Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 4003
CASS
Sentenza 31 gennaio 2000

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Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso; il terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, pertanto, va applicato quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 4003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4003
    Data del deposito : 31 gennaio 2000

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