Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2010, n. 25069
CASS
Sentenza 19 maggio 2010

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Massime1

Gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente a dar prova dell'avvenuta intimidazione del teste-persona offesa da parte dell'imputato, la dichiarazione di un ispettore di P.G., che aveva riferito in dibattimento di aver saputo informalmente dalla stessa persona offesa dell'avvenuta intimidazione, senza procedere alla verbalizzazione imposta dall'art. 357 cod. proc. pen.).

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  • 1La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2010, n. 25069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25069
Data del deposito : 19 maggio 2010

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