Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 26553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26553 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
26553 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/06/2007
SENTENZA
N.949107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott. ESPOSITO ANTONIO
N. 014945/2007 2.Dott. BERNABAI RENATO 11
3. Dott. MACCHIA ALBERTO 11
4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 22/07/1960 1) ON ANTONIO
avverso ORDINANZA del 13/02/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMBROSIO ANNAMARIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr-
Day
udito il difensore avv. Vita IN che ha concluso per l'accoglimento del ricorso:
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 13-2-2007, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame avverso l'ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. di Castrovillari nei confronti di ON
IO in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 644 co.1, 2 e 5 nn.3 e 4 e 629 e 61 n.2 c.p.
(capi A, B e D > dell'imputazione provvisoria) annullava l'ordinanza limitatamente al capo D'; confermava per il resto il provvedimento impugnato e la misura in atto applicata. In motivazione il Tribunale per quanto interessa in questa sede osservava che l'eccezione di incompetenza del G.I.P. di Castrovillari era infondata: ciò in quanto non era noto il luogo in cui era avvenuta la pattuizione degli interessi (questo, non potendo individuarsi in Sala Consilina, come sostenuto dalla difesa, atteso che dalle dichiarazioni della p.o. OL risultava quella era stato il luogo in cui era avvenuto il primo incontro con il coindagato ED IN e non già il luogo di pattuizione degli interessi); invece l'ultimo luogo in cui era avvenuta l'azione (e cioè la dazione degli interessi usurari) era noto e ricadeva in territorio di Laino Borgo, per cui correttamente la competenza si radicava in
Castrovillari.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di usura di cui ai capi A> e B>, rappresentati principalmente dai risultati di una copiosa e cospicua attività di intercettazioni telefonica e ambientali,
pienamente utilizzabile stante la legittimità dei provvedimenti con cui erano state richieste,
autorizzate o convalidate, prorogate o disposte. A tale substrato indiziario si aggiungevano gli esiti delle investigazioni, degli accertamenti e dei servizi dinamici di P.G. che offrivano un ulteriore riscontro alla fondatezza della tesi accusatoria, evidenziando un'allarmante coacervo di indizi in ordine alla perpetrazione di un'intesa e articolata attività usuraria. In
particolare il Tribunale riportava stralci delle conversazioni intercettate ritenendole emblematiche della natura usuraria degli interessi corrisposti dal OL ed evidenziando
1 come dalle stesse emergesse chiaramente il ruolo svolto dal prevenuto nel costringere la vittima, con il contributo attivo del ED in qualità di esattore, alla dazione di interessi al tasso annuo del 120% e del 72% in cambio del corrispettivo elargitogli per complessivi €
40.000,00 (in due tranche di € 10.000,00 e € 30.000,00).
Relativamente alle esigenze cautelari il Tribunale evidenziava il pericolo di reiterazione, avuto riguardo alle condotte plurime e reiterate, indicative dell'esistenza di un abitus operandi;
inoltre gli esiti delle indagini evidenziavano che si trattava di attività tuttora in corso ed estesa in luoghi e regioni diverse, per cui l'unica misura adeguata, attesa la gravità degli indizi e delle esigenze, era quella custodiale.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ON, per mezzo del difensore, deducendo:
- violazione, errata, illegittima e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. e correlativa illegittimità dell'ordinanza custodiale per incompetenza del G.I.P. di Castrovillari;
secondo il ricorrente il luogo della pattuizione degli interesse è «ovviamente» Sala Consilina, perché qui avvenne l'incontro propiziato dal ED con il OL;
mentre nessuna attività venne posta in essere dal ON, in territorio di Castrovillari, dove mai lo stesso si sarebbe recato;
· violazione, errata, falsa e illegittima applicazione dell'art.273 c.p.p. per assoluta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che possano giustificare la misura cautelare in carcere, oltrechè difetto e manifesta illogicità della motivazione;
secondo il ricorrente non vi sarebbe alcun indizio per riferire al ON l'attività di usura di cui avrebbero millantato>>> terzi, tra cui il ED;
· violazione, errata, falsa e illegittima applicazione dell'art.274 c.p.p. per assoluta insussistenza delle esigenze cautelari poste alla base della misura della custodia in carcere,
oltrechè difetto e manifesta illogicità della motivazione;
il ricorrente rimarca che siffatte esigenze vanno desunte congiuntamente dalla «specifiche modalità e circostanze del fatto» e dalla «personalità» dell'indagato e lamenta che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sia carente; oal
2 -· violazione, errata, illegittima e falsa applicazione dell'art.275 c.p.p. nella scelta della misura cautelare applicata, oltrechè difetto e manifesta illogicità della motivazione.
- violazione, errata, falsa applicazione e illegittima applicazione dell'art. 125 c.p.p. in riferimento agli artt. 111 Cost. e 309 c.p.p. che determinano nullità dell'impugnata ordinanza e provvedimenti per omessa motivazione.
2.1. In ordine alla questione di competenza si osserva, in conformità con la più
recente giurisprudenza, che in tema di usura, deve escludersi, anche alla luce del disposto di cui all'art. 644 ter c.p.p. (secondo cui la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale), che la riscossione dei pagamenti effettuati dalla persona offesa in adempimento della pattuizione degli interessi usurari costituisca un post factum non punibile, rientrando essa, invece, a pieno titolo, nel fatto lesivo penalmente rilevante del reato, da qualificarsi, in questo caso, come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Cass. pen., Sez. II, 13/10/2005, n.41045). Nella stessa prospettiva
è stato ritenuto che, qualora alla promessa segua come abitualmente avviene mediante la
-
rateizzazione degli interessi usurari convenuti - la dazione effettiva, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna il momento consumativo sostanziale>>
del reato (Cass. pen., Sez. I, 19/10/1998, n.11055).
Il primo motivo di ricorso, prospettato sul rilievo che la pattuizione degli interessi sarebbe avvenuta a Sala Consilina, si rivela, dunque, manifestamente infondato. Invero -
precisato che, in ogni caso, la decisione non presenta macroscopiche illogicità motivazionali nel punto in cui esclude la prova dell'assunto del ricorrente - occorre dire che la conclusione cui sono pervenuti i Giudici del merito, sul presupposto dell'individuazione del luogo della dazione degli interessi in Borgo Laino, risulta corretta in diritto, dovendo identificarsi, per quanto appena detto, proprio in siffatta dazione il momento consumativo del reato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e involge questioni di fatto sulle quali a fronte di una motivazione articolata e logica qual è quella fornita, sul punto, dal Tribunale del riesame - è precluso il sindacato di
-
oal 3 legittimità.
In tema di misure cautelari personali, la valutazione dei peso probatorio degli indizi
è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Ciò che, per l'appunto, fa il ricorrente, quando si limita a contestare nel merito» il quadro indiziario in ordine al reato di usura rilevato dal Tribunale del riesame.
Merita puntualizzare che il complesso degli elementi indiziari emergenti a carico del
ON dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (il cui contenuto è stato apprezzato come significativo, avendo riguardo all'utilizzo di termini inequivocamente riferiti all'esoso costo del danaro e interpretato, nella corretta ottica «individualizzante», per i continui riferimenti ad «IO»>, individuando nel ON il principale creditore del OL)
risultano collegati dal Tribunale, con argomentazioni logiche, agli esiti dell'attività di osservazione e di controllo della P.G. e, quindi, «a fugare qualsiasi dubbio>> anche alle circostanze dell'arresto in fragranza del ON (allorchè l'indagato venne trovato con indosso € 42.930,00 appena ricevuti dalla p.o.). Il tutto costituisce, all'evidenza, una solida piattaforma indiziaria, insuscettibile di essere rivista» in questa sede.
2.3. Anche il motivo concernente l'apprezzamento delle esigenze cautelari è
infondato, poiché la motivazione non si presta a censure di illogicità, nè contrasta con la normativa in materia. Infatti, il pericolo di recidiva appare correttamente argomentato, in conformità a principi acquisiti in giurisprudenza. In proposito giova ricordare che, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lettera c'), c.p.p., la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità.
Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo
Өөл 4 In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al of pagamento delle spese processuali e della somma di€1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Ç.P.P..
Roma 12-6-2007
Il Presidente L'Estensore
Qu amare Chacalion ле
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 9 LUG 2007
IL CANCELLERE
Angelo Maria Cantemi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 196