Sentenza 28 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela.
Commentario • 1
- 1. Delitti a contrasto della circolazione illecita dei beniCamilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 30 ottobre 2024
Art. 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2010, n. 33478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33478 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 28/05/2010
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2252
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 37529/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL DO N. IL 01/06/1973;
avverso la amenza n. 1078/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/05/2009;
visti gli atti la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA, del 28/05/2010 l'i relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. GIALANELLA NT che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Cosenza giudicava:
EL DO imputato del reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto in danno di UR NT;
ed al termine del giudizio ordinario, ritenuta l'ipotesi di cui al cpv dell'art. 648 c.p., lo condannava alla pena indicata in sentenza. Avvero tale decisione l'imputato proponeva impugnazione ma la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21.05.09 respingeva i motivi proposti e confermava la sentenza di primo grado;
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). 1) - il ricorrente censura la decisione della Corte di appello per violazione di legge commessa giudicando l'imputato, già dichiarato irreperibile nel giudizio di primo grado, senza procedere a nuove ricerche e senza emettere nuovo decreto di irreperibilità;
2) - La sentenza sarebbe incorsa in altra violazione di legge laddove non avrebbe considerato che il reato di furto presupposto non era procedibile per difetto di querela;
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo relativo all'improcedibilità del reato presupposto per difetto di querela è da ritenere totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza. Invero la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, ha espresso il principio, già richiamato nella sentenza impugnata e al quale si uniforma questo Collegio, secondo il quale: "Sussiste il delitto di ricettazione pur quando il reato presupposto sia un delitto di furto non punibile per mancanza di querela." Cassazione penale, sez. 2, 09 giugno 2006, n. 22555 - Cassazione penale, sez. 6, 31 maggio 1993. Parimenti infondato risulta il motivo relativo alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio in secondo grado, per mancata emissione del decreto di irreperibilità.
Dall'esame degli atti, consentito al giudice di legittimità per verificare violazioni di legge in materia di procedura, emerge che il PM aveva notificato l'avviso di conclusione indagini con il rito degli irreperibili;
tuttavia il Carabelli, nel verbale di sequestro effettuato dai Carabinieri in data 24.08.05, aveva dichiarato di essere residente a Torano Castello, c.da Centure;
nello stesso verbale "elegge" domicilio c/o la famiglia IL in Via dell'Arco n. 4, Cerreto (CS);
ne deriva che, esaurito il giudizio di 1^ grado con la procedura di irreperibilità dell'imputato, la notifica per il giudizio di 1^ grado, doveva essere preceduta da nuovo esame degli atti e da un'eventuale nuova dichiarazione di irreperibilità, ciò per il principio che le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase. Cassazione penale, sez. 3, 05 ottobre 2000. Del tutto correttamente la Corte di appello ha rivisitato gli atti ed, essendosi avvista dell'elezione di domicilio di cui sopra, ancora valida perché mai revocata ne' venuta meno per effetto della procedura di irreperibilità, ha disposto, in maniera legittima, la notifica presso il domicilio eletto (famiglia IL); essendo divenuta impossibile la notificazione in tale luogo per come emerge dalla relata, del tutto legittimamente ha applicato l'art. 161 c.p.p., comma 4 con notifica al difensore di fiducia. Cassazione
penale, sez. 6, 09 ottobre 2009, n. 43735. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010