Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso; il terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, pertanto, va applicato quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonio Morgigni Presidente del 31/1/2000
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " Diana Laudati " N. 134
3. " Nicola Bottalico " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Esposito " N. 41238/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC CO, EL LU e IN DA
avvero la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 7 giugno 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Bottalico
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per separarsi la posizione dello PI DA e, rimettere il ricorso, alle Sez. Unite, rigetto dei ricorsi di RI CO e BO LU Udito il difensore Avv. Aricò Giovanni del foro di Roma difensore di PI DA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 febbraio 1997 il Tribunale di Catanzaro dichiarava PI DA responsabile del delitto di estorsione aggravata e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Avverso detta sentenza proponevano appello sia lo PI che il P.M. Con altra sentenza in data 14 febbraio 1997 il Tribunale di Catanzaro dichiarava RI CO e BO LU responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata, del delitto di danneggiamento aggravato e della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. in ordine alla detenzione illegale di tre cartucce calibro 12 e,
ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti, condannava il RI alla pena di anni due e mesi due di reclusione e L.
1.000.000 di multa ed il BO a quella di anni due e mesi otto di reclusione e L.
1.200.000 di multa. Avverso tale sentenza proponevano appello il P.M. ed i due imputati. La Corte di Appello di Catanzaro, riuniti i due procedimenti, con sentenza in data 7 giugno 1999, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 1997, ritenuta nei confronti dello PI l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni tre di reclusione e L.
1.400.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
inoltre confermava la sentenza in data 14 febbraio 1999 pronunciata dal tribunale di Catanzaro nei confronti del RI e del BO.
Avverso la sentenza indicata della Corte di Appello di Catanzaro proponevano ricorso per cassazione i predetti RI, BO e PI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RI CO con unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 192 stesso codice e 56, 3^ co. c.p., assumendo che: 1) la Corte di Appello non aveva attentamente e complessivamente considerata e valutato tutte le emergenze dibattimentali per aver disatteso le dichiarazioni rese dalla parte offesa all'udienza del 14.2.1997, 2) il richiamo all'art. 56, 3^ co. c.p. era rilevante e pertinente proprio in relazione a dette dichiarazioni, atteso che le dichiarazioni rese dalla parte offesa all'udienza del 25.10.1996 erano prive di incidenza probatoria e comunque contrastavano con quelle rese all'udienza del 14.2.1997. Il motivo è inammissibile perché privo della specificità richiesta dalla terra c) dell'art. 581 c.p.p. e pertanto il ricorso a norma dell'art. 591, 1^ co., lett. c) dello stesso codice va dichiarato inammissibile.
Inoltre BO LU con unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 132 e 133 c.p., assumendo: 1) che la Corte di Appello non aveva correttamente, adeguatamente e complessivamente valutato le risultanze dibattimentali, così come prescritto dall'art. 192 c.p.p., poiché non vi era prova alcuna che la telefonata fosse stata fatta da esso ricorrente, così come non vi era prova che egli avesse collocato le cartucce o danneggiato la betoniera ed inoltre perché erano state disattese le dichiarazioni rese alla udienza del 14.2.1997 dinanzi al Tribunale dalla parte offesa Scivoletto;
2) che la valutazione unitaria degli elementi probatori acquisiti rendeva rilevante e pertinente il richiamo all'art. 56, 3^ co. c.p.; 3) che la Corte di Appello erroneamente aveva apprezzato le circostanze attenuanti generiche rapportandole in termini di equivalenza, poiché genericamente aveva richiamato le ragioni ostative per ritenerle prevalenti.
Ora, sotto il profilo sub 1) il motivo costituisce una censura in punto di fatto della decisione impugnata in quanto prospetta una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dalla Corte di merito, sottratta al giudizio di legittimità in presenza di una congrua e coerente motivazione.
Inoltre, sotto il profilo sub 2) il motivo è generico, perché privo del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità prevista dall'art. 591, 1^ co., lett. c) c.p.p., dall'art. 581, lett. c) c.p.p. Infine, sotto il profilo sub 3) il motivo è manifestamente infondato per avere la Corte di merito a pag. 7 della impugnata sentenza specificamente indicato le ragioni ostative alla prevalenza delle attenuanti generiche, costituite dai precedenti penali e da un decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Pertanto anche il ricorso del BO va dichiarato inammissibile.
Infine il ricorrente PI DA con il primo motivo ha dedotto "Mancanza e manifesta illogicità dell'impugnata sentenza in ordine alla confermata responsabilità dell'imputato", assumendo che l'esame dell'attendibilità del dichiarante RO doveva essere particolarmente rigoroso per l'anomala condizione di costui, da un canto parte lesa e dall'altro già indagato per reato commesso, ed in particolare se sulle minacce esistevano almeno le affermazioni del RO, sull'incarico e sulla "non autonomia" dell'intervento del OP non rilevavano neppure le parole del dichiarante che immagina l'incarico perché lo intuisce, ma non può mai attestarne la sua diretta conoscenza.
Il motivo è inammissibile poiché attiene a valutazioni di merito, sottratte al giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente PI ha dedotto "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione e soprattutto violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto", assumendo che il qualificare la condotta in questione estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni costituiva una assurdità giuridica e rappresentava un imperdonabile errore che nasceva dall'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e dalla disapplicazione dell'art. 393 stesso codice, atteso che la sostanza criminale dell'estorsione era rappresentata dal conseguimento o dalla pretesa di un ingiusto profitto e dalla consapevolezza di una tale ingiustizia e che la mancanza di tale ingiustizia faceva venir meno obiettivamente l'estorsione, residuando il reato di ragioni ragion fattasi.
Il motivo è inammissibile perché generico in quanto consiste in una riproposizione di una questione senza specifiche cesure a quanto ritenuto dalla Corte di merito in ordine alla non configurabilità del reato previsto dall'art. 393 c.p. (v. pag. 26 dell'impugnata sentenza) e cioè che "l'estorsione non è consistita nel pretendere il pagamento dei titoli emessi dai predetti RO CO e BE per far fronte al delitto del loro congiunto , bensì nella condotta antecedente e cioè appunto, nell'aver costretto costoro ad addossarsi un debito non proprio, per cui nel momento in cui venivano emessi i titoli l'estorsione si era già consumata e tutto ciò che è seguito è un post - factum che non incide in alcun modo sulla commissione del reato già perfetto in tutte le sue componenti".
Con il terzo motivo lo PI ha dedotto "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7 legge 153/91", assumendo che in relazione ai delitti di rapina ed estorsione occorreva correlare la previsione del citato art. 7 legge 152/91 con quella del numero tre dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p. richiamato dall'art. 629 stesso codice,
affinché non si consumassero duplicazioni di pena per la medesima circostanza aggravante e tanto più per il concorrente non mafioso, quale era esso ricorrente, che si era solo avvalso della mafiosità del concorrente OP.
Il motivo è fondato.
Invero sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dal n. 3 del terzo comma dell'art. 628 c.p., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nella parte relativa alla commissione di delitti - punibili con pena diversa dall'ergastolo - avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. in quanto l'essere mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso. Infatti il 3^ comma dell'art. 416 bis c.p. definisce una associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Pertanto il citato articolo 7 va applicato quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto - punibile con pena diversa dall'ergastolo - avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Ne consegue che erroneamente la Corte di merito ha applicato la circostanza aggravante prevista dal più volte citato articolo 7 a carico del ricorrente PI poiché costui era stato già ritenuto responsabile del delitto di estorsione aggravato dalla circostanza prevista dal n. 3 del terzo comma dell'art. 628 c.p., così come contestato. E pertanto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio nei confronti dello PI limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991, con la eliminazione del relativo aumento di pena di sei mesi di reclusione e L. 400.000 di multa, come determinata dalla detta Corte di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del RI e del BO consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese processuali a ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile i ricorsi di RI e BO;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 ed elimina il relativo aumento di pena di sei mesi di reclusione e L. 400.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di PI. Condanna i ricorrenti RI e BO al pagamento in solidi delle spese processuali e ciascuno alla somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000