Sentenza 3 luglio 1997
Massime • 2
L'aggravante di cui all'art. 7 D.Lgs. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203, non può consistere nella circostanza dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa; infatti sia il tenore letterale della norma - che la riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo - sia lo scopo perseguito dal legislatore nel prevederla (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con "metodi" mafiosi o per agevolare tal tipo di associazioni criminose), escludono che essa sia applicabile a coloro che già fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato.
Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/1997, n. 8347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8347 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1997 |
Testo completo
н
AL MASSIMARIO а
м 8 34 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 47.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
.
1
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni PATRONE Consigliere del 03/07/97
SENTENZA " 2. " Alfonso MALINCONICO
" N. 1042
4347/97 3. " Carlo TT
R.G.N.. OC " 4. " Sandro
ha pronunciato la seguente:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
UFFICIO COPIE sui ricorsi proposti da: Rilasciata copia studio. L
al SIG. IL SOLE 24 ORE per diritti 24.000 1) OV GI, nato a [...] il T
13 SET 1997 26.5.1968; T
H IL CANCELLIERE
2) AP IL, nato Brindisi il T
2.12.1972; CORTE SUPREMA DI CASSET
UFFIC 3) AP OR, nato а Brindisi il Richiesta copia studi.
VOLO dal Sig9.12.1970; L
per diritti L.72.000 4) UT GI, nato a [...] il [...];
||11 SET. 1998
IL CANCELLIERE 5) D'IC AR, nato a [...] il [...];
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6) Di ID NT, nato a [...] il [...]; UFFICIO CODE
Richiesta copia studio f 7) Di ID IT, nato a [...] il [...]; CEDIS dal Sig.
2400 8) RG DI, nato a [...] il [...]; per diritti L.
Il 15 SET 1999- 9) GL UL, nato a [...] il [...]; IL CANCELLIERE
1
MA SI, nato a S. Pietro Vernotico11)
1'8.12.1966;
12) ER NT, nato a [...] il [...];
13) PR GI, nato a S. Pietro Vernotico il
20.9.1962;
14) ER GI, nato a [...] 1'8.6.1943;
15) AN RM, nato a [...] il
14.4.1957;
16) VA TO, nato a [...] il
24.10.1961;
LIRE 2000 17) Zantonini ES, nato a [...]
1'8.10.1968;
18) NI ER, nato a [...] il
18.4.1966; AYI68993
19) MO ER, nato a [...] il LIRE 10000
CANCELLERIA
30.1.1956;
20) ST BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce
in data 26.4.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Cognetti;
0916295 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
2 Procuratore Generale dott. Filippo Fiore che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. Enzo Gaito per il ricorrente PR
GI e l'Avv. Pasquale Corleo per i ricorrenti
VA Santo, Zantonini ER, AP
OR, AP Massimiliano e, su delega dell'Avv. GE Conte, per RG DI;
B
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.5.1995, il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce dichiarava MO ER e
ST BE colpevoli dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A della rubrica)
e contrabbando di t.l.e (capo C), il MO,
inoltre, dei delitti di rapina aggravata (capo D),
lesioni aggravate (capo E), porto illegale d'arma
(capo F), e lo ST, inoltre, dei comune da sparo delitti di importazione, detenzione, trasporto e
porto di armi e munizioni da guerra, condannando,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa quanto al delitto di contrabbando l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, il
MO alla pena di anni sei, mesi sei e lire
2.000.000 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e lo Stano alla
3 pena di anni sei, mesi otto di reclusione e lire
2.000.000 di multa.
Con sentenza in data 6.6.1995, il G.I.P. presso il
Tribunale di Lecce dichiarava: tutti gli altri
ricorrenti sopra indicati in epigrafe, fatta eccezione per il ER, colpevoli del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A);
AP IL, AP OR, UT
GI, RG DI, ST OR, ER
GI, AN RM e VA Santo del reato di contrabbando di t.l.e. (capo C); RG
DI, ER NT, ER GI, NI Francesco e NI ER colpevoli del reato di
detenzione, trasporto e porto illegaleimportazione, di armi e munizioni da guerra (capo L) ed unificati i reati ascritti al AP IL, al AP
OR, al UT, al RG, al ER, al
AN, allo NI ES e allo NI
ER sotto il vincolo della continuazione, esclusa importazione di armi, così scissa el'ipotesi di precisata l'originaria imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 quanto al delitto di cui al capo C) per tutti gli imputati e quanto al delitto sub L) relativamente al RG,
al ER, allo NI ES e allo NI
4 ER, in concorso di attenuanti generiche per
AP IL, ER NT e OV
GI, dichiarate equivalenti all'aggravante di
cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p. quanto al e, per il OV, AP Massimiliano
prevalenti su tutte le aggravanti, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, condannava:
VA TO alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione;
NI ER, RG e
ER alla pena di anni cinque, mesi otto di
reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno;
Zantonini Francesco alla pena di anni cinque di
reclusione e lire 1.000.000 di multa;
MA e PR alla pena di anni quattro di reclusione; AP
OR, UT e AN alla pena di anni
quattro di reclusione ciascuno;
AP IL,
D'IC, Di ID NT, Di ID IT, GL Giuliano e Ostuni Teodoro alla pena di anni tre di
reclusione ciascuno;
ER alla pena anni uno,
mesi otto di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
OV alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione.
A seguito di appello del pubblico ministero e degli imputati, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 26.4.1996, in parziale riforma delle sentenze
5 13.5.1995 e 6.6.1995 del G.I.P. presso il Tribunale di
Lecce, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in ordine ai reati di cui ai capi C) ed L)
nei confronti del MO, dello ST, del
AP IL, del AP Salvatore, del
UT, del RG, dell'ST, del ER, del
AN, del VA, dello NI Francesco
e dello NI ER, esclusa la qualità di cui al secondo coma dell'art. 416 bis c.p. nei confronti del MO, concessa al OV l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91, rideterminava per l'effetto le pene: per lo ST in anni sei, mesi nove di reclusione e lire 2.100.000 di multa;
per il
RG e il ER in anni cinque, mesi dieci di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno;
per il
OV in anni uno, mesi uno, giorni dieci di
reclusione ; per AP IL in anni due, mesi nove di reclusione; per AP Salvatore in
anni quattro e mesi uno di reclusione;
per UT in anni quattro e mesi uno di reclusione;
per l'ST in anni tre e mesi uno di reclusione;
per AN in anni quattro e mesi uno di reclusione;
per VA in anni cinque e mesi nove di reclusione;
per Zantonini Francesco in anni cinque, mesi uno di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
per NI
6 ER in anni cinque, mesi nove, giorni dieci di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati.
OV GI deduce carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
AP Massimiliano deduce: 1) violazione dell'art. 606 lett. c) e d) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. per non avere il giudice di
vaglio di appello adeguatamente sottoposto al
credibilità le dichiarazioni dei collaboranti attraverso la ricerca di elementi estrinseci di riscontro;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 7 legge 12.7.1991 n. 203.
AP OR deduce: 1) inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza ○
manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di
cui all'art. 416 bis c.p.; 2) inosservanza od erronea
applicazione della legge penale in relazione alla
ritenuta aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 159/91;
manifesta illogicità della motivazione3) mancanza о
in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
D'Errico AR deduce violazione di legge e
mancanza di motivazione in relazione: 1) alla ritenuta
7 tipo mafioso ed in sussistenza dell'associazione di dell'imputato; 2) in ordine all'appartenenza ad essa
invocate attenuanti relazione al diniego delle
generiche; 3) in relazione alla determinazione della pena.
Di ID NT, Di ID IT e UT
GI, con motivi congiunti, deducono violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in di responsabilità per ilrelazione all'affermazione
reato associativo, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e in relazione alla determinazione della pena.
RG DI deduce violazione di legge,
mancanza e contraddittorietà della motivazione in responsabilità per ilrelazione all'affermazione di
reato associativo ed in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91.
GL UL deduce violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato
associativo, in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed in relazione alla determinazione della pena.
ST OR deduce violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine
8 all'affermazione di responsabilità per il reato
associativo ed in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91.
MA SI deduce violazione di legge, mancanza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione in
ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo.
ER NT contesta l'affermazione della propria responsabilità assumendo che la prova della
sua completa estraneità dal reato concernente le armi
è nei fatti e negli atti del processo.
PR GI deduce mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'affermazione di responsabilità del reato associativo e al diniego delle attenuanti generiche.
ER GI deduce erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.,
dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91,
dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 62 bis c.p. nonchè
contraddittorietà ed illogicità dellacarenza,
motivazione.
AN RM deduce erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.,
9 dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91,
dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 62 bis c.p. nonchè
carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
VA TO deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato
associativo.
Zantonini Francesco deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione in ordine all'accertamento dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia,
all'individuazione degli elementi costitutivi l'associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p.,
alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7
legge n. 203/91.
NI ER deduce violazione di legge e in relazione all'affermazione difetto di motivazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., alla sussistenza delle aggravanti di cui ai
comma quarto e secondo della norma citata,
perall'affermazione di responsabilità reati concernenti le armi, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, al diniego delle
10 attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
ER deduce mancanza, MO
illogicità della motivazione ed contraddittorietà,
inosservanza ed erronea applicazione di legge in
relazione alla preliminare eccezione di improcedibilità per i reati di cui ai capi C), D), E)
ed F) della rubrica per non essere stata concessa l'estradizione da parte dalla Repubblica Federale
Tedesca per detti reati, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, per il
reato di contrabbando, per il reato di rapina, per il reato di lesioni personali volontarie, per i reati :
concernenti le armi nonchè in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91. Stano BE deduce erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.,
dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91,
dell'art. 192 c.p.p. nonchè carenza, contraddittorietà
ed illogicità della motivazione.
i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente OV GI deduce carenza di
motivazione in ordine alla determinazione della pena in concreto irrogata, assumendo che questa doveva
essere ulteriormente contenuta, sia per l'ottimo comportamento tenuto, sia in considerazione del ruolo
11 marginale avuto.
Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una censura in punto di fatto. La Corte di merito, con adeguata motivazione, ha ampiamente valutato il
comportamento processuale dell'imputato che, oltre ad autoaccusarsi dell'appartenenza al sodalizio criminoso e a dissociarsi dal medesimo, ha reso dichiarazioni
"collaboranti", riconoscendogli per tale condotta l'attenuante di cui all'art 8 D.L. n. 152/91,
convertito nella legge n. 203/91, attenuante negatagli in primo grado, e determinando di conseguenza la pena in concreto.
DE pari inammissibile è il ricorso di Pichierri Antonio, sia perchè generico, in quanto non contiene la specifica indicazione del vizio dedotto con
riferimento alle diverse ipotesi di cui all'art. 606
c.p.p., sia perchè si risolve anch'esso in censure in
punto di fatto non deducibili in sede di legittimità,
in quanto il ricorrente assume di non aver commesso i
fatti di cui alla sentenza, assumendo che di ciò vi sarebbe prova negli atti.
AP IL deduce, con primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 606, primo comma lett.
c) e d) in relazione all'art. 192 c.p.p., assumendo
che l'impugnata sentenza merita riforma nel merito, in
12 quanto il giudice di secondo grado non avrebbe
adeguatamente sottoposto al vaglio di credibilità le dichiarazioni dei collaboranti attraverso la ricerca di riscontri estrinseci che potessero corroborare la ricostruzione degli assunti accusatori.
La doglianza infondata. L'impugnata sentenza
evidenzia che il collaboratore TA NT ha
riferito che l'imputato è inserito con formale affiliazione nel sodalizio criminoso denominato Sacra
Corona Unita e che tale affermazione trova conferma,
sia pure senza toni di assoluta certezza, nelle dichiarazioni di TA OR, fratello del predetto collaboratore, nonchè nelle dichiarazioni dei coimputati ER NT e RS IU,
secondo cui il AP, unitamente al fratello
OR, si accompagnava a D'EM SI,
affiliato al sodalizio criminoso suddetto, nel corso delle operazioni di scarico di un ingente quantitativo di t.l.e. trasportato su cinque autovetture. Dato
questo ritenuto dal giudice di appello non
trascurabile, perchè trattavasi di attività svolta
quale reato scopo della Sacra Corona Unita e da
persone а questa affiliate, di talchè non sarebbe
giustificata la presenza e la partecipazione a dette
operazioni di persona non affiliata. Dalla motivazione
13 della sentenza emerge perciò che nei confronti del
AP IL sussiste una pluralità di
chiamate in correità, autonome ed intrinsecamente attendibili (sull'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia l'impugnata sentenza si
diffonde ampiamente (v. pag. 24 ss.), desumendola dal
fatto che costoro al tempo stesso si autoaccusano, con vicendevole e pressochè unanime riscontro, di
appartenere all'associazione di tipo mafioso
denominata Sacra Corona Unita e spesso, oltre ad attribuire ai coimputati la commissione di specifici reati, vi si chiamano essi stessi in correità) da compartecipi, tutte convergenti nelprovenienti confermare l'appartenenza del predetto alla Sacra
Corona Unita, di talchè dette chiamate in correità
integrandosi e rafforzandosi reciprocamente,
acquistano rilevanza probatoria conducente ad un
giudizio di certezza. Ciò posto, priva di pregio è la censura di violazione dei criteri di valutazione della prova mossa dal predetto ricorrente all'impugnata sentenza. Con secondo motivo di ricorso il AP
IL deduce l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge
12.7.1991 n. 203.
14 La doglianza fondata. L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13.5.1991 N. 152, convertito in legge
12.7.1991 n. 203, non può consistere nella circostanza dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa;
infatti sia il tenore letterale della norma che la riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero
alla finalità di agevolare le associazioni previste sia 10 scopo perseguito dal dal medesimo articolo legislatore nel prevederla (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con "metodi" mafiosi о per agevolare tal tipo di associazioni criminose),
escludono che essa sia applicabile a coloro che già
fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato
(Cass. Sez. I, 5.7.1994, Magliari).
AP OR, con primo motivo di ricorso, deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge nonchè mancanza e manifesta illogicità della in relazione all'affermazionemotivazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis
c.p. La doglianza è infondata. L'impugnata sentenza evidenzia come a carico dell'imputato vi siano le
dichiarazioni accusatorie dei coimputati ER
15 NT e RS IU, nonchè quelle dei
collaboratori di giustizia TOro NT, TA
NT e TA OR (sulla cui attendibilità
intrinseca già è stato detto), i quali ultimi lo
indicano appartenente alla Sacra Corona Unita e, in
particolare, affiliato а Stano Salvatore. Peraltro,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la
responsabilità dell'imputato in ordine al reato
associativo non stata ritenuta esclusivamente sull'essere stato esso indicato dai collaboratori come affiliato al sodalizio, in quanto conferma di tale
affiliazione viene tratta dalla Corte di merito dal fatto che costui è stato sorpreso, insieme ad altri affiliati al suddetto clan mafioso, nella flagranza del tentato attentato dinamitardo, di matrice innegabilmente mafiosa, ai danni della villa del
sovrintendente della Polizia di Stato NA
Pasquale. Episodio questo costituente un indubitabile
elemento estrinseco di riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, i quali lo hanno anche indicato come persona particolarmente abile nel maneggio di materiali esplodenti, le cui
attività spaziano dal contrabbando di t.l.e. alle estorsioni. :
Destituite di fondamento risultano perciò le
16 censure di inosservanza о erronea applicazione di
legge e di mancanza о manifesta illogicità della
motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
Fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il
AP Salvatore deduce inosservanza ° erronea
applicazione della legge penale in relazione alla
ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91,
argomentazioni già intendendosi qui richiamate le
svolte in proposito.
Destituita di fondamento è, infine, la lagnanza di mancanza O manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in
quanto la Corte di merito nel negare le suddette attenuanti ha dimostrato di aver tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p. con particolare riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla molteplicità e gravità
delle attività criminose svolte.
D'IC AR, con primo motivo di ricorso,
deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso ed altresì in ordine alla sua
partecipazione a tale sodalizio criminoso, assumendo
che l'associazione per delinquere di cui all'art. 416
17 bis c.p. deve presentare una struttura organizzativa stabile, di tipo verticistico e con ripartizione dei ruoli tra gli affiliati, caratteri questi non nell'associazione ipotizzata, ed assume, rinvenibili comunque, che nessun elemento consente di affermare che l'imputato vi abbia preso coscientemente parte,
nemmeno sotto il profilo di cui all'art. 110 c.p.
La doglianza è destituita di fondamento.
Premesso che l'estrema variabilità dei fenomeni attinenti alla criminalità organizzata esclude ogni possibilità di ricondurre a schemi prefissati, quale ad esempio una struttura organizzativa stabile di tipo verticistico, la sussistenza o meno di un'associazione criminosa di tipo mafioso, Occorre comunque rilevare che sul carattere mafioso dell'associazione criminosa denominata "Sacra Corona Unita" sono intervenute ormai numerose pronunce giudiziarie con efficacia di
giudicato (puntualmente richiamate nel testo dell'impugnata sentenza) per cui sul punto è superfluo dilungarsi oltre. Quanto alla cosciente partecipazione del D'Errico al suddetto sodalizio, 1'impugnata sentenza evidenzia come a suo carico vi siano le concordi dichiarazioni del collaboratori di giustizia
TA NT, Trane Francesco e SE AR, che trovano ulteriore conferma in quelle dei
18 coimputati non collaboranti ER NT e
RS IU, i quali ultimi fanno riferimento
alla gestione da parte dell'imputato dei tabacchi
esteri depositati nella loro masseria. Adeguatamente e logicamente dimostrata risulta pertanto la
responsabilità del D'Errico in ordine al reato
associativo, dovendosi richiamare le considerazioni
sopra esposte a proposito dell'attendibilità
intrinseca dei collaboratori di giustizia e dei
coimputati non collaboranti nonchè in ordine alla
valenza probatoria della pluralità di chiamate in
correità autonome e convergenti verso lo stesso
significato probatorio.
Con secondo e terzo motivo di ricorso il D'IC
denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e
alla determinazione della pena. Entrambe le doglianze sono destituite di
fondamento. La Corte di merito nel negare le invocate attenuante generiche e nel ritenere adeguata la misura della pena inflitta dai primi giudici, ha tenuto conto della molteplicità delle attività criminose svolte
dall'imputato in seno al sodalizio criminoso,
del suodimostrando così di avere, nell'esercizio potere discrezionale, valutato la condotta
19 dell'imputato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il che costituisce un adeguato supporto motivazionale in ordine ai punti suddetti. Di Emidio NT, Di Emidio Vito e UT
GI, con primo motivo di ricorso, deducono mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di
lamentando che questa è cui all'art. 416 bis c.p., ritenuta sulla base delle generiche e stata contraddittorie dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che non sarebbero state
correttamente valutate in conformità ai criteri di cui all'art. 192 c.p.p.
La doglianza è infondata.
L'inserimento del Di ID NT del Di ID
IT nella Sacra Corona Unita viene ritenuta provata dalla Corte di merito sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SE Marco, Santoro NT, TA NT, TA
OR e AN ES (sulla cui intrinseca attendibilità l'impugnata sentenza si diffonde nella parte generale) che lo indicano come affiliato a De
NI NT, operante nel campo del contrabbando, dei furti d'auto con conseguente estorsione in danno
20 furti in danno di esercizidel proprietario e dei
commerciali. A maggior conforto di tali indicazioni,
nell'impugnata sentenza si evidenzia come il Santoro ben conosca l'imputato, essendo stato detenuto con
lui, e come il TA NT abbia partecipato cerimonia di affiliazione del predetto.alla
L'affiliazione del Di ID IT al suddetto sodalizio criminoso è stata ritenuta dai giudici di appello in base alle dichiarazioni dei collaboranti Santoro NT, TA NT, TA
OR e AN ES, che concordemente lo indicano come inserito nel clan di AR Salvatore. Circa l'affiliazione del UT GI
alla Sacra Corona Unita si richiamano in sentenza le dichiarazioni dei predetti TOro NT, TA Antonio e TA OR, tutti concordi ad
indicarlo come operante nel gruppo di ST
BE, dal quale venne incaricato, allorchè questi dovette allontanarsi improvvisamente da Brindisi per non essere arrestato, di sovrintendere, insieme a
TOro NT e NI ER, all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Brindisi e
provincia. Si precisa inoltre in sentenza che i
TOro NT e TA Antonio collaboratori hanno riferito che il UT si occupava di
21 contrabbando di estorsioni e di attentati, essendo materie persona molto "vicina" alle armi e alle esplodenti, precisando che costui partecipò anche ad un attentato dinamitardo ad una ruspa. Il TA
NT riferisce ancora che costui fornì allo Stano
due pistole con relative munizioni mentre TA
OR riferisce che costui ricevette un carico di armi insieme a RG DI e ER GI.
Nei confronti dei ricorrenti Di ID NT, Di
ID IT e UT GI l'affermazione di
responsabilità in ordine al delitto associativo
stata perciò correttamente affermata sulla base di una pluralità di dichiarazioni di collaboratori di
giustizia, la cui attendibilità intrinseca risulta
dimostrata, che, in quanto autonome eampiamente convergenti, si integrano e si rafforzano
vicendevolmente, costituendo così validi elementi di prova.
Con secondo motivo di ricorso i predetti ricorrenti denunciano mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle generiche e alla misura della penaattenuanti inflitta.
Anche tale doglianza è infondata.
Il diniego delle attenuanti generiche e la conferma
22 della misura della pena risulta adeguatamente motivata, in relazione a tutti e tre i ricorrenti,
sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in
quanto si fa riferimento alla loro capacità a
delinquere desunta dai numerosi precedenti penali per delitti contro patrimonio, dalla pluralità delle attività svolte in seno all'associazione criminosa nonchè, quanto al Di ID NT e al Di ID
IT, anche dai loro numerosi precedenti penali.
RG DI, con primo motivo di ricorso, violazione di legge, mancanza,deduce illogicità e
contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto
associativo.
La doglianza è infondata. Premesso che devono ritenersi qui richiamate le
considerazioni sopra fatte circa la valenza probatoria di una pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti fatte autonomamente da più collaboratori di giustizia, la cui attendibilità sia stata come
nella specie, adeguatamente dimostrata;
premesso che
l'inserimento del RG nell'associazione di tipo mafioso denominata Sacra Corona Unita risulta concordemente affermato dai collaboranti TOro
NT, TA NT, TA OR e
23 AN ES, i quali hanno descritto le attività
da lui svolte in seno al sodalizio relative alle estorsioni, al contrabbando, al traffico di armi e di
droga nonchè, addirittura, ad un omicidio di un albanese;
non possono ritenersi ravvisabili nella specie i denunciati vizi di illogicità e
contraddittorietà della motivazione in relazione alla non ritenuta rilevanza delle dichiarazioni del collaborante SE AR, il quale, in contrasto con le accusatorie dei collaborantidichiarazioni sopra citati, ha affermato non risultargli l'affiliazione del RG alla Sacra Corona Unita.
Difatti, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.,
l'eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie",
anche di certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto al confronto tra esse, non implica di per sè, il venire meno della loro
sostanziale affidabilità, quando sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr. Cass. 30.1.1992, Altadonna); e, a tale proposito occorre, rilevare che secondo quanto riportato nell'impugnata sentenza, il SE ebbe a
24 dichiarare che il RG, oltre ad aver lavorato
nel contrabbando nella squadra dei fratelli Massaro,
agiva nel campo delle estorsioni per conto di Stano
BE. Affermazione quest'ultima assai significativa, dato l'accertato inserimento dello
ST nella Sacra Corona Unita con compiti organizzativi. L'affermazione del collaborante secondo cui non risultava l'affiliazione del RG al
suddetto sodalizio risulta perciò, come rilevato dalla Corte di merito, assai singolare, per cui non può
ritenersi censurabile l'impugnata sentenza laddove
supera la dichiarazione del SE, richiamando le dichiarazioni degli altri collaboranti che, al
contrario del predetto, erano perfettamente a conoscenza dell'inserimento del RG
nell'organigramma dell'associazione criminosa. Quanto
detto vale anche, oltre per ciò che concerne l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, anche per ciò che concerne la
ritenuta responsabilità per l'imputazione concernente le armi. Con secondo motivo di ricorso il RG
denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. La doglianza è fondata e si richiamano in proposito le osservazione fatte in
25 precedenza.
GL UL, con primo motivo di ricorso,
denuncia mancanza ed illogicità della motivazione
nonchè violazione di norme processuali e sostanziali in ordine all'affermazione di responsabilità per il
reato associativo, contestando la valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti e la valutazione fattane dai giudici di appello. La doglianza è infondata. A tale proposito si
richiamano, in linea generale, la argomentazioni sopra svolte in merito alla valenza probatoria di una
pluralità di dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, autonome e concordanti,
che si riscontrano reciprocamente. In particolare, per ciò che concerne il GL, la Corte di merito ha evidenziato come costui sia indicato quale affiliato alla Sacra Corona Unita dal TA NT, dal
TA OR, dal AN Francesco, dal TOro Antonio e dal SE AR. I primi tre lo indicano come affiliato al Luperti;
il TOro lo indica come
elemento della Sacra Corona Unita e il SE
dapprima lo indica come affiliato a tal Caratta Rino
per poi precisare che il GL cambiò padrino.
Quest'ultima apparente divergenza tra il SE e
gli altri collaboranti, poi comunque appianata, non è
26 di per sè idonea ad inficiare la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti, attesa la non
necessarietà della loro totale e perfetta risultano sovrapponibilità, quando le stesse
concordanti sul thema probandum, costituito, nel caso in esame, dall'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso denominato Sacra Corona Unita. Ciò posto,
non sono ravvisabili nella specie le censure di
mancanza ed illogicità della motivazione nonchè di
violazione di legge.
Con secondo motivo di ricorso il GL denuncia mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La doglianza è infondata. Il richiamo alla
pluralità delle attività illecite dell'imputato costituisce infatti un concreto riferimento alla sua capacità a delinquere, e quindi ai criteri di
valutazione di cui all'art. 133 C.p. che costituisce al un sufficiente supporto motivazionale in ordine diniego delle invocate attenuanti generiche e della
richiesta di riduzione della pena. Ostuni OR denuncia l'errata applicazione dell'art. 416 bis c.p. e carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, contestando la
27 valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti. La doglianza infondata. Devono ritenersi richiamate, in linea generale, le argomentazioni sopra svolte in tema di valenza probatoria di una pluralità
di dichiarazioni accusatorie autonome e concordanti di collaboratori di giustizia. In particolare, per ciò
che concerne l'ST, occorre rilevare che l'impugnata decisione ha ritenuto l'affiliazione di costui alla Sacra Corona Unita sia sulla base di dichiarazioni di collaboranti sia sulla base di coimputați non collaboranti. I collaboranti De OM
NI, TOro NT, TA NT, TA
OR e AN ES sono concordi nell'affermare che costui, proveniente dalla "vecchia guardia" era affiliato a ST BE, il quale,
lo pose a capo dellaquando si dette alla latitanza,
gestione dell'intera attività contrabbandiera in
Brindisi. Il De OM precisa che l'ST presenziò
alla propria cerimonia di affiliazione. I coimputati non collaboranti ER NT e RS
IU riferiscono dell'ST in compagnia di altri associati alla Sacra Corona Unita nell'attività di consegna ai compratori del tabacco depositato presso la loro masseria. Nel caso dell'ST, pertanto, i
28 giudice di merito hanno ritenuto la sussistenza del
reato associativo non solo sulle concordi e molteplici dichiarazioni dei collaboranti, ma anche su dichiarazioni di coimputati non collaboranti, che
costituiscono un ulteriore conferma dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso.
Con secondo motivo di ricorso l'ST lamenta 1'erronea applicazione dell'aggravante di cui
all'art. 7 della legge n. 203/91. La doglianza fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in proposito.
MA SI deduce l'errata applicazione della
fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., la
192, terzo comma, c.p.p. nonchè violazione dell'art. carenza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
Il ricorso destituito di fondamento. Si
richiamano, quanto ai criteri di valutazione della prova, le argomentazione sopra svolte sulla valenza
probatoria di una pluralità di dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia autonome e concordanti. In particolare, per ciò che concerne il
MA, 1'impugnata sentenza evidenzia come il collaboratore SE AR lo indichi quale affiliato a AR OR ed operante nella
29 zona di San IE Vernotico. Circostanza questa confermata dai collaboranti TOro NT, TA
NT e TA OR, i quali attribuiscono al MA il ruolo di organizzatore e coordinatore della zona medesima, con particolare riferimento
all'attività contrabbando di t.l.e e traffico di stupefacenti. Non suscettibile di censura risulta
pertanto l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto
l'imputato raggiunto da prova certa in ordine alla sua affiliazione alla sacra Corona Unita, ciò emergendo,
appunto, da una pluralità di dichiarazioni accusatorie di giustizia, la cui attendibilitàdi collaboranti
intrinseca è stata esaurientemente vagliata, tutte convergenti verso le stesso significato probatorio, le quali, pertanto, si integrano e si rafforzano
reciprocamente.
PR GI deduce carenza di motivazione e
violazione delle norme che regolano la formazione delle prove nel processo penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato
associativo con ruolo di organizzatore.
Il ricorso è destituito di fondamento. Si
richiamano, quanto ai criteri di valutazione della prova, le argomentazione sopra svolte sulla valenza probatoria di una pluralità di dichiarazioni
30 accusatorie di collaboratori di giustizia, autonome e
concordanti. In merito alla posizione del Prete
l'impugnata sentenza ha evidenziato che la sua
appartenenza alla Sacra Corona Unita è concordemente affermata dai collaboranti TA Antonio,
TA OR, TOro NT, AN ES
e CR SI, i quali parlano di costui per conoscenza diretta, riferendo episodi che dimostrano le loro strette relazioni, quali quello della
richiesta in prestito di due mitragliette fatta al
PR dal TA NT, quello del prestito di una mitraglietta fatto dal PR al TA
OR e da questi poi restituita e quello riferito dallo CR relativo al collegamento effettuato dall'imputato tra l'affiliato alla Sacra
Corona Unita CI RU ed un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti attraverso fornitori sentenza non è perciòcalabresi. L'impugnata suscettibile di censura laddove ha ritenuto raggiunta la dell'appartenenzaprova del PR al sodalizio
criminoso sulla base di tali numerose e concordanti dichiarazioni accusatorie, considerato anche che si evidenzia che dette dichiarazioni, che fanno rientrare tra le attività di competenza del PR oltre il
traffico di droga anche quello delle armi, trovano un
31 rilevante riscontro esterno nell'arresto di costui da parte della Squadra Mobile di Brindisi il 28.1.1995
per possesso di armi ad alto potenziale. Quanto al
ruolo di organizzatore del PR nell'ambito
dell'associazione criminosa, esso stato
correttamente desunto dall'episodio, riferito dal
collaborante CR, relativo alla funzione svolta dall'imputato di collegare l'affiliato CI RU con
fornitori calabresi di droga, che dimostra come l'imputato non fosse una pedina qualsiasi dell'associazione, ma avesse anche compiti di
coordinamento e di incentivazione delle attività
proprie del sodalizio criminoso e, quindi, di
organizzazione del sodalizio medesimo. Il ricorrente contesta, invero, l'attendibilità dello Screti sul punto, assumendo la genericità del racconto e la mancanza di riscontri esterni. Tali rilievi sono privi di pregio. La mancanza di
indicazioni idonee ad una collocazione spazio-
temporale dei fatti riferiti non è di per sè
sufficiente a sminuire la credibilità del collaborante in ordine alla veridicità dell'episodio riferito nè, a tal fine, occorrono specifici elementi di riscontro,
atteso che la generale attendibilità del predetto confermata dal complesso delle dichiarazioni degli
32 altri collaboranti sopra indicati, i quali hanno concordemente riferito dell'inserimento del anch'essi nell'associazione criminosa, descrivendo il PR
TA NT e il TA OR episodi a loro diretta conoscenza, quali quelli concernenti il
prestito di armi. Lo CR, pertanto, al pari degli altri collaboranti, conferma l'appartenenza del Prete
all'associazione criminosa e riferisce a sua volta un episodio, non necessariamente conosciuto degli altri collaboranti, ma a sua diretta conoscenza, che
consente di meglio individuare il ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio. Destituita di fondamento è
perciò la censura di carenza assoluta di motivazione in ordine al ruolo di organizzatore svolto dall'imputato.
Il PR lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per non essere stato fatto alcun riferimento alla sua incensuratezza. La doglianza è infondata. L'incensuratezza dell'imputato non può ritenersi decisiva per la concessione delle attenuanti generiche, dovendo il
giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge in materia,
valutare globalmente tutte le circostanze di fatto,
33 soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrono le condizioni richieste per mitigare la pena. Nel caso
giustificato di specie la Corte di merito ha il in questione diniego delle attenuanti in considerazione della sua capacità a delinquere, che ha desunto dalla condotta da esso tenuta e cioè dalla sua qualità di organizzatore e dalla pluralità di attività
criminali da lui svolte, il che costituisce un
adeguato e corretto supporto motivazionale sul punto,
in quanto si richiamano, in sostanza, i criteri di cui all'art. 133. c.p.
ER GI, con primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione in ordinę
all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
La doglianza è priva di pregio.
Premesso che devono ritenersi qui richiamate le
considerazioni sopra fatte circa la valenza probatoria di una pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti fatte autonomamente da più collaboratori di giustizia, la cui attendibilità sia stata, come nella specie, adeguatamente dimostrata, occorre
del ER rilevare che l'inserimento denominata Sacra nell'associazione di tipo mafioso
34 Corona Unita risulta concordemente affermato dai
Santoro NT,collaboranti SE Marco,
TA NT, TA Salvatore e Trane
ES. E' pur vero che i collaboratori suddetti lo indicano dapprima come affiliato al AN, quindi al
Rogoli e infine allo ST, ma ciò non rappresenta una contraddizione di costoro, atteso che evidentemente il
ER ha lavorato con più "padrini", iniziando con il AN per poi passare con il Rogoli, pur collaborando pressochè esclusivamente con lo Stano. I
collaboranti suddetti hanno, comunque, fatto autonome
dichiarazioni, tutte convergenti nell'indicare il
ER quale affiliato alla sacra Corona Unita,
descrivendo le attività da lui svolte in seno al sodalizio relative alle estorsioni, al contrabbando,
al traffico di armi: dichiarazioni che oltre a riscontrarsi reciprocamente, ulterioretrovano
riscontro nell'arresto di costui in data 29.1.1995,
allorchè fu sorpreso in luogo dove erano custodite armi ad alto potenziale offensivo. Ciò posto l'affermazione di responsabilità per il reato
associativo risulta esente da censure, risultando sorretta da motivazione completa, corretta ed esente da vizi logici e di diritto.
Con secondo motivo di ricorso il ER lamenta
35 l'erronea applicazione dell'aggravante di cui
all'art. 7 della legge n. 203/91. La doglianza fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in proposito.
AN RM, con primo motivo di ricorso,
deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà in ordinedella motivazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
La doglianza è priva di pregio. Premesso che devono ritenersi qui richiamate le
considerazioni sopra fatte circa la valenza probatoria di una pluralità di dichiarazioni accusatorie
convergenti fatte autonomamente da più collaboratori di giustizia, la cui attendibilità sia stata, come
nella specie, adeguatamente dimostrata, Occorre rilevare che i collaboranti SE AR, Santoro
NT, TA NT, TA OR e
indicano il AN come AN ES
organicamente inserito nell'associazione di stampo mafioso in esame e dedito al contrabbando e alle estorsioni, di talchè l'affermazione della di lui responsabilità in ordine al reato associativo è
sorretta da adeguata e logica motivazione, atteso che si fonda sulla corretta valutazione delle
36 dichiarazioni dei collaboranti che, in quanto tutte convergenti nell'indicare l'imputato come membro del
sodalizio, acquistano rilevanza probatoria,
conferendosi vicendevolmente il carattere di elementi estrinseci di riscontro.
Con secondo motivo di ricorso il AN lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91. La doglianza è fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in
proposito.
VA TO, con primo motivo di ricorso, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge
O manifesta illogicità dellapenale e mancanza
motivazione in relazione all'affermazione ☐ di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis
c.p. Il ricorrente assume che la Corte di merito ha ritenuto provata la sua condotta partecipativa, con un ruolo organizzativo preminente, ancorandola collaborantiapoditticamente alle dichiarazioni dei
SE, TOro, TA NT e AN, senza effettuare una verifica di quegli indici rivelatori,
quali il rito di iniziazione, attribuzione e
svolgimento di un ruolo nell'organigramma del
sodalizio, condivisione del programma delittuoso, inserimento in. una gerarchia, solitamente richiamati
37 dalla giurisprudenza per diagnosticare lo status di
partecipe. La doglianza non ha pregio. In merito
all'inserimento del VA nell'associazione
mafiosa denominata Sacra Corona Unita, 1'impugnata sentenza evidenzia che ciò emerge concordemente dalle dichiarazioni dei collaboranti SE AR, TOro
NT, TA NT e AN ES, secondo
i quali il predetto aveva un ruolo organizzativo preminente ed soltantoera impegnato non
nell'attività di contrabbando su vasta scala, ma anche in quelle delle estorsioni e del traffico d'armi. La Corte di merito non si ferma, comunque, a tali dichiarazioni, che già di per sè, stante la loro autonomia e convergenza, offrono un valido quadro probatorio circa l'affiliazione del VA
all'associazione criminosa in questione, ma analizza
anche ulteriori elementi che considera riscontri esterni alle suddette dichiarazioni accusatorie. Tali
elementi sono costituiti: dal fatto che l'imputato venne sorpreso dalla Guardia di Finanza alla guida di facente parte di una colonna diun' autovettura Golf,
contrabbandieri che scortava un autocarro carico di ben 2.190 Kg. di t.l.e. di contrabbando;
da una telefonata dalla polizia con la qualeintercettata
38 D'EM SI dava conto a lui e all'altro organizzatore ST BE della sparizione di due autovetture, il che conferma il ruolo di organizzatore anche del VA;
dalla telefonata fatta dallo Stano BE, in procinto di fuggire dall'Italia
per evitare l'arresto, al VA, nel corso della quale lo nomina "comandante di Brindisi" e gli delega il controllo delle attività criminali della Sacra
Corona Unita;
dalla telefonata ricevuta dal
VA dal territorio slavo nel corso della quale il VA chiede all'interlocutore d'oltre mare notizie di una cassa (che si suppone contenere armi e
dato il volume di quest'ultimo genere dinon t.l.e.,
affari) che un tale soprannominato "Macello" dovrebbe consegnargli. La difesa del ricorrente, invero,
contesta che gli elementi sopra ricordati siano idonei a costituire elementi di riscontro esterni alle dichiarazioni dei collaboranti, cercando di sminuirne la valenza probatoria, analizzandoli ciascuno
separatamente. Tentativo quest'ultimo del tutto vano,
atteso che il giudice non deve limitarsi ad una mera
considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, ma deve effettuare quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale. Valutazione unitaria che
39 risulta essere stata fatta dal Giudice di appello, il quale collegando le dichiarazioni dei collaboranti,
già convergenti nell'indicare il VA quale associato alla Sacra Corona Unita con ruolo organizzativo preminente, agli elementi suddetti, ha
tratto la logica conclusione che quest'ultimi,
globalmente valutati, davano la conferma dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio responsabilità delcriminoso. L'affermazione di
VA in ordine al reato associativo di tipo mafioso risulta perciò sorretta da motivazione
adeguata ed esente da vizi logici e di diritto. Con secondo motivo di ricorso il VA lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91. La doglianza fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in proposito.
Con terzo motivo di ricorso il VA deduce
о manifesta illogicità della motivazione in mancanza relazione al diniego delle attenuanti generiche,
lamentando che la Corte di merito non ha tenuto conto della sua incensuratezza.
La doglianza è infondata. Come già rilevato con
riferimento ad altro ricorrente, l'incensuratezza dell'imputato non può ritenersi decisiva per la
40 concessione delle attenuanti generiche, dovendo il
giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge in materia,
valutare globalmente tutte le circostanze di fatto,
soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrono
le condizioni richieste per mitigare la pena. Nel caso di specie la Corte di merito ha giustificato il attenuanti in questione in diniego delle della capacità a delinquere considerazione dell'imputato, che ha desunto dalla condotta da esso tenuta e cioè dal ruolo direttivo svolto in seno all'organizzazione criminosa e dalla pluralità di
attività criminose da lui svolte, il che costituisce motivazionale sul un adeguato e corretto supporto punto in quanto si richiamano sostanzialmente criteri di cui all'art. 133. c.p.
NI ES, con primo motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, contestando la valenza probatoria delle concordi dichiarazioni dei collaboranti. La doglianza è infondata e, a tale proposito, devono ritenersi qui richiamate le osservazioni in precedenza fatte circa la valenza probatoria di una
41 pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti,
fatte autonomamente da più collaboratori di giustizia la cui attendibilità sia stata, come nella specie è
avvenuto, adeguatamente dimostrata.
Con secondo motivo il ricorrente suddetto erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità
della motivazione in ordine all'individuazione nella specie degli elementi costituitivi dell'associazione
per delinquere.
La doglianza è infondata. Premesso che la natura
mafiosa dell'associazione denominata Sacra Corona
Unita risulta adeguatamente e correttamente dimostrata nella parte generale dell'impugnata sentenza, che non
trascura neppure di ricordare che detta natura è stata ormai riscontrata da una serie di pronunce giudiziali passate in giudicato, che vengono puntualmente indicate, Occorre rilevare che l'inserimento dello Zantonini Francesco in detta organizzazione criminosa emerge dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti
TOro NT, TA NT e TA Salvatore, i quali precisano che nell'ambito del
sodalizio criminoso costui svolgeva attività di contrabbando, di traffico di droga, di furto nonchè di
"gestione", per conto del sodalizio mafioso, di un
contingente di armi, che, unitamente al D'EM
42 SI, nascose nei paraggi della masseria abitata dai coniugi ER Antonio e Versienti IU, i
quali ultimi, pur non essendo collaboranti, hanno
confermato la circostanza. La Corte di merito evidenzia poi come il fattivo interessamento dello
NI ES alle armi nella disponibilità del sodalizio mafioso sia confermato da intercettazioni di conversazioni telefoniche da cui emerge che l'imputato è a conoscenza del luogo ove sono custodite le armi in questione;
come il fattivo interessamento dell'attuale ricorrente alle attività concernenti tabacchi di contrabbando, armi e droga, attività che ruotavano intorno alla sopra citata masseria del
ER, sia confermata da un'ulteriore telefonica riportata nel rapporto conversazione
20.12.1994 della Squadra Mobile di Brindisi. Ciò
posto, risultando le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti riscontrate, oltre che reciprocamente,
anche dagli elementi esterni sopra riferiti, del tutto prive di pregio risultano le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'imputato responsabilità all'affermazione della per il reato associativò di tipo mafioso.
Con terzo motivo il ricorrente suddetto denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta
43 illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. La
doglianza fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in proposito. Zantonini ER, con primo, secondo e terzo
motivo di ricorso, assume che la Corte di merito: ha erroneamente affermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., atteso che tanto le dichiarazioni dei collaboranti quanto le conversazioni telefoniche intercettate dimostrano che il ricorrente ha svolto unicamente attività di contrabbando di t.l.e.; ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p., perchè le dichiarazioni dei
pentiti, i sequestri di armi ed esplosivi e la
disponibilità che l'organizzazione criminosa aveva di armi e materie esplodenti sono circostanze che non
possono essere valutate con criterio di automaticità,
dovendosi dimostrare la sussistenza dell'aggravante con riferimento а ciascun imputato;
ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. per essere mancante sul punto la motivazione, non risultando sovraordinazionedimostrata la assoluta preminenza e imputato nell'organizzazione della Sacra Corona Unita.
44 Le doglianze sono destituite di fondamento.
L'impugnata sentenza evidenzia come dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti SE AR,
TA NT, TA Salvatore Trane
ES emerga l'inserimento dello NI ER
nella Sacra Corona Unita con riferimento all'attività
estorsiva, al traffico di stupefacenti, al
contrabbando e alla gestione di armi per conto
dell'organizzazione; come il medesimo sia tra gli autori del tentativo di attentato dinamitardo ai danni del sovrintendente della P.S. NA Pasquale;
come, insieme al D'EM, prese l'iniziativa di organizzare un nuovo centro di smistamento di
sigarette estere di contrabbando nella masseria dei
coniugi Pichierri Antonio e RS IU, che
hanno confermato la circostanza;
come insieme a UT
GI e TOro NT, che ciò ha riferito, venne
incaricato da ST BE, quando questi si allontanò da Brindisi per sfuggire all'arresto, di
sovrintendere al traffico di sostanze stupefacenti in
Brindisi e provincia. Ciò posto, l'impugnata sentenza deve ritenersi adeguatamente e logicamente motivata laddove ha concluso per l'appartenenza dello NI di tipo mafioso denominataRoberto all'associazione
Sacra Corona Unita (e ciò a prescindere che ciò non
45 emerga dalle telefonate intercettate), per il ruolo di organizzatore svolto da costui all'interno del sodalizio, per la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis c.p.. la quale,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha
natura oggettiva e si applica a tutti i partecipanti di un'associazione che risulti disporre di armi,
indipendentemente dal fatto che ciò sia ○ meno a conoscenza dei singoli partecipanti (cfr. Cass.
30.1.1992, Altadonna). Nel caso di specie, comunque, avendo l'imputato partecipato all'attentato
dinamitardo sopra citato ed essendo risultato, da quanto riferito concordemente dai collaboranti, che tra le sue specifiche attività vi era anche il
contrabbando e la gestione di armi per conto
dell'organizzazione, provata risulta la sua consapevolezza di far parte di un'associazione armata.
Con quarto motivo di ricorso lo NI ER deduce vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato sub L) concernente
l'illegale importazione, detenzione, trasporto e
porto in luogo pubblico di quantitativi di armi e
munizioni da guerra.
La doglianza è infondata. La responsabilità
46 imputato in ordine a tale imputazione deve ritenersi
implicitamente motivata laddove si ritiene provata l'attività dell'imputato relativa al contrabbando e
alla gestione di armi per conto dell'organizzazione criminosa e, comunq ue, detta motivazione deve,
ritenersi integrata da quella della sentenza di primo grado, dove l'argomento è esaurientemente trattato.
Con quinto motivo il ricorrente suddetto denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. La
doglianza è fondata e si richiamano qui le
argomentazioni sopra esposte in proposito.
Con sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti
generiche e alla determinazione della pena.
La doglianza è infondata.. Nel caso di specie la Corte di merito ha giustificato il diniego delle attenuanti in questione in considerazione della
capacità a delinquere dell'imputato, che ha desunto
dalla condotta da esso tenuta e cioè dal ruolo di capo da lui ricoperto nell'organizzazione criminosa nonchè
dalla pluralità di attività criminose da lui svolte, il che costituisce un adeguato e corretto supporto motivazionale sul punto, in quanto si richiamano, in
47 c.p., criteri sostanza, i criteri di cui all'art. 133.
che sono stati quindi implicitamente valutati anche per ciò che concerne la misura della pena inflitta.
MO ER, con motivi sottoscritti dall'Avv. Terragno e con motivi sottoscritti dall'Avv.
Amato, sostanzialmente analoghi, deduce, in primo luogo, violazione di legge e mancanza e manifesta
illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità in ordine ai reati di cui ai capi c)
d) ed f) della rubrica non compresi nel provvedimento di estradizione concesSO dalla Repubblica Federale
Tedesca soltanto per il reato di cui all'art. 416 bis
c.p. In particolare si assume che, pur potendosi considerare legittimo il giudizio di primo grado poichè alla sua conclusione non era ancora intervenuta
l'estradizione dell'imputato, al contrario non poteva considerarsi valido il giudizio di secondo grado, dato che i giudici di appello erano stati posti a conoscenza, attraverso il deposito della memoria difensiva ai sensi dell'art. 127 c.p.p.,
dell'esistenza di un provvedimento di estradizione che limitava la cognizione del giudice italiano solo al 1 delitto associativo, provvedimento che la Corte di
merito avrebbe potuto e dovuto acquisire d'ufficio se
48 necessario.
La doglianza è infondata. Anche a prescindere dall'aspetto formale della vicenda, e cioè se la Corte
di merito fosse о meno nelle condizioni di poter acquisire il provvedimento di estradizione richiamato dalla difesa, Occorre rilevare che il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione
europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957
e resa esecutiva in Italia con legge 30.1.1963 n. 300,
non preclude in modo assoluto l'esercizio della
giurisdizione da parte dello stato richiedente, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente
necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna;
al di fuori di questa ipotesi, non sussiste
alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti,
commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando,
49 per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti,
richiesta e concessa un' estradizione non sia suppletiva (cfr. Cass. Sez. I pen., 7.4.1993, Russo).
Nel caso di specie, pertanto, già essendosi
legittimamente proceduto in primo grado nei confronti del MO in ordine ai reati di cui ai capi c),
d), e) ed f) della rubrica, in quanto nei suoi confronti non era ancora intervenuto il provvedimento di estradizione, altrettanto legittimamente la Corte had'Appello, alla luce dei principi sopra esposti,
proceduto al giudizio di secondo grado, rimanendo
riservato alla fase esecutiva il problema degli eventuali limiti posti nel provvedimento di
estradizione.
Il MO deduce ancora violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, assumendo, in primo luogo, che non risulta dimostrata l'esistenza di
un'associazione criminale di tipo mafioso denominata Sacra Corona Unita nè, in ogni caso, il suo
inserimento in essa, contestando, comunque, il giudizio di intrinseca attendibilità da attribuire alle dichiarazioni dei collaboratori, con particolare riferimento alla sua specifica posizione.
50 La doglianza è priva di pregio. In primo luogo,
come sopra è già stato rilevato, il carattere mafioso dell'associazione criminosa definita "Sacra
Corona Unita", risulta adeguatamente dimostrato nell'impugnata sentenza, dove tra l'altro puntualmente si richiamano alcune sentenze passate in giudicato per cui sul che si sono pronunciate in tal senso,
punto è superfluo dilungarsi oltre. Anche per ciò che concerne l'attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni accusatorie sono
state utilizzate a fini probatori, l'impugnata sentenza ha offerto di ciò un'articolata e logica dimostrazione alla luce dei principi giurisprudenziali in materia per cui è superfluo riprodurre qui le
argomentazioni esposte in proposito che devono essere
pienamente condivise. Per ciò che concerne, in
1'impugnataparticolare, la posizione del MO,
decisione evidenzia come la sua adesione al sodalizio criminoso denominato Sacra Corona Unita emerga concordemente dalle dichiarazioni dei collaboratori Del CC ZI, TA NT, TA
OR, CR SI, ER CE, Trane
ES e SE AR, i quali precisano anche che la sua attività spaziava dal contrabbando di t.l.e., al traffico di stupefacenti e alle rapine.
51 Devono perciò ritenersi qui richiamate le in precedenza fatte circa ilconsiderazioni significato probatorio da riconoscere ad una pluralità
di dichiarazioni accusatorie autonome, ma tutte convergenti sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione, che si verificano e si rafforzano
reciprocamente.
Quanto alla rapina di cui all'imputazione sub d) e ai connessi reati di lesioni volontarie e porto illegale di armi di cui ai capi e) ed f), l'impugnata sentenza ritiene provata la responsabilità del
MO sulla base della chiamata in correità del collaborante SE AR, il quale viene ritenuto particolarmente attendibile per essersi egli stesso
accusato di un reato per il quale, al momento della
confessione, non era in alcun modo sospettato di
averlo commesso. Di ciò si duole il ricorrente, il
nel ritenere quale Osserva che la Corte di merito,
attendibile il SE per tale autoaccusa, ha
trascurato dal considerare che costui, nel riferire altri fatti asseritamente imputabili al SE, ha riferito circostanza e modalità totalmente diverse da quelle riferite da altri pentiti ed ha altresì
arbitrariamente respinto l'obiezione avanzata dalla
difesa circa 1'assenza del SE dal territorio
52 nazionale il giorno della rapina.
I rilevi mossi dal ricorrente non hanno pregio. In
primo luogo occorre rilevare che la Corte di merito
ha ritenuto attendibili le accuse del SE al
MO in ordine al reato di rapina i cui al capo d) non soltanto perchè il predetto collaborante si è
autoaccusato dello stesso reato. Premesso che l'attendibilità intrinseca del SE è stata unitamente a quella degli altri valutata e ritenuta,
nella parte generale dell'impugnata collaboranti,
sentenza, il giudice di appello, pur ricavando dalla suddetta autoaccusa spontanea e non necessitata, un
ulteriore argomento di natura logica alla suddetta
attendibilità intrinseca, mette in evidenza che la
chiamata in correità del predetto nei confronti del
MO risulta riscontrata dalle dichiarazioni del collaborante TOro NT, che collimano anche per ciò che concerne l'individuazione degli esecutori materiali dell'episodio criminoso. E' pur vero che il
TOro riferisce cose apprese de relato, ma ciò di
per sè non è sufficiente a togliere a tali
dichiarazioni il carattere di riscontro, in primo luogo perchè, come si evidenzia nell'impugnata sentenza, il referente del TOro è tale ND
OR, altro partecipe allo stesso delitto, ed in
53 secondo luogo perchè non occorre che il riscontro
probatorio estrinseco alla chiamata di correo abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare
oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata.
Nè la circostanza che altri fatti imputabili al
MO non collimino, quanto а circostanze e
modalità, a quanto dichiarato da altri collaboratori,
non è motivo sufficiente per indurre a ritenere costui intrinsecamente inattendibile, atteso che in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da
soggetti compresi tra quelli indicati nell'art. 192,
terzo comma, c.p.p. l'eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di certo peso,
rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni di per sèquanto nel confronto tra esse, non implica sostanziale affidabilità, il venir meno della loro quando risulti dimostrata, come nella specie avvenuto, la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr. Cass. 30.1.1992,
Altadonna, nonchè da ultimo, Cass. Sez. I, 30.11.1995,
Riggio). Per quanto concerne, infine, la pretesa assenza del SE dal territorio nazionale il giorno della suddetta rapina, non sono ravvisabili nella motivazione dell'impugnata sentenza le
54 T
"forzature" denunciate dal ricorrente. La Corte di merito offre, infatti, una adeguata spiegazione sul punto, richiamando le dichiarazioni fatte in
proposito dal suddetto collaborante, il quale ha
precisato: che dopo l'evasione avvenuta in occasione dei funerali della moglie egli si trattenne in Italia,
rimanendo latitante in Brindisi;
che successivamente si recò a Corfù, da dove poi tornò nella sua città
partenza per Rio De natale ove rimase sino alla
Janeiro. E' pur vero che il SE ha indicato
orientativamente detta partenza nel febbraio del 1992, ma ha peraltro precisato di non esserne certo, per cui, tenuto conto dell'autoaccusa del medesimo per la rapina avvenuta il 12.5.1992, tenuto conto delle
dichiarazioni fatte dal TOro nonchè delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, non appare censurabile sotto il profilo di carenza о di
illogicità della motivazione il convincimento del cui, alla data della giudice di appello secondo commessa rapina, il SE non era ancora partito alla volta del Brasile.
Il MO denuncia, infine, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91 in riferimento al
55 reato di cui al capo C). La doglianza è fondata e si
argomentazioni sopra esposte in richiamano qui le
proposito.
ST BE, con primo motivo di ricorso,
deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
La doglianza è priva di pregio.
In primo luogo devono ritenersi qui richiamate le
considerazioni sopra fatte circa la valenza probatoria di una pluralità di dichiarazioni accusatorie
convergenti fatte autonomamente da più collaboratori di giustizia la cui attendibilità sia stata, come
nella specie, adeguatamente dimostrata. Nel caso dello
ST, peraltro, la difesa assume che le principali fonti dell'accusa nei confronti del suddetto collaboranti TA ricorrente, costituite dai
NT, TA OR, Trane Franco e Santoro
NT, sarebbero inattendibili perchè la Corte di
merito non avrebbe tenuto in minimo conto la grave situazione di inimicizia e di rancore profondi esistente tra costoro. Di ciò, in verità, la Corte di merito ha tenuto conto, ma ha concluso che detta ipotesi perde consistenza di fronte al complesso
56 probatorio costituito, oltre che dalle dichiarazioni accusatorie dei predetti, anche da quelle di altri
collaboratori di giustizia, quali De Tommaso Daniele,
OL IE, SE AR, DE CC ZI,
CR SI, confortato da numerosi riscontri esterni, da cui risulta che lo ST non era soltanto
un contrabbandiere, ma esercitava svariate attività
criminali in seno alla Sacra Corona Unita, ove
ricopriva il ruolo di organizzatore coordinatore,
trafficando in droga ed in armi, svolgendo attività
estorsiva nei confronti di esercenti attività
economiche nonchè nei confronti degli stessi
contrabbandieri brindisini da cui pretendeva una su ogni cassa di sigarette "tangente"
"commercializzata". Riscontro esterno alle suddette dichiarazioni accusatorie viene ravvisato dalla Corte
di merito in numerose telefonate intercettate, che sono ampiamente riportate in sentenza, da cui emerge inequivocabilmente l'interessamento dello Stano nel
traffico d'armi, nel contrabbando del t.l.e. nel traffico di sostanze stupefacenti. Ciò posto,
risultano le censure didestituite di fondamento violazione di legge e di vizio di motivazione mosse all'impugnata sentenza. Con secondo motivo di ricorso lo ST lamenta
57 applicazione dell'aggravante di cui l'erronea della legge n. 203/91. La doglianza è all'art.7
fondata e si richiamano qui le argomentazioni sopra esposte in proposito.
* *
Tutto ciò premesso l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti dei ricorrenti AP
IL, AP OR, RG DI,
ST OR, ER GI, AN RM,
VA TO, NI ES, Zantonini
ER, MO ER e ST BE e, per anche nei confronti dei l'effetto estensivo, Andriulo GE, UT GI (che coimputati seppur ricorrente non ha svolto alcuna doglianza sul punto), D'Alema Cosimo e Di LA OR,
limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. :
7 legge 12.7.1991 n. 203 in relazione ai reati di cui ai capi C) ed L) come loro rispettivamente ascritti,
circostanza che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per la rideterminazione delle rispettive pene. Rigetta nel resto i ricorsi di
AP IL, AP OR, RG,
ST, ER, AN, VA, Zantonini
NI ER, MO e Stano. ES,
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi di OV
58 GI e ER NT e rigetta i ricorsi di
UT GI, D'IC AR, Di ID NT,
Di ID IT, GL UL, MA SI e Prete
GI.
P. Q. M.
La Corte annulla 1'impugnata sentenza nei confronti di
AP IL, AP OR, RG
DI, ST OR, ER GI, AN
RM, VA TO, Zantonini ES,
NI ER, MO Fernando e Stano
BE ei per l'effetto estensivo, anche nei confronti dei coimputati DR GE, UT
GI, D'Alema Cosimo e Di Lauro OR,
limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.1991 n. 203 ritenuta, in ordine ai capi C) ed
L), per i medesimi, circostanza che elimina;
rinvia per la rideterminazione delle rispettive pene ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.
Rigetta nel resto i ricorsi di AP IL,
AP OR, RG, ST, Semeraro,
AN, VA, NI ES, NI
ER, MO e ST. Dichiara
l'inammissibilità dei ricorsi di OV GI e
ER Antonio e rigetta i ricorsi di UT
GI, D'IC AR, Di ID NT, Di
59 Emidio IT, GL UL, Palma SI, Prete
GI. Condanna questi ultimi al pagamento, in
solido, delle spese processuali ed il Bellanova ed
il ER anche al pagamento, ciascuno, della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3.7.1997.
IL PRESIDENTE
H u IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ВА
Depositata in Cancelleria SET. 1997 Oggi, IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott. Anna D'Ambrosio Dr.ssa Anna D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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