Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 16055
CASS
Sentenza 2 dicembre 2011

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Massime1

Ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio - che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste - la previsione di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni; tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione; né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sintomatica di pressioni esterne la versione radicalmente difforme - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa agli inquirenti e del tutto identica a quanto affermato dalla parte lesa - fornita dalle testi in sede dibattimentale, tradottasi persino nella ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato di tentata estorsione, non altrimenti spiegabile se non con intimidazioni atte a determinarle ad un atteggiamento di totale reticenza).

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 16055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16055
Data del deposito : 2 dicembre 2011

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