Sentenza 13 agosto 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere ravvisata anche nel delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete e univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato nel caso in cui l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di tentata truffa aggravata).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2009, n. 33408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33408 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 13/08/2009
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 41
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 023862/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HU SI N. IL 15/11/1980;
2) HU IA N. IL 17/05/1972;
avverso SENTENZA del 14/10/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto UD NE e UD MA responsabili del reato di tentata truffa aggravato dal potenziale danno di rilevante gravita alla persona offesa (ex art. 56 c.p., art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7), per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre IN NU a cedere loro l'autovettura Mercedes a fronte del pagamento di un assegno postale dell'importo di Euro 23.498,78, privo di copertura.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati articolando tre motivi identici. Con il primo motivo lamentano la mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, che aveva portato alla procedibilità di ufficio del reato, altrimenti improcedibile per mancanza di valida querela. Lamentano, inoltre, l'incompatibilità logica di tale aggravante con la fattispecie tentata.
Con il secondo motivo si dolgono del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, assumendo trattarsi di un inadempimento di una obbligazione civile, mancando gli artifizi e raggiri, rilevanti per la coartazione della volontà della parte offesa ed essenziali per la configurabilità del reato ascritto.
Con il terzo motivo, in via subordinata, lamentano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie della insolvenza fraudolenta prevista dall'art. 641 c.p. sul rilievo che agli imputati poteva contestarsi, tutt'al più, di avere taciuto il proprio stato di insolvenza, che rendeva inattuabile l'adempimento della obbligazione assunta e non già un precostituito proposito truffaldino.
I ricorsi sono manifestamente infondati e, per l'effetto, vanno dichiarati inammissibili.
Quanto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto che un danno pari ad Euro 23.498,78, tra l'altro verificatosi nel 2002, come ben evidenziato dalla Corte di merito, è indubbiamente un dato che ha una sua rilevanza oggettiva, che non merita neanche di essere rapportato alle condizioni economiche della vittima per farne discendere la pretesa esclusione dell'aggravante. Del resto, non va dimenticato che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita, preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico, in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato (Sezione 6^, 5 luglio 2004, Cichella). Principio che vale a fortiori in presenza di un valore economico di autoevidente oggettiva rilevanza.
Anche la censura afferente l'asserita incompatibilità logica e giuridica tra la ritenuta aggravante e la fattispecie tentata è manifestamente infondata.
Come già ripetutamente affermato (v., tra le tante, Sezione 4^, 23 novembre 2006, Aquino ed altri) la disciplina del reato tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità, compresi quelli inerenti alle circostanze, non traendosi dagli artt. 56 e 59 c.p. alcun argomento diretto o indiretto, da cui possa inferirsi che la disciplina del tentativo sia inerente al solo reato base. Proprio con riferimento alle circostanze connesse all'entità del danno (per quanto interessa, quella di cui all'art. 61 c.p., n. 7) la giurisprudenza di legittimità (v. Sezione 5^, 5 febbraio 1999, Gerlini;
Sezione 6^, 10 novembre 1994, Periodo) ha specificato che per la loro configurabilità occorre solo che le modalità del fatto forniscano concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato nel caso in cui l'illecito fosse stato portato a compimento.
La motivazione della Corte di merito, per quanto sopra esposto, è in linea con la citata giurisprudenza, rispetto ad una situazione in cui il dato del pregiudizio economico per la persona offesa aveva una sintomatica autoevidenza.
Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza, secondo la quale il fatto sarebbe inquadrarle come mera inadempienza contrattuale.
Nella truffa contrattuale, come già evidenziato da questa Corte (v., tra le molte, Sezione 2^, 27 marzo 1981, Macrì), l'elemento che imprime al fatto dell'inadempimento il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
In particolare, secondo la citata giurisprudenza, è configurabile il reato di truffa, quando il dolus in contraendo si manifesta attraverso artifizi e raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso e cioè quando sussiste un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolento usato dall'agente ed il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulti viziato nella sua libera determinazione (v. anche Sezione 2^, 27 ottobre 1986, Grimaldi).
In coerenza a tali principi, la Corte di merito ha analizzato la vicenda, pervenendo alla conclusione, immune da vizi logici, che il comportamento degli imputati, puntualmente descritto (sotto tale profilo è sufficiente citare, quanto all'imputato UD NE, l'omissione da parte dello stesso, in sede di trattativa, delle vere generalità, che ne avrebbero consentito l'identificazione quale autore di un precedente analogo e, quanto all'imputata UD MA, l'invio della fotocopia dei suoi documenti per l'intestazione a lei dell'autovettura e la consegna da parte della stessa al complice dell'assegno privo di copertura), abbia integrato quegli artifizi e raggiri idonei ad indurre la controparte a prestare il proprio consenso.
Parimenti manifestamente infondata è l'ultima doglianza, con la quale si assume che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.. Il più grave reato di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta essenzialmente per l'esistenza del raggiro o dell'artificio, che costituisce un plus rispetto alla insolvenza fraudolenta.
In particolare, la truffa contrattuale, come sopra evidenziato, è caratterizzata dal dolo iniziale che si manifesta attraverso artifizi e raggiri tali da influire sulla volontà del soggetto passivo, inducendolo alla conclusione del contratto, mentre nella ipotesi di insolvenza fraudolenta la volontà del soggetto passivo di concludere ilo contratto non è viziata dall'inganno altrui e le modalità dell'azione consistono nella dissimulazione dello stato di insolvenza (v. Sezione 2^, 21 marzo 1985, Santella). Ciò premesso, le critiche che vengono articolate in ricorso non colgono nel segno, nel senso che non dimostrano affatto la pretesa illogicità della decisione gravata, che ha puntualmente escluso la sussistenza di una dissimulazione di insolvenza, ravvisando, invece, nel comportamento degli imputati, come sopra descritto, i raggiri atti a determinare nella parte offesa fiducia nella buona riuscita dell'affare.
In conclusione, la sentenza, diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, poggia su una convincente motivazione, qui incensurabile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria, a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 agosto 2009. Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2009