Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto "ex se" ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto integrato il delitto di estorsione in un caso nel quale l'imputato, al fine di ottenere l'adempimento di un debito di importo pari inizialmente ad euro 8.676, e poi cresciuto fino ad euro 30.000, aveva minacciato il debitore sia con armi che con esplosivi).
Commentari • 3
- 1. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
Leggi di più… - 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: confini di applicabilitàLicia Presutti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Di peculiare risoluzione appare la sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 con la quale i giudici di legittimità polarizzano i confini tra le fattispecie di cui agli artt. 393 c.p. e 629 c.p. L'analisi della Suprema Corte si sofferma nello specifico ad evidenziare attraverso l'individuazione degli elementi strutturali di entrambi i reati i punti di contatto e le differenze in termini di esegesi delle norme in questione, ciò alla luce dell'annoso dibattito giurisprudenziale sorto in merito. Giova preliminarmente circoscrivere le caratteristiche generali di entrambi i delitti de quibus. L'oggettività giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35610 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1046
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 016800/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CA AS N. IL 05/01/1970;
avverso ORDINANZA del 19/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI EL DECISIONE
Con ordinanza del 19.3.2007 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa il 26.2.2007 del GIP del Tribunale di Avellino con la quale era stata disposta nei confronti di DE OC SI la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rilevava in particolare il Tribunale che la misura cautelare in questione era stata disposta nei confronti dell'indagato quale concorrente in un tentativo di estorsione commesso, in concorso con GU ER, TA FR e IA AR ai danni di TT AU nei cui confronti era stata avanzata, a fronte di un debito iniziale contratto dal predetto con il TA F., di Euro 8.676,00, la richiesta della somma di Euro 15.000,00, poi aumentata ad Euro 20.000,00 e poi ad Euro 30.000,00, con minacce anche di morte, e servendosi altresì in un'occasione di una pistola automatica marca RE (utilizzata dal coindagato IA AR) ed in un'altra occasione di un ordigno esplosivo istallato a fini intimidatori sul furgone di proprietà della parte offesa.
Avverso tale ordinanza l'indagato DE OC SI propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in riferimento agli artt. 393 e 629 c.p.; dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 280 c.p.p.. In particolare rileva il ricorrente che l'attività posta in essere nei confronti del TT era finalizzata all'adempimento del debito che quest'ultimo aveva effettivamente nei confronti del TA F., di talché doveva ravvisarsi l'ipotesi delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 393 c.p., la quale deve ritenersi sussistente qualora i dati obiettivi esistenti (consistenti nel caso di specie negli atti di precetto e decreti ingiuntivi in possesso del TA F.) facciano ritenere verosimile e ragionevole la supposizione dell'esistenza di tale debito. Di conseguenza mancava nel caso di specie l'elemento dell'ingiustizia del profitto, non potendo tale ingiustizia consistere nella prospettazione del ricorso all'autorità giudiziaria e non potendo le minacce poste in essere da altri nei confronti del TT, noto per la sua cronica insolvenza, ricollegarsi necessariamente alla medesima pretesa creditoria che il ricorrente aveva tentato di soddisfare. E pertanto il fatto doveva essere derubricato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 393 c.p., con conseguente illegittimità della misura applicata, in quanto carente del presupposto richiesto per la propria applicabilità.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, con la conseguenza che non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti - come nel caso di specie - addirittura in minacce realizzate con armi o con esplosivo. Orbene, in proposito va senz'altro ribadito il costante arresto giurisprudenziale, nel senso che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete. Ma nel contempo si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (Cass. Sez. 2^, 12.7.2002 n. 29015). Basterebbero queste considerazioni per disattendere in toto il ricorso sul punto;
completezza di ragionamento, tuttavia, induce a rilevare che l'assunto del ricorrente secondo cui le minacce subite dalla parte offesa non sarebbero necessariamente ricollegabili alla pretesa creditoria che il DE OC cercava di soddisfare si pone in palese contrasto con la ricostruzione, in fatto, emergente dall'impugnata ordinanza, laddove viene evidenziato, con argomentazioni assolutamente logiche e coerenti, che la condotta incriminatrice in contestazione è riconducibile alla presente vicenda ed è riferibile anche all'odierno ricorrente, siccome consapevole partecipe di tutti gli avvenimenti, nell'ambito dei quali ciascuno degli indagati svolgeva un proprio ruolo ma tutti tendevano verso la medesima finalità, consistente nel porre in essere nei confronti del TT una rilevante pressione psicologica esercitata anche con minacce di estrema gravità.
Sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal Giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, per le considerazioni in precedenza esposte, di modo che nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere posta in questa sede di legittimità prospettata.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, e tale pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007