 e art. 195 c.p.p.) e del vizio della motivazione,
riguardano l'affermazione di responsabilità per il reato associativo a cui i giudici di merito erano pervenuti prescindendo totalmente dalle deduzioni difensive prospettate nei motivi di appello, valorizzando dichiarazioni generiche ed inattendibili intrinsecamente tese da EL NU, prive di qualunque riscontro estrinseco, tale non potendosi ritenere quelle, non veritiere, di altri collaboratori di giustizia, registrandosi in definitiva l'assenza sia del molteplice che della convergenza.
4. Con memorie difensive depositate rispettivamente il 4 maggio ed il 6 giugno 2003, la difesa del AN e quella del D'RM, con riferimento all'impugnazione proposta dal PM, ne hanno eccepito l'inammissibilità, in quanto proposta oltre il termine di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, che nel caso in esame, si deduce, avrebbe iniziato a decorrere dal 25 luglio 2006, data della pronuncia della sentenza di appello, che conteneva la declaratoria d'inammissibilità, e non già dal 16 dicembre 2006, data di deposito della sentenza, ovvero dal 19 dicembre 2006, data di comunicazione al PG dell'avviso del deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva preliminarmente la Corte, con riferimento al ricorso del PG, che lo stesso va dichiarato inammissibile. A prescindere, infatti, dall'eccezione di tardività del gravame, in quanto proposto il 22 gennaio 2007 ben oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità dell'appello di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 3, che da parte della difesa si sostiene coincida con la lettura del dispositivo della sentenza che conteneva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta comunque decisivo il rilievo che il ricorso, sub specie di denunzia di un vizio motivazionale, si risolve, in effetti, nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali che hanno formato oggetto da parte del giudice di merito di adeguata e logicamente coerente valutazione, come tale inammissibile in sede di legittimità.
2. Quanto ai ricorsi proposti dai difensori degli imputati CO e D'RM, ritiene il Collegio che gli stessi sono privi di fondamento e che vadano quindi rigettati.
Priva di pregio risulta, in primo luogo, l'eccezione, riproposta dalla difesa del CO con il primo motivo di gravame, di inutilizzabilità della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore EL NU il 29 maggio 2004, in quanto resa dopo i previsti 180 giorni dall'inizio della collaborazione. Al riguardo occorre rilevare che la Corte territoriale ha disatteso tale eccezione evidenziando, in diritto, che l'onere di tempestiva raccolta delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal collaborante non poteva essere interpretato nel senso che entro tale termine costui dovesse riferire la totalità dei fatti delittuosi commessi dal soggetto accusato, sempre per altro che la posizione dell'accusato fosse stata menzionata nel così detto "verbale illustrativo" e non costituisse dunque un quid novi rispetto al contenuto originario dello stesso verbale;
e che nello specifico il EL, aveva tempestivamente menzionato l'imputato non solo con riferimento al suo coinvolgimento nell'omicidio di TR NU - circostanza questa, che seppure ritenuta non sufficiente a fondare una pronuncia di condanna in merito a tale specifico reato doveva comunque considerasi indicativa della sua intraneità al sodalizio mafioso - ma lo aveva altresì espressamente menzionato, nel verbale illustrativo della collaborazione, come un affiliato al clan mafioso e presente ai colloqui da lui avuti con TR NU. Orbene, a fronte di tale adeguata e condivisibile motivazione, in ricorso si obietta, genericamente, che il riferimento contenuto nel verbale illustrativo al CO con riferimento al reato associativo sarebbe vago ed impreciso, omettendo di considerare che questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 8836 del 10/1/2006 - 14/3/2006, rv. 233579 ric. Cammalleri) ha escluso che le dichiarazioni assunte nel verbale illustrativo debbano avere carattere di compiuta specificità e che nel caso in esame la dichiarazione riguardante il Magnucco presentava comunque un sufficiente grado di determinatezza ed inferenza al reato di cui trattasi (partecipazione ad incontri tra affiliati alla cosca), senza contare che da parte del ricorrente neppure si specifica l'esatto contesto in cui sono state rese le dichiarazioni del 29 maggio 2004 di cui si deduce l'inutilizzabilità; indicazione pur necessaria ove si consideri che la sanzione di inutilizzabilita che, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 9, conv. con modifica in L. 15 marzo 1991, n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14), colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (in tal senso Cass, Sez. 5, sentenza n. 18061 del 13/3/2002 - 13/5/2002, riv. 221912, ric. Bagarella L ed altri).
Del tutto generica deve ritenersi, altresì, la preliminare censura mossa alla sentenza impugnata della difesa del D'RM, con la quale si deduce che i giudici di appello non avrebbero dato alcun conto degli specifici rilievi mossi nelle doglianze in appello, di cui però non viene indicato l'esatto contenuto.
Quanto poi agli ulteriori motivi di gravame prospettati nei due ricorsi - di contenuto identico e quindi esaminabili unitariamente - afferenti al merito e riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza logica e giuridica delle dettagliate argomentazioni fornite dai giudici di appello con riferimento agli elementi di prova a carico del AN e del D'RM in ordine al reato associativo loro contestato, è agevole rilevare che gli stessi risultano sostanzialmente diretti ad una rilettura degli elementi probatori, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Al riguardo va rilevato, infatti, che entrambi i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali a carico del AN e del D'RM sussistevano rilevanti elementi di prova, sufficienti a fondare una pronuncia di colpevolezza, mediante l'analitica enunciazione degli stessi, pluralità di dichiarazioni accusatorie provenienti da attendibili collaboratori di giustizia, intrinsecamente coerenti e tutte significativamente convergenti e reciprocamente riscontrate.
Ugualmente infondato risulta il terzo ed ultimo motivo di gravame prospettato dalla difesa del AN relativo al diniego delle attenuanti generiche, ove si consideri il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo"; obbligo di motivazione che deve ritenersi certamente assolto nel caso in esame, avendo i giudici di appello ritenuto ostativa alla concessione delle attenuanti una pluralità di ragioni, tra cui oltre il ruolo operativo assunto nel sodalizio, che infondatamente il ricorrente ritiene indimostrato in forza del proscioglimento dall'accusa di concorso in omicidio, anche la gravità del reato, e la pervicace negazione di ogni responsabilità (per la valutabilità di tale dato si veda ex multis Cass., sez. 2, sentenza n. 2889 del 27/2/1997 - 27/3/1997, rv. 207560 ric. Zampilla).
Il rigetto dei ricorsi proposti dal D'RM e AN comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Rigetta i ricorsi di D'RM e AN, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007