Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio - che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste - la previsione di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni; tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione; né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sintomatica di pressioni esterne la versione radicalmente difforme - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa agli inquirenti e del tutto identica a quanto affermato dalla parte lesa - fornita dalle testi in sede dibattimentale, tradottasi persino nella ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato di tentata estorsione, non altrimenti spiegabile se non con intimidazioni atte a determinarle ad un atteggiamento di totale reticenza).
Commentario • 1
- 1. Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimonialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2838
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 01670/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PO OV, nato a [...] il [...];
2. BA GA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/09/2010 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generate MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 settembre 2010 la Corte d'Appello di Napoli, sostanzialmente confermando (salvo moderazione della pena inflitta) la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto OV PO e GA BA responsabili, in concorso fra loro, del delitto di tentata estorsione ai danni di De SE Gianluca, aggravato dalla pluralità di persone e dall'utilizzo del metodo mafioso.
1.1. Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal giudice di merito, i due imputati si erano più volte recati presso l'agenzia immobiliare del De SE, presentandosi come emissari degli "amici di Arzano"; e, non trovando il titolare, avevano dimostrato il loro disappunto ingiungendo alle dipendenti di non riaprire l'agenzia il lunedì successivo;
alfine il solo PO era riuscito a conferire col De SE e in tale occasione gli aveva rivolto la richiesta estorsiva di una tangente, quantificata in Euro 5.000 quale "quota d'ingresso" e in successivi versamenti periodici di Euro 3.000 ciascuno. Il PO era stato poi arrestato dai carabinieri all'uscita dall'agenzia, per cui l'estorsione non si era consumata.
1.2. La prova dei fatti così accertati è stata individuata nella deposizione testimoniale del De SE e nelle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle dipendenti IT e De RO, acquisite ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, stante il convincimento del Tribunale che la contraria versione, resa dalle testi in dibattimento, fosse condizionata dalle intimidazioni ricevute.
2. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Col primo dei suoi tre motivi il PO deduce l'illegittimità del provvedimento che ha disposto l'acquisizione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla IT e dalla De RO;
contesta che fosse stata validamente raggiunta la prova di interventi intimidatori nei confronti delle testi;
denuncia, perciò, la violazione del principio del contraddittorio in assenza dei presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4. Col secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittima applicazione dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, per carenza dei relativi elementi costitutivi.
Col terzo motivo lamenta carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena.
2.2. Il BA affida il proprio ricorso a quattro motivi. Col primo di essi deduce a sua volta l'illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese ai carabinieri dalle testi IT e De RO. Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., valorizzando la propria assenza nella circostanza in cui il PO ebbe, secondo l'accusa, a formulare la richiesta estorsiva. Col terzo motivo contesta anch'egli l'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Col quarto deduce carenza di motivazione a sostegno dell'aumento di pena per la recidiva, essendo mancata la concreta valutazione della propria capacità criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati nella loro totalità e vanno, perciò, disattesi.
2. Il Tribunale ha dato corretta applicazione al comma 4, art. 500 cod. proc. pen., avendo raggiunto il convincimento, attraverso la valutazione del comportamento assunto in dibattimento dalle testi IT e De RO, che le stesse fossero state fatte segno a intimidazioni finalizzare a inquinare la genuinità delle loro deposizioni;
in argomento mette conto di considerare che, se è pur vero che la norma in questione richiede la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, è altrettanto vero che nulla vieta che tali elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dallo stesso teste nel corso della sua deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione (v. Sez. 3, n. 49579 del 04/11/2009, Preka, Rv. 245864); ne' alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dal citato art. 500, comma 5, trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi tuttavia obbligato (come è agevolmente desumibile dall'inciso "svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari").
2.1. L'acquisizione dei verbali contenenti le informazioni testimoniali rese dalla IT e dalla De RO agli inquirenti ha, poi, permesso di constatare come effettivamente si fosse realizzata una totale difformità fra l'originaria narrazione dei fatti, del tutto identica a quanto il De SE affermava di aver appreso dalle proprie dipendenti, e la versione pienamente negatoria sciorinata dalle testi al dibattimento: difformità che, essendosi tradotta perfino nella ritrattazione di circostanze ammesse dall'imputato BA, non erano altrimenti spiegabili se non presumendo che qualche evento verificatosi nel frattempo, presumibilmente riconducibile ad intimidazioni nel frattempo subite, avesse indotto le testi ad assumere un atteggiamento di totale reticenza. Tale linea argomentativa, immune da vizi di carattere logico, sorregge insindacabilmente la decisione di disattendere la ritrattazione avutasi nel dibattimento.
2.2. Conclusivamente, non sussiste la violazione di norme processuali denunciata da ambedue i ricorrenti.
3. Attenendosi all'ordine logico-giuridico delle questioni prospettate, viene ora in osservazione la doglianza con cui l'imputato BA protesta la propria estraneità alla realizzazione dell'illecito, valorizzando la propria assenza dai locali dell'agenzia gestita dai Di SE, nel momento in cui il PO avanzò la richiesta giudicata estorsiva.
3.1. La censura ha già trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata, ove è conferita significativa valenza al fatto che il BA si fosse accompagnato al PO in ogni altra fase dell'azione, svoltasi a più riprese, finalizzata a ottenere la presenza fisica del De SE onde rivolgergli la richiesta di versamento delle somme cui l'imputazione si riferisce.
3.2. Ad integrare il concorso di persone nel reato, ex art. 110 cod. pen., non si richiede la costante partecipazione del correo ad ogni fase della condotta illecita quando questa si sia articolata In più episodi, come frequentemente accade nelle vicende estorsi ve;
è invece sufficiente il contributo prestato In una o più delle occasioni in cui l'azione illecita si è concretata, eventualmente anche nell'ambito della sola attività preparatoria (v. da ultimo Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688); nel caso di specie si è avuto di più, essendo emersa la partecipazione del BA, fra l'altro, a due episodi nel corso dei quali l'intimidazione si era concretata nell'ingiunzione, rivolta alle impiegate dell'agenzia, a non aprire la sede il lunedì successivo.
4. Procedendo oltre nella disamina viene in osservazione la censura, mossa da ambedue i ricorrenti, riguardante l'applicazione alla fattispecie dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n.203. Nell'ottica dei gravami mancherebbero i presupposti fattuali per la configurabilità di detta aggravante, non potendosi desumere il carattere mafioso del metodo utilizzato dalla sola reazione della persona offesa, ma richiedendosi invece un comportamento oggettivamente idoneo ad evocare la forza intimidatrice promanante dall'organizzazione criminale.
4.1. In realtà la Corte d'Appello ha mostrato di tener presente il principio giuridico richiamato dai ricorrenti: a tal fine ha indicato nel riferimento - fatto dal PO e dal BA nel corso dei loro accessi all'agenzia - a "quelli della zona" l'implicito riferimento al gruppo criminale organizzato operante nel territorio, senza necessità di ulteriori precisazioni che la notorietà del clan mafioso rendeva superflue. In argomento vale richiamarsi all'ulteriore regula iuris, già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può ben esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 5, n. 3101/11 del 06/10/2010, Citro, Rv. 249080).
5. Ancora al trattamento sanzionatorio si riferisce il motivo con cui viene dal PO impugnata la determinazione della pena sotto il profilo della dedotta carenza motivazionale.
5.1. In proposito va rimarcato che la modulazione della pena è statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie il giudizio complessivamente espresso dalla Corte d'Appello in ordine alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati, ambedue rilevanti per i fini di cui all'art. 133 cod. pen., si trae agevolmente dal passo della motivazione nel quale sono esplicitate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, essendo ivi espressamente addotto "lo spessore criminale dei giudicabili desumibile dai reiterati precedenti penali (sono entrambi gravati da recidiva peraltro nel caso obbligatoria dato il titolo di reato in contestazione) e dalle modalità dell'azione maturata in un contesto di criminalità organizzata".
6. Quest'ultima notazione, facente riferimento al titolo del reato, rende ragione altresì dell'infondatezza del motivo di ricorso con cui il BA si duole della disposta applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, svolgendo argomentazioni che presuppongono il carattere pretesamente facoltativo del corrispondente aumento di pena, in contrasto con l'obbligatorietà invece disposta dall'art. 99 c.p., comma 5, in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a),
n. 3.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012