Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2010, n. 33478
CASS
Sentenza 28 maggio 2010

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Massime1

Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela.

Commentario1

  • 1Delitti a contrasto della circolazione illecita dei beni
    Camilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 30 ottobre 2024

    Art. 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2010, n. 33478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33478
Data del deposito : 28 maggio 2010

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