Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Integra il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la condotta di colui che consegni effetti cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo all'adempimento, in quanto - ancorché l'elemento intenzionale sia caratterizzato nell'estorsione, diversamente dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., dalla coscienza dell'agente di esercitare una pretesa non dovuta - allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva.
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- 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2010, n. 28539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28539 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 14/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 555
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3488/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22.1.2010 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli DDA;
avverso l'ordinanza emessa il 15 dicembre 2009 dal Tribunale di quella stessa città nel procedimento a carico di:
OL HE, nato il [...];
Sentita la relazione del consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M..
OSSERVA
1. - Con ordinanza dell'11 dicembre 2009, il GIP del Tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di OP HE, indagato per due delitti di tentata estorsione, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava l'impugnato titolo custodiate, ritenendo che l'imputazione cautelare di estorsione fosse da riqualificare in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aggravato ai sensi dell'art. 7.
Avverso la pronuncia anzidetta, il PM di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
2. - Il PM ricorrente censura la lettura delle risultanze investigative e, soprattutto, la ritenuta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393, sia pure aggravato ai sensi dell'art. 7, in luogo dell'originaria contestazione di estorsione, peraltro in contrasto con la soluzione interpretativa del Tribunale del riesame di Roma e di altro collegio del Tribunale del riesame di Napoli emesse nella stessa vicenda con riferimento ad altri indagati. 3. - All'esame della doglianza giova certamente premettere una succinta puntualizzazione dei termini della fattispecie in esame. Di OS US, imprenditore edile, aveva ricevuto da altro imprenditore, tale OS EN, titoli cambiari in pagamento di una rata del corrispettivo pattuito per la costruzione di alcune villette nei pressi di Roma. Rimasto insoluto il primo titolo ed a fronte di prospettate difficoltà economiche del suo interlocutore, il Di OS aveva di fatto ceduto i titoli ad un conoscente che, tramite altri, li aveva fatti pervenire a persone gravitanti in ambito camorristico, tra cui il OP, che, con atteggiamento tipicamente mafioso, avevano minacciato il debitore, per indurlo ad onorare il suo impegno. Correlato a tale episodio è altro fatto ritenuto estorsivo, pur esso nella forma del tentativo, consistente in richieste intimidatorie all'indirizzo dello stesso Di OS per indurlo al pagamento della somma di Euro 30.000, come presumibile compenso per l'intermediazione prestata nella precedente occasione e rimasta senza esito per il solo fatto che lo stesso Di OS ed il suo debitore avevano raggiunto un componimento transattivo della vertenza.
Nello sviluppo di tale vicenda il giudice del riesame ha ritenuto che il primo episodio fosse sussumibile nel paradigma dell'art. 393 c.p., posto che le minacce e la violenza in danno del OS erano intese a realizzare una pretesa giuridicamente fondata, quale il pagamento delle cambiali;
e che, ad ogni modo, le incertezze in proposito dovessero giovare all'indagato ed anzi si riverberassero anche sul secondo episodio, in quanto, dovendo ritenersi che il Di OS fosse pienamente consapevole del fatto che l'azione di recupero crediti sarebbe avvenuta con modalità violenta o minacciosa o addirittura camorristica, siffatta consapevolezza lo rendeva possibile compartecipe della vicenda, con la conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, stante il disposto di cui all'art. 63 c.p.p.. 4. - Questi i fatti in questione, balza in tutta evidenza l'erroneità della decisione con riferimento al primo segmento della complessiva vicenda sostanziale. Non solo, ma la soluzione prescelta, ancor prima che giuridicamente erronea, è logicamente aberrante. Costituisce, infatti, vistosa contraddizione in termini, che si traduce in insanabile antinomia sul piano concettuale, ipotizzare una fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posta in essere mediante l'uso di violenze o minacce delegate ad esponenti di organizzazioni mafiose che si avvalgano della forza intimidatrice del vincolo associativo. È evidente, al riguardo, che l'opzione in favore di forme di tutela alternative a quelle prestate dall'ordinamento giuridico, e dunque a metodi antitetici a quelli di legge, faccia, per ciò solo, perdere carattere di giustezza alla relativa, sottostante, pretesa collocandola in alveo contrario alla legalità, siccome affidata a strumenti di persuasione o coazione che costituiscono di per sè illecito. Il caso in esame è in tal senso paradigmatico: il creditore munito di effetti cambiari, anziché ricorrere agli ordinali strumenti di tutela, azionando in executivis gli stessi effetti, dotati di forza esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c., preferisce adire il c.d. antistato ossia il contesto organizzato delinquenziale capace di assicurare, in termini brevi, con l'ineluttabile forza di persuasione del metodo mafioso, l'immediato soddisfacimento del credito. Non solo, ma la soluzione del giudice del riesame, se avallata, avrebbe pensino profili di paradosso, finendo - indirettamente - con il coonestare, con la configurazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, peraltro perseguibile a querela dell'offeso, opzioni in favore delle forme alternative di tutela offerte dalla criminalità organizzata. Ma al di là del dato logico, la soluzione anzidetta è pure errata sul piano giuridico. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare il criterio discretivo tra le ipotesi di reato dell'estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, evidenziando che la differenza sussiste non tanto per la materialità del fatto, che può anche essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ricorrere il reato di estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte d terzi, su mandato del titolare del credito) (cfr. Cass. Sez. 2^, 1.10.2004, n. 47972, rv. 230709); cfr., pure, id. sez. 5^, 9.11.2005, n. 44292, rv. 232815). Nel caso di specie, la minaccia posta in essere dal terzo delegato per far valere il preteso diritto del terzo è enfatizzata nella sua connotazione illecita dall'uso di modalità mafiose. Anzi, nell'atto stesso del ricorso a tali forme di coazione la minaccia deborda dai limiti funzionali all'esercizio ancorché arbitrario di un diritto, per assumere autonoma ed ancor più grave caratterizzazione delittuosa. Ciò in quanto il ricorso a quelle modalità - per quanto si è detto - fa perdere alla pretesa sottostante il connotato di giuridica rilevanza, non potendosi dubitare che un diritto resti tale solo in quanto fatto valere in forme, sia pure arbitrarie, ma pur sempre nell'ambito del sistema giuridico di pertinenza e non già in contesti e con formalità che si appartengano ad ordinamenti di valori (o disvalori) ad esso antitetici. Peraltro, nel caso di specie, a sostegno dell'ipotesi estorsiva è agevole rilevare che la finalizzazione al conseguimento di un ingiusto profitto si pone non solo in favore di altri, ma anche dello stesso agente (nella doppia prospettazione dell'art. 629 c.p.), posto che l'estortore agiva non già di autonomia iniziativa o nella logica di una - pur se indebita - negotiorum gestio, ma in esecuzione di un patto scellerato di natura illecita, che prevedeva un compenso per la criminale intermediazione, donde la richiesta di pagamento che costituisce oggetto del secondo segmento della complessiva vicenda in esame.
3. - Gli errori di giudizio e le vistose incongruenze logiche dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato ne comportano nullità, che va, dunque, dichiarata nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010