Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente a dar prova dell'avvenuta intimidazione del teste-persona offesa da parte dell'imputato, la dichiarazione di un ispettore di P.G., che aveva riferito in dibattimento di aver saputo informalmente dalla stessa persona offesa dell'avvenuta intimidazione, senza procedere alla verbalizzazione imposta dall'art. 357 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2010, n. 25069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25069 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/05/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - N. 2065
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 44991/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RT N. IL 12/08/1966;
avverso la sentenza n. 168/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 22/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Valentini Gabriele del Foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER IT, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 22.9.2008, con cui, in parziale riforma della sentenza 12.11.2007 del Tribunale di Lecce, veniva ridotta la pena a lui inflitta, per i reati di cui agli artt. 81-644 c.p. e artt. 56-629 c.p., unificati dalla continuazione, ad anni quattro di reclusione ed
Euro 9.000,00 di multa. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo:
1) violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 e art. 195 c.p.p., comma 4, in relazione all'utilizzazione del contenuto della denuncia querela proposta dalla p.o., NI RA, dovendosi escludere che lo stesso fosse stato intimidito da parte dell'imputato, in data 13.11.2006, al fine di ritirare la querela, in quanto, in tale data, non era ipotizzabile la deposizione dibattimentale resa il 4.7.2007 con cui il NI aveva escluso che il IT lo avesse minacciato;
peraltro, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 4, erano inutilizzabili anche le dichiarazioni rese dall'ispettore Tasco in quanto fondate su circostanze "de relato" apprese informalmente dalla persona offesa senza la verbalizzazione imposta dall'art. 357 c.p.p.. 2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 234, 267, 271 c.p.p., comma 1 e art. 191 c.p.p., stante la inutilizzabilità della registrazione del colloquio intercorso fra imputato e parte lesa e registrata da quest'ultima; in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tale registrazione non poteva considerarsi un documento ex art. 234 c.p.p., trattandosi di colloquio acquisito nel corso delle indagini preliminari su suggerimento della P.G. che aveva fornito al NI un registratore digitale;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56-629 c.p.p. derivando dalla insussistenza del reato di usura, per le ragioni esposte, quella del tentativo di estorsione;
inoltre, in assenza di motivazione, non si era tenuto conto delle testimonianze rese da LI SA e OM CL i quali avevano sostenuto che il prestito erogato dal IT ammontava ad Euro 1.500,00 e non già ad Euro 750,00.
Con istanza 21.4.2010 il IT chiedeva la rimessione del ricorso alle S.U. della S.C. per contrasto fra la recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura della registrazione di un colloquio e l'interpretazione della Corte costituzionale che, con sentenza n. 320/2009, aveva inquadrato tale atto nel concetto di "atto d'indagine".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha congruamente motivato l'intimidazione subita dalla p.o., richiamando quanto dichiarato in dibattimento dall'ispettore Tasco cui il NI aveva riferito, dopo aver denunciato alla Polizia il rapporto usurario instauratosi col IT, di essere stato minacciato da quest'ultimo, tanto che alcuni giorni dopo aveva "ritirato" la denuncia;
tale testimonianza, secondo la Corte di merito, rendeva evidente che la successiva ritrattazione operata in dibattimento dal NI (di non essere stato mai sottoposto a minacce da parte del IT) fosse conseguenza "di quelle stesse minacce e violenze che lo avevano indotto a ritirare la denuncia".
Non ricorre, peraltro, l'ipotesi di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, quanto alle dichiarazioni del Tasco, avendo questi riferito, come si legge nella sentenza impugnata, quanto da lui direttamente constatato "de visu" in ordine al fatto che il NI era molto intimorito ed intendeva "ritirare la denuncia". Esclusa la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal Tasco, deve ritenersi legittima, ex art. 500 c.p.p., comma 4,l'acquisizione, da parte del Tribunale, della denuncia presentata dal NI ove si dava atto delle minacce del IT.
Gli "elementi concreti", richiesti dall'art. 500 c.p.p., comma 4, per ritenere che il teste sia stato sottoposto a minaccia, possono essere, invero, desunti da qualunque circostanza sintomatica della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotata da obiettività e significatività; l'avverbio "anche", contenuto in detta disposizione implica poi, come pure rilevato nella sentenza in esame "che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma (Cass. n. 26904/2005; n. 37112/2004); nella specie, pertanto, la testimonianza del Tasco, in quanto fondata su concreti elementi di fatto, valgono ad avvalorare la sussistenza delle minacce oggetto della successiva denuncia del NI, facendo ritenere plausibile l'intimidazione subita dallo stesso.
Quanto alla censura sub 2) i giudici di appello hanno rilevato, richiamando la giurisprudenza pure riportata nella sentenza di primo grado (Cass. n. 16886/07; S.U. n. 3647/03) che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, non è riconducibile alla nozione di intercettazione "ma costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico"della quale l'autore può disporre legittimamente, anche come prova documentale, liberamente acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria. Tale motivazione, del tutto condivisibile, rispecchia la più recente giurisprudenza della S.C. in materia ove si ribadisce la natura documentale di detta prova e la sua utilizzabilità, "trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo"(Cass. sez. 2^ n. 9617/2010; sez. 6^ n. 16986/2009; sez. 1^ n. 14829/09). La sentenza della Corte Cost. n. 320 del 2009, invocata dal ricorrente, non contraddice affatto le citate pronunce;
sostiene il ricorrente che rientrerebbe nel concetto di "atto d'indagine" la registrazione di un colloquio effettuata da uno dei partecipanti, di concerto con la polizia giudiziaria, mentre, secondo recente giurisprudenza di questa seconda sezione della S.C., sarebbe illegittima unicamente la registrazione nel caso di utilizzo di apparecchiatura idonea oltre che a registrare anche a consentire l'ascolto a distanza della conversazione da parte della polizia giudiziaria.
Quest'ultima ipotesi esula, però, da quella in esame ove la registrazione sarebbe stata effettuata dalla p.o. senza alcuna predisposizione dell'ascolto, in sede d'indagini, anche da parte della polizia.
La Corte costituzionale, in detta sentenza, ha richiamato sul punto la decisione delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26795/2006, laddove è stato escluso che le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, possano essere introdotte nel processo come "documenti", costituendo piuttosto "documentazione dell'attività investigativa" e rimanendo perciò suscettibili di utilizzazione processuale, come prova atipica ex art.189 c.p.p., solo ove eseguite in luoghi non fruenti di protezione costituzionale, quali i luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico. Trattasi, evidentemente, di fattispecie che, avendo come presupposto l'accertamento in fatto di una videoregistrazione effettuata dalla polizia giudiziaria, non si attaglia al caso in esame ove, secondo quanto accertato, alla registrazione ha provveduto la p.o. sia pure su suggerimento della p.g. L'ultima doglianza attiene ad una valutazione probatoria esulante dal sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito dato conto, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, della prova determinante della responsabità del IT, costituita dal colloquio intercettato fra il IT e l'imputato, ritenendola non superabile dalle deposizioni dei testi a discarico "compiacenti", LI e OM.
Il ricorso va,pertanto, rigettato.
Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010